Diritto dei mercati internazionali

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
“I CONTRATTI INTERNAZIONALI: TECNICHE DI REDAZIONE NELL’ERA GLOBALE” Marco Tupponi Formazione D2T VII Edizione.
Advertisements

Marco Tupponi Tupponi – De Marinis & Partners
Mappa concettuale di sintesi
Direzione Settore Commercio Estero in collaborazione con AICE SEMINARIO “Il corretto utilizzo degli INCOTERMS 2000 nei contratti di compravendita internazionale”
La durata delle R&W alla luce della giurisprudenza recente (ovvero, c’è ancora un futuro per l’M&A in Italia ? ) Milano, 12 maggio 2010.
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
I documenti di trasporto
La compravendita Titolo III - Dei singoli contratti Capo I - Della vendita Sezione I - Disposizioni generali Art Nozione La vendita è il contratto.
Modifiche al Libro III Art. 800: (…) [comera] Par. unico: Nei casi urgenti, se la causa è in Tribunale [secondo o terzo grado], sarà competente il Relatore.
Lorenzo Benatti Parma 5 maggio 2010.
Diritto dei mercati internazionali
Lorenzo Benatti Parma 4 maggio 2010.
Lorenzo Benatti Parma 29 aprile 2010.
Università degli studi di Milano Bicocca corso di laurea triennale in Scienze dell’Organizzazione Il trasporto di cose Frison Lara, Tagliabue Isabella.
I CONTRATTI.
IL RECUPERO DEL CREDITO: PAGAMENTI E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
STRESS DA LAVORO CORRELATO E ART C.C.
CONFINDUSTRIA GENOVA 12 MARZO 2009 La prevenzione: l’importanza del contratto e gli errori da evitare Avv. Diego Comba Comba e Associati - Studio.
LA COMPRAVENDITA art c.c.
RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE 1337 e 1338 C.C. 2 fasi in cui rileva a) svolgimento delle trattative b) formazione del contratto Clausola di buona fede:
Il consenso condizionato: le riserve I
La tutela dei dati personali
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011
Mappa concettuale di sintesi
IL CONTRATTO INTERNAZIONALE
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
ARTICOLO 2203 Preposizione institoria.
Sentenza del 3 dicembre 2002, n° 17150
1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.
Le fonti del diritto.
Le fonti del diritto Paola Bosio.
I CONTRATTI BANCARI Copyright © 2013 Clitt, Roma
Il trasporto marittimo
Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009
CONFINDUSTRIA GENOVA CLUB FINANZA DIMPRESA TUTELA DEL CREDITORE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Genova, 12 Marzo 2009 Ivano Sessarego – Specialista Trade.
IL CONTRATTO DI AGENZIA
LA CONSEGNA DELLE MERCI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI
Articolo 3 1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: a) unione doganale; b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento.
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
Corso di Diritto Ecclesiastico Prof. Giovanni Cimbalo
Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni Nuove disposizioni sui pagamenti
Il commercio internazionale e i contratti commerciali
Responsabilità per sinistri del passeggero
Relatore: Avv. Francesco Cislaghi
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
Le fonti del diritto italiano
CONTRATTO PRELIMINARE art c.c.
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO E DI PROPRIETA’
A cura di Molica Marco e Villani Francesca Organo giudicante Tribunale di Spoleto Sentenza N°91 del 24 Maggio 1995.
Responsabilità dell’organizzatore per danno alla persona Chiara Bertinat Letizia Fadini.
CONTRATTO di TRASPORTO
CONTRATTO DI TRASPORTO
Riporto – art cc. una vendita (riportato --> riportatore) di titoli e al termine convenuto una vendita (riportato
Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto.
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n
BILATERALITÀ E BILATERALISMO: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BILATERALITÀ E BILATERALISMO: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE NEL TRASPORTO.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile (II)
Diritto privato Le fonti. Fonti del diritto Per fonti del diritto si intendono i “fattori” (atti o fatti) considerati dall’ordinamento come idonei a creare,
IL CODICE DEL CONSUMO articoli La nomina di 1. I contratti conclusi all’interno dei localicommerciali  I contratti conclusi fuori dei locali commerciali.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7) La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento 593/2008 (Roma.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
Inefficacia dei trattati per gli Stati terzi
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozione generali (2)
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (9) Competenza giurisdizionale e regolamento Bruxelles I e I bis.
Transcript della presentazione:

Diritto dei mercati internazionali Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Parma 11 maggio 2010

unidroit UNIDROIT è l’Istituto Internazionale per l’unificazione e del diritto privato, istituto nel 1926, ha sede a Roma. Compie studi di diritto comparato al fine di elaborare progetti di Convenzioni di diritto uniforme. Recentemente ha elaborato anche strumenti non vincolanti, tra cui, in particoalre, i principi Unidroit sui contratti commerciali internazionali.Essi sono stati elaborati nel 1994 e revisionati nel 2004.

Funzioni principi unidroit strumento di interpretazione o integrazione del diritto applicabile, strumento di interpretazione del diritto internazionale uniforme, fonte (non esaustiva) di cognizione e strumento di codificazione (parziale) della nuova lex mercatoria, vera e propria legge applicabile nel contesto arbitrale, modello per il legislatore nazionale e per convenzioni internazionali, guida nella redazione dei contratti, strumento di individuazione degli usi contrattuali.

Caratteristiche principi I principi non costituiscono una fedele fotografia delle soluzioni più diffuse. I redattori dei Principi hanno preferito adottare le soluzioni che avevano il massimo valore persuasivo e che apparivano particolarmente adatte per il commercio internazionale. Talora sono state preferite alle soluzioni recepite dalla prassi e dagli usi prevalenti, regole considerate più avanzate, soprattutto sotto il profilo di garantire una maggior equilibrio tra le parti attraverso una più forte tutela della parte svantaggiata. Si vedano per es. gli artt. 3.10, 2.20 e 6.2.1-6.2.3. Tuttavia queste regole avanzate costituiscono un’eccezione.

Norme contrattuali o sistema normativo? I principi Unidriot sono organizzati come un sistema normativo, pur essendo stati predisposti, in linea di principio, come norme contrattuali destinate ad applicarsi in virtù di un richiamo alle stesse nel contratto. Si è così voluto fare in modo che i principi possano applicarsi anche autonomamente come legge che disciplina del contratto (v. preambolo).

Struttura principi 2004 Disposizioni generali, Formazione e rappresentanza Validità, Interpretazione, Contenuto e contratto a favore di terzi, Adempimento, Inadempimento, Compensazione, Cessione dei crediti, trasferimento delle obbligazioni, cessione dei contratti, Prescrizione.

Principi generali (1) Art. 1.1. Libertà contrattuale: Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto. Art. 1.3. Libertà di forma: Nessuna disposizione di questi Principi richiede che un contratto, dichiarazione o qualunque altro atto sia fatto o provato in una forma particolare. Esso può essere provato con qualsiasi mezzo, inclusi i testimoni.

Principi generali (1) Art. 1.3. Carattere vincolante del contratto: Un contratto validamente concluso è vincolante per le parti. Può essere modificato o risolto soltanto in conformità alle sue clausole o di comune accordo tra le parti o secondo quanto altrimenti previsto da questi principi.

Principi generali (2) Art. 1.6. Interpretazione ed integrazione dei principi: Nell’interpretazione dei presenti Principi si deve avere riguardo al loro carattere internazionale ed alle loro finalità inclusa la necessità di promuovere l’uniformità della loro applicazione. Le questioni concernenti materie disciplinate dai presenti Principi che non sono espressamente risolte da questi, devono, per quanto possibile, essere risolte secondo i principi generali sui quali i presenti Principi si basano.

Principi generali (3) Art. 1.7. Buona fede: Ciascuna parte deve agire in conformità alla buona fede nel commercio internazionale. Le parti non possono escludere o limitare quest’obbligo. Art. 1.8. Venire contra factum proprium: Una parte non può agire in modo contraddittorio rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell’altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento a proprio svantaggio.

Principi generali (4) Art. 1.9. Usi e pratiche: Le parti sono vincolate dagli usi che hanno accettato e dalle pratiche che si sono instaurate tra loro. Le parti sono vincolate dagli usi che sono generalmente conosciuti e regolarmente osservati nel commercio internazionale nel particolare settore commerciale considerato, salvo quando l’applicazione di tali usi sia irragionevole.

