DIRITTO DELLA LEGISLAZIONE COMMERCIALE

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DIRITTO DELLA LEGISLAZIONE COMMERCIALE dott. Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it

1: SCELTA DEL MODELLO DI IMPRESA Le ragioni di una scelta: criteri e pseudocriteri. Confronto tra i diversi modelli: Impresa individuale Società società di persone (soc. semplice, s.n.c., s.a.s.); società di capitali (s.p.a., s.r.l.); società cooperative.

2. Diritto industriale Azienda e suo trasferimento. Marchio e segni distintivi. La concorrenza e la disciplina antitrust. La concorrenza sleale. La disciplina della pubblicità.

3. Legislazione commerciale La disciplina del commercio. Le vendite fuori dai locali commerciali e commercio elettronico. Franchising. Le vendite straordinarie. Le vendite sottocosto.

Altre notizie Dispense e slides. L’esame si svolge in forma orale. Appello 30 ottobre 2008. Casi giurisprudenziali ed esercitazioni.

LA SCELTA DEL MODELLO DI IMPRESA Lorenzo Benatti Parma 25-26 settembre 2008

Alcuni interrogativi Qual è il modello per l’esercizio dell’impresa più diffuso? Quali sono le cause della sua diffusione? Quale modello per l’esercizio dell’attività commerciale? Perché? Qual è la rilevanza della dimensione? Vi sono altri fattori?

Modelli impresa al 31-12-06 Italia (il sole-24 ore 26-03-07)

Fattori determinanti vincoli di legge, responsabilità dei soci per le obbligazioni e fallimento, costi di costituzione ed esercizio e il grado di formalismo, trattamento fiscale e previdenziale, tipologie di conferimenti possibili, costo del lavoro, grado di apertura/chiusura, reperimento risorse finanziarie, unipersonalità, passaggio generazionale.

Vincoli di legge Art. 2448 c.c.: la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme sulla comunione. art. 2249 c.c.: le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi nelle forme di s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. o coop; le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che ....

Attività di impresa Commerciale: art. 2195 c.c. Agricola: art. 2135 c.c. Esiste un tertium genus? L’impresa civile? gestione immobili e altri beni art. 29 L. 27-12-1997, n. 449 e art. 1, co. 129-130, L. 244/2007.

Disposizioni speciali art. 14, 1° c., TULB; art. 106, 3° c. TULB; art. 19, 1° c. TUF; art. 34, 1° c. TUF; art. 43, 1° c. TUF; art. 80, 1° c. TUF; art. 3 e 5 l. q. artigianato; ........

Le attività professionali In forma individuale, In forma di studio associato (art. 1, L. 23-11-1939, n. 1815), Società di mezzi, Società di ingegneria e di revisione.

Professioni in forma di società? SI per professioni non protette, ma sono imprese commerciali. Professioni protette soppressione divieto art. 2 L. 1815/1939, mai emanato decreto ministeriale di attuazione, società tra avvocati (D. Lgs. 02-02-01 n. 96), D.L. 4 luglio 2006 n. 223 conv. con L. 4-8-06 n. 248

Esercizio del commercio Non vi sono particolari vincoli salvo quello generale di non adottare la forma di società semplice. Art. 28, 2° c., D. Lgs. 114/1998: l’esercizio di commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Impresa familiare art. 230bis c.c., è un'impresa individuale, è un istituto a carattere obbligatorio non incide sulla titolarità dei beni aziendali, la gestione dell’impresa spetta all’imprenditore, solo nelle scelte più rilevanti saranno coinvolti i collaboratori, fallisce solo l’imprenditore.

Responsabilità per le obbligazioni sociali (1)

Responsabilità obbligazioni (2) Il caso particolare delle società unipersonali Responsabilità per le obbligazioni e raccolta di risorse finanziarie. Rinvio. Nuovi criteri individuazione piccola impresa ai fini del fallimento (art. 1 l.f.).

Costi impresa Costi iniziali, Costi di esercizio, Costo del lavoro.

Costi iniziali Intervento notaio. Capitale la prassi della sottocapitalizzazione, i capitali minimi generali, speciali.

