LA FAMIGLIA
Con il matrimonio si forma una famiglia L’articolo 29 della Costituzione definisce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Con il matrimonio si forma una famiglia
l’unica famiglia che l’ordinamento italiano riconosce e tutela è quella che sorge in virtù dell’atto matrimoniale La legge italiana dice che solo sposandosi si forma una vera famiglia con diritti e doveri
La famiglia di fatto, costituita da un uomo e una donna che convivono, non ha rilevanza giuridica in Italia La legge dice che quelli che non si sposano non formano una famiglia. Creano solo una famiglia di fatto…senza diritti
Nessuno può costringere due persone a sposarsi. Il matrimonio è un atto giuridico, che consiste in un accordo volontario, libero e incondizionato tra due sposi, dal quale nasce un complesso rapporto che fa sorgere una serie di diritti e doveri tra i due coniugi e tra questi e i loro figli. Nessuno può costringere due persone a sposarsi.
Durante il matrimonio religioso il sacerdote assume anche le funzioni di ufficiale dello stato civile, proprio come se celebrasse un matrimonio regolato dal diritto civile italiano: prima della cerimonia provvede all’affissione delle pubblicazioni nell’atrio della chiesa; durante la celebrazione dà lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e compila, per poi trasmetterla al Comune, una copia dell’atto matrimoniale, destinata a essere registrata presso l’ufficio dello stato civile del Municipio
Due persone possono sposarsi in Comune o in Chiesa Il matrimonio esclusivamente civile è disciplinato dalla sola legge statale. Esso viene celebrato da un laico: un ufficiale dello stato civile (il sindaco del luogo della celebrazione, oppure un assessore comunale). Due persone possono sposarsi in Comune o in Chiesa
L’ordinamento giuridico italiano richiede alcuni particolari presupposti per la celebrazione del matrimonio: - la capacità di intendere e volere; - la maggiore età - la libertà di stato, che consiste nel fatto che la persona che contrae matrimonio deve essere libera da qualsiasi vincolo matrimoniale precedente, oppure devono essere cessati, a seguito di divorzio, gli eventuali effetti civili di un matrimonio precedente; - l’inesistenza di particolari impedimenti tra i coniugi, rappresentati da stretti vincoli di parentela, affinità ecc.
La parentela è quel rapporto che indica i legami di sangue tra persone che discendono da una stessa persona: es. padre e figlio, fratello e sorella. L’affinità indica, invece, i legami tra un coniuge e i parenti dell’altro. Sono affini genero e suocero, cognato e cognata ecc.
I coniugi devono aiutarsi sia moralmente sia con i soldi I rapporti tra i coniugi sono di natura personale e patrimoniale: i primi riguardano la sfera morale e i secondi la sfera economica. I coniugi devono aiutarsi sia moralmente sia con i soldi
assistenza morale e materiale Il rapporto matrimoniale comporta, per entrambi i coniugi, i seguenti obblighi: fedeltà coabitazione assistenza morale e materiale collaborazione nell’interesse familiare
I RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI Il codice civile stabilisce che ognuno dei due genitori è obbligato a mantenere, istruire ed educare i figli, sia legittimi, sia naturali
I figli naturali sono i figli di un uomo ed una donna non sposati tra loro
I figli legittimi sono i figli di un uomo ed una donna sposati tra loro
Il mantenimento è un obbligo patrimoniale e consiste nel provvedere alle esigenze dei propri figli, in base alle disponibilità economiche della famiglia
Noi dobbiamo amare i nostri genitori I figli sono tenuti a rispettare i propri genitori Noi dobbiamo amare i nostri genitori