Principi generali (5) Art. 1.11. Definizioni: Nel presenti Principi il termine “giudice” è comprensivo dei tribunali arbitrali, quando una parte ha più di una sede d’affari, la sede d’affari da prendere in considerazione è quella che è più stretta relazione con il contratto e la sua esecuzione, avuto riguardo alle circostanze conosciute o contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto, per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione che conservi la documentazione delle informazioni contenute e sia riproducibile in forma tangibile.

Incoterms ICC Incoterms è la contrazione di International commercial terms. Si tratta di una serie di termini utilizzabili nel campo delle importazioni ed esportazioni, valida in tutto il mondo, che definisce in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in un’operazione di trasporto di beni in campo internazionale.

Inconterms 2000 L’attuale versione degli inoterms è datata 2000. É programmata una nuova edizione (gli incoterms 2010) che entrerà in vigore nel 2011. Ogni sigla dovrà essere seguita dal luogo: EXW Hong Kong, DEQ Genova, FOB mumbay, ecc.

EXW Ex works (franco fabbrica) Il venditore deve consegnare nei propri locali la merce al compratore. I rischi passano al compratore con la messa a disposizione della merce nei locali del venditore. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese dalla sede del venditore.

FCA Free carrier (franco vettore Il venditore deve di consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto. I rischi passano al compratore con la consegna della merce al vettore nel luogo convenuto. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese a partire dal luogo convenuto.

FAS Free alogside ship (Franco lungo bordo) Il venditore deve consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto. I rischi passano al compratore con la consegna della merce sottobordo della nave nel luogo di caricamento indicato dal compratore. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese a partire dal luogo convenuto.

FOB Free on bordo (franco a bordo) Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’esportazione, sulla nave (superata la murata) nel porto di imbarco. I rischi passano al compratore quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal compratore a proprie spese a partire dal porto d’imbarco convenuto.

CFR Costo and Freight (costo e nolo) Vengono separati il momento di passaggio dei rischi da quello in cui i costi cominciano ad essere a carico del compratore. Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’esportazione, sulla nave nel porto di imbarco. I rischi passano al compratore quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

CIF Cost, insurance and freight (costo, assicurazione e nolo) Simile al CFR, ma il venditore deve anche fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’esportazione, sulla nave nel porto di imbarco. I rischi passano al compratore quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco, ma il venditore paga l’assicurazione. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

CPT Carriege paid to … (Trasporto pagato fino a …) Il venditore sopporta tutte le spese di trasporto della merce fino al luogo di destinazione, ma la consegna si effettua quando la merce viene consegnata al vettore designato dal venditore. I rischi passano al compratore quando la merce viene consegnata al vettore. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

CIP Carriege and insurance paid to … (trasporto e assicurazione pagati fino a …) Simile al CPT, ma il venditore deve anche fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. La consegna ha luogo quando la merce viene consegnata al vettore designato dal venditore. I rischi passano al compratore quando la merce viene consegnata al vettore, ma il venditore paga l’assicurazione. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

DAF Delivered at frontier (reso frontiera) Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’esportazione, ma non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore nel luogo convenuto alla frontiera. I rischi passano al compratore quando la merce è messa a sua disposizione nel luogo convenuto alla frontiera. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al luogo convenuto alla frontiera.

DES Delivered ex ship (reso ex ship) Il venditore deve mettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. I rischi passano al compratore quando la merce è messa a sua disposizione nel porto di destinazione. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

DEQ Delivered ex quay (reso banchina) Il venditore deve mettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto. I rischi passano al compratore quando la merce è messa a sua disposizione sulla banchina nel porto di destinazione. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al porto di destinazione convenuto.

DDU Delivered duty unpaid (reso non sdoganato) Il venditore deve mettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. I rischi passano al compratore quando la merce è messa a sua disposizione nel luogo convenuto nel paese di importazione. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al luogo convenuto nel paese di importazione.

DDP Delivered duty paid (reso sdoganato) Il venditore deve mettere la merce, sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. I rischi passano al compratore quando la merce è messa a sua disposizione nel luogo convenuto nel paese di importazione. Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato dal venditore a proprie spese fino al luogo convenuto nel paese di importazione.

Diritto dei mercati internazionali Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Diritto dei mercati internazionali