Costi di esercizio Contabilità (ordinaria/semplificata), Bilancio (redazione e deposito), Organo di controllo (gestionale e contabile) Formalismo (assemblee, consigli di amministrazioni, delibere, verbali, registri vidimati, ecc.). Costo lavoro: rinvio.

Trattamento fiscale (1) Imprese individuali: il reddito è interamente imputato alla persona fisica e contribuisce alla formazione dell’imponibile IRE. il reddito d’impresa è soggetto a IRAP. Nelle imprese familiare il reddito ai fini IRE viene distribuito tra i partecipanti, ma al titolare deve essere attribuito almeno il 51%. Egli inoltre deve versare l’IRAP.

Trattamento fiscale (2) Società di persone: il reddito prodotto dalla società diventa reddito imponibile in capo al socio e viene sottoposto a IRE. La società paga l’IRAP.

Trattamento fiscale (3) Società di capitali: utile conseguito (anche se tutto o in parte non distribuito): IRES 33%, IRAP 4,25%.

Trattamento fiscale (4) Società di capitali: dividendo distribuito a favore di una società di capitali partecipa all’imponibile IRES di questa per il 5%. a favore di una società di persone o di una persona in regime di reddito d’impresa partecipa all’imponibile per il 40%. a favore di persona fisica non in regime di reddito d’impresa se la partecipazione è qualificata (oltre 20%) partecipa all’imponibile IRE per il 40%. se la partecipazione non è qualificata (fino 20%) partecipa all’imponibile IRE per il 12,50%. in certi casi sono possibili: opzione per regime di trasparenza consolidato fiscale.

Trattamento previdenziale (INPS) Imprenditore individuale: contribuzione commisurata al reddito d’impresa partendo da un minimale. Imprese familiari: il versamento sarà calcolato nello stesso modo per ogni partecipante. Nelle società di persone e nelle s.r.l. il versamento avverrà per ogni soggetto che presta lavoro nella società.

Tipologie di conferimenti Società di persone: conferimenti di capitale, conferimenti d’opera o servizi (conferimento di patrimonio). S.p.a. conferimenti di denaro, conferimenti di beni in natura o crediti, No conferimenti d’opera o servizi, ma possibili prestazioni accessorie. S.r.l. Si conferimenti d’opera (ma conf. di capitale).

Costo lavoro Nelle piccole imprese si confrontano i costi in termini di remunerazione e di imposizione fiscale e previdenziale di: assunzione di un dipendente, coinvolgimento di un familiare collaboratore, costituzione di una società con il collaboratore.

Società aperte e chiuse (1) Aperte: s.p.a. facenti ricorso al mercato del capitale di rischio: quotate in un mercato regolamentato, diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Altre s.p.a.: No intrasferibilità azione, Si clausole prelazione/gradimento, nuova disciplina recesso (art. 2355-ter c.c., c. 2 e 3).

Società aperte e chiuse (2) Società di persone: normale intrasferibilità quota, possibile diversa disciplina statutaria. S.r.l.: modello base: trasferibilità quota, possibile intrasferibilità quota attraverso clausola atto costitutivo, nuova disciplina recesso (art. 2469 c.c.)

Società aperte e chiuse (3) Il capitalismo familiare nelle piccole, medie e grandi imprese. Nelle società aperte si ricorre a patti parasociali, ma non hanno efficacia reale bensì obbligatoria.

Reperimento risorse Fonti interne Fonti esterne

Fonti interne Capitale sociale raccolta sul mercato del capitale sottocapitalizzazione cronica, soprattutto delle piccole imprese i versamenti soci

Fonti esterne Ricorso al mercato (obbligazioni) Istituti di credito a breve (anticipo crediti commerciali) a medio/lungo Fornitori Responsabilità limitata selettiva

Società unipersonali In passato era considerata una deviazione dai principi generali. S.r.l. unipersonale dal 1993, S.p.a. unipersonale dal 2003, Rimangono inammissibili le Società di persone unipersonali.

