Caso giurisprudenziale sulla concorrenza sleale 4

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Caso giurisprudenziale sulla concorrenza sleale 4 Cass., 29 febbraio 2008, n. 5437 Parma 16 ottobre 2008

Ricorso Trib. Torino Con citazione del 18 giugno 1999 Resinflex spa conveniva in giudizio la Lederplast spa per sentir dichiarare che la condotta della convenuta integrava atti di concorrenza sleale per imitazione servile del prodotto di essa attrice “rivestimento in finta pelle tipo scamosciato” denominato “Torino scamosciato”. La Resinflex aveva ottenuto in data 20 maggio 1999 provvedimento cautelare, confermato a seguito di reclamo della Lederplast in data 16 luglio 1999.

Ricorso Trib. Torino Resenflex affermava di aver iniziato a produrre con successo commerciale fin dal 1992 un rivestimento finta pelle, con effetto scamosciato, ottenuto a seguito di complesse ricerche e notevole impegno finanziario; nel 1995 aveva accertato che la Lederplast, sua concorrente nel settore, aveva copiato detto prodotto e messo in commercio un prodotto identico denominato “Mikado” a prezzo notevolmente inferiore. Chiedeva al Tribunale di Torino: conferma del provvedimento cautelare, condanna al risarcimento danni in via generica.

Processo Trib. Torino Si costituiva la convenuta contestando le pretese attoree e la fondatezza del diritto vantato dalla Resinflex, in assenza del carattere individualizzante del prodotto dell’attrice, con conseguente sua assoluzione e revoca del provvedimento cautelare.

Sentenza Trib. Torino 21 febbraio 2001 Il tribunale accertava che il comportamento della convenuta costituiva atto di concorrenza sleale a norma dell’art. 2598, inibiva alla stessa di produrre e vendere il prodotto individuato nel campionario “Mikado”. Assegnava all’attrice in proprietà i rivestimenti ed i cataloghi oggetto del sequestro cautelare. Ordinava la pubblicazione del dispositivo della sentenza su un quotidiano e su una rivista di settore. Condannava la convenuta a risarcire all’attrice i danni da liquidarsi in separata sede. Condannava la convenuta alle spese di giustizia

Appello Torino La sentenza veniva impugnata dalla Lederplast che ne chiedeva l’integrale riforma. La Resinflex insisteva per la conferma della sentenza impugnata. La corte d’appello di Torino (13 giugno-5 agosto 2003) confermava la sentenza di primo grado, condannando l’appellante alle ulteriori spese.

Ricorso in cassazione La Lederplast ricorre per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Torino. La Resinflex non si è costituita in giudizio, ma ha partecipata alla discussione a mezzo di difensore munito di procura speciale.

Motivi del ricorso I requisiti per la sussistenza dell’illecito di imitazione servile devono essere ravvisati nei seguenti: la forma non deve essere inscindibilmente dipendente da esigenze funzionali; la forma deve avere un carattere individualizzante. Nel caso di specie le forme dei prodotti altro non sarebbero che l’imitazione di un prodotto risultato di un particolare procedimento di lavorazione del cuoio: lo scamosciato. La corte d’appello di Torino ha riconosciuto un monopolio in capo alla Resinflex sulla confezione di prodotti ad imitazione del prodotto naturale. Si richiamano i principi e le norme a tutela della concorrenza.

Motivi del ricorso Nelle sentenze dei giudici di merito non si è verificato adeguatamente se i due prodotti potevano essere confondibili ai sensi dell’art. 2598, n. 1. Esse avevano recepito in modo acritico le risultanze della CTU. Secondo la ricorrente le caratteristiche (combinazione di effetto scamosciato, ruvidezza superficiale e tonalità e intensità cromatiche) non sono individualizzanti del prodotto. Tra i motivi addotti dalle corti di merito vi è la circostanza che siano stati adottati sette tra i trenta colori proposti dai prodotti Resinflex. Ma per l’imitazione servile non è necessario che il giudice proceda all’accertamento dell’esistenza dell’elemento soggettivo in capo all’autore dell’atto.

Decisione Il primo motivo è privo di fondamento. I giudici di merito hanno fatto puntuale applicazione dei principi elaborati in tema di imitazione servile, rilevando tuttavia che nel caso di specie alcune caratteristiche del prodotto della Resinflex erano idonee a costituire elementi individualizzanti (effetto nuvolato, effetto scamosciato con peculiare ruvidezza della superficie ed i colori adottati) tali da rendere il prodotto meritevole di tutela verso gli atti di imitazione servile.

Decisione I rilevi proposti nel secondo motivo di ricorso non sono pertinenti. La pronuncia impugnata non conferisce alla Resinflex un monopolio del prodotto “similpelle”, bensì di ricnonoscere protezione per il prodotto similpelle avente le esatte caratteristiche, individualizzanti e non necessitate, del prodotto della Resinflex. In forza dell’ordine inibitorio impartito, Lederplast ben può produrre il medesimo materiale, appartenente alla medesima categoria merceologica e destinato ai medesimi acquirenti, purché si differenzi dal prodotto Resinflex

Decisione Anche il terzo motivo viene respinto: i giudici di merito hanno ritenuto che sussistesse la confondibilità. Spettava alla ricorrente indicare semmai quali erano gli elementi che differenziavano il suo prodotto da quello della ricorrente, in modo da rendere impossibile o estremamente difficile la confusione fra l’uno e l’altro prodotto. Nulla invece è stato detto con riguardo allo specifico caso.

Decisione Anche il quarto motivo del ricorso viene considerato infondato riproducendo temi già analizzati nei precedenti. I giudici di merito hanno ritenuto che l’insieme delle caratteristiche sopra indicate fosse individualizzante del prodotto Resinflex. Non ci si può discostare da un simile giudizio sostenuto da coerente e puntuale motivazione, non senza cadere in una valutazione di fatto, preclusa alla presente sede di legittimità. Anche il quinto motivo è infondato. L’analisi sui colori è aggiuntiva rispetto alle altre considerazioni proposte dai giudici di merito, le cui motivazioni sono logiche e coerenti

Dispositivo La corte: Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagemnto delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.100,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.