Passaggio generazionale (1) Occasione per rivedere veste giuridica impresa o opportunità di adottare un modello societario. Volontà di garantire continuità impresa … … a favore dei membri della famiglia, … a favore solo di alcuni membri della famiglia, … a favore di membri della famiglia assegnando a terzi la gestione, … anche considerando di trasferirla a terzi.

Passaggio generazionale (2) Possibili problemi: divieto patti successori, pretese da parte di eredi legittimi. Necessità di programmare il passaggio generazionale. Lo strumento del patto di famiglia.

Preferenza per impresa individuale Meno complessa e quindi meno costosa. Possibile impresa familiare. Non coinvolge terzi estranei. Non vi è un capitale minimo. Può adottare contabilità semplificata (se molto piccola). Non sono previsti obblighi burocratici periodici come deposito bilancio. Può essere richiesta iscrizione albo imprese artigiane.

Inconvenienti impresa individuale Non consente di limitare la responsabilità, ma se piccola si può evitare il fallimento. E’ inadatta alle imprese che non siano di piccolissime dimensioni.

Preferenza per la società di persone (1) E’ modello più complesso dell’impresa individuale, ma più semplice della società di capitali. Non è previsto un capitale minimo. E’ possibile il conferimento d’opera, anche continuativo. Può adottare contabilità semplificata (se molto piccola).

Preferenza per la società di persone (2) Non sono previsti obblighi burocratici periodici come deposito bilancio. Non deve essere nominato consiglio di amministrazione e collegio sindacale. Sono possibili amministrazione disgiuntiva e congiuntiva. Può essere richiesta iscrizione albo imprese artigiane.

Inconvenienti Società di persone Non consente di limitare la responsabilità a tutti i soci. I soci a responsabilità illimitata rischiano il fallimento personale (?). Non è possibile la società unipersonale. E’ inadatta alle imprese di medie e grandi dimensioni.

Preferenza per la s.r.l. (1) Consente la limitazione della responsabilità al solo conferimento eseguito. I soci non rischiano il fallimento personale. Il capitale minimo è di soli 10.000 Euro, da versare subito per il 25%. Non è sempre obbligatoria la nomina del collegio sindacale. E’ possibile il conferimento d’opera, ma non continuativo, perché conferimento di capitale.

Preferenza per la s.r.l. (2) E’ possibile evitare nomina consiglio di amministrazione, adottando l’amministrazione disgiuntiva. Consente di costruire una società chiusa. Si può costituire una s.r.l. unipersonale. Può essere richiesta iscrizione albo imprese artigiane. E’ adatta tanto alle imprese di piccole come di medie dimensioni.

Inconvenienti S.r.l. Non può adottare contabilità semplificata anche se molto piccola. Sono previsti obblighi burocratici periodici a cominciare dal deposito del bilancio. E’ inadatta alle imprese di grandi dimensioni perché inidonea alla raccolta di capitale sui mercati.

Preferenza per la s.p.a. (1) Consente la limitazione della responsabilità al solo conferimento eseguito. I soci non rischiano il fallimento personale. Sono possibili tre modelli di governance (tradizionale, dualistico e monistico). Consente di costruire una società aperta e di raccogliere capitale sul mercato. E’ il modello con la disciplina più completa e sofisticata.

Preferenza per la s.p.a. (2) Si può costituire una s.p.a. unipersonale. E’ l’unico modello adatto alle grandi imprese (salvo coop), ma può essere funzionale anche per imprese di medie dimensioni.

Inconvenienti S.p.a. (1) Il capitale minimo è di 120.000 Euro, ma deve essere versato subito solo per il 25%. Non è possibile l'amministrazione disgiuntiva, ma possono essere nominati amministratori delegati. E’ sempre obbligatoria la nomina del collegio sindacale e talora anche di un revisore.

Inconvenienti S.p.a. (2) Non può essere richiesta iscrizione albo imprese artigiane. Non è possibile il conferimento d’opera, né può adottare contabilità semplificata, ma sono opzioni impensabili in imprese di grandi dimensioni. Sono previsti obblighi burocratici periodici a cominciare dal deposito del bilancio. E’ il modello più costoso in assoluto. E’ inadatta alle imprese di piccole dimensioni.

LA SCELTA DEL MODELLO DI IMPRESA dott. Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it