Caso giurisprudenziale sull’azienda 4

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Caso giurisprudenziale sull’azienda 3 Cass., 15 febbraio 2007, n Parma, 19 ottobre 2007.
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Caso giurisprudenziale sull’azienda 4 Cass., 16 aprile 2008, n. 10062 Parma 2 ottobre 2008

Ricorso Pret. Pesaro Con contratto del 25 marzo 1988 P.L. cedeva alla Bazar snc di P. e M. la propria azienda commerciale (drogheria). Il 1 aprile 1988 la P. concedeva in locazione per sei anni i locali in cui aveva esercitato l’azienda commerciale. Il contratto di locazione si interruppe il 18 settembre 1992, in seguito a provvedimento di rilascio ottenuto da P. L. nei confronti di Bazar snc. Con ricorso del 24 ottobre 1992 la società Bazar sosteneva che P.L. aveva violato l’art. 2257 c.c.

Ricorso Pret. Pesaro Bazar snc sosteneva che sei mesi dopo la cessione dell’azienda P. L. aveva richiesto al comune di Fano la licenza per le voci “profumeria e giocattoli” e dopo circa un anno pure per “generi di drogheria e combustibili” relative ad altro esercizio commerciale che gestiva in locali quasi confinanti con quelli locati a Bazar snc. Chiedeva al Pretore di Pesaro sequestro conservativo sui beni immobili fino alla concorrenza di L. 40.000.000, sul presupposto che P.L. versava in cattive condizioni economiche. Il pretore concedeva il sequestro.

Processo Trib. Pesaro Bazar conveniva quindi avanti al Tribunale di Pesaro la P. L., chiedendo la convalida della misura cautelare e condanna al risarcimento del danno. Si costituiva la convenuta la quale sosteneva che la società era perfettamente a conoscenza che, ancor prima della cessione, era stato richiesto il rilascio delle autorizzazioni indicate, senza che nulla avesse contestato. Inoltre non era credibile che la Bazar non si fosse accorta della concorrenza illecita fino al procedimento di fine locazione. P.L. proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima misura cautelare.

Sentenza Trib. Pesaro Trib. Pesaro (sentenza n. 36 del 1999) convalidò il sequestro e condannò P. L. al pagamento in favore della società Bazar della somma di L. 23.585.000 oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali.

Appello Ancona La P. impugnò la sentenza innanzi alla corte d’appello di Ancona. La Bazar si costitutiva chiedendo il rigetto dell’appello di P. L. e proponendo appello incidentale La corte d’appello di Ancona (2-25 ottobre 2003) accoglieva il gravame, respingeva la domanda proposta dalla società Bazar, ordinava la cancellazione della trascrizione del sequestro e rigettava la domanda riconvenzionale.

Appello Ancona La corte d’appello sosteneva che: essendo gli esercizi ubicati a distanza di pochi metri ed essendo emerso da prove testimoniali che tra le parti avveniva scambi di merci, non era credibile la circostanza dedotta dalla società Bazar di essere venuta a conoscenza solo dopo svariati anni che la P. L. avesse venduto determinati articoli e che l’acquirente non avesse conosciuto in anticipo tali intenzioni, dovendosi ritenere invece che la società avesse avuto piena consapevolezza circa l’attività svolta dalla P. L. e che quindi poteva ritenersi dimostrato un accordo fra le parti sulla inapplicabilità del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 c.c.

Ricorso in cassazione Bazar s.n.c ricorre per la cassazione della sentenza della corte di Ancona. Resiste con controricorso P. L.. Successivamente propone ricorso per cassazione Bazar s.a.s. dando atto della trasformazione della precedente s.n.c. Resiste anche a tale ricorso la P. L. proponendo controricorso. La corte riunisce tutti i ricorso e controricorsi

Motivi del ricorso principale La corte d’appello ha ritenuto dimostrato per pacta concludentia l’esistenza di un accordo in deroga all’art. 2557 c.c., ma il divieto di concorrenza costituisce un effetto naturale del contratto di cessione d’azienda e di conseguenza cogente fra le parti se non sia stato espressamente pattuito il contrario attraverso uno specifico accordo del quale nel caso in esame nemmeno P. L. aveva sostenuto l’esistenza. Essendo il presunto accordo derogatorio anteriore o al limite, coevo al contratto di cessione d’azienda, trova applicazione l’art. 2772 c.c., il quale esclude la possibilità di fornire prova testimoniale contraria alle risultanze documentali.

Motivi del ricorso incidentale P.L. rilevò l’improcedibilità del primo ricorso perché la società Bazar si era trasformata prima di proporre ricorso. Sostenne poi l’improcedibilità del secondo ricorso per ragioni formali. La corte d’appello aveva respinto la richiesta di risarcimento danni rilevando che P. L. non aveva provato l’esistenza del danno, ma il danno era in re ipsa (pregiudizio all’immagine commerciale derivante dalla trascrizione del sequestro) e liquidabile d’ufficio dal giudice in via equitativa.

Decisione Il primo motivo pregiudiziale proposto da P. L. viene respinto perché la trasformazione non è casa interruttiva dei rapporti processuali. Essendo stato respinto il primo motivo preliminare non c’è neppure bisogno di affrontare il secondo (relativo al secondo ricorso principale) poiché la causa è correttamente proposta con il primo ricorso principale.

Decisione Il primo motivo del ricorso principale è ritenuto infondato perché il patto che deroga al divieto di concorrenza ex art. 2557 può essere tacito. Il patto tacito è da ravvisare allorché risulti, attraverso una rigorosa valutazione del giudice di merito immune da vizi logici, non mera tolleranza del cessionario ma l’effettiva volontà delle parti di consentire al cedente lo svolgimento della stessa attività commerciale nonostante la sua ubicazione si ponga inevitabilmente in concorrenza con quella del cessionario.

Decisione Anche il secondo motivo del ricorso principale viene considerato infondato perché la limitazione prevista dall’art. 2722 c.c. doveva essere dedotta dalla parte in sede di merito all’atto dell’ammissione delle prove o nella prima istanza o difesa successiva ovvero, quanto meno, in sede di espletamento della stessa. Il motivo di diritto del ricorso incidentale è reputato anch’esso infondato perché anche se il danno può essere liquidato d’ufficio, non si prescindere dalla prova in ordine all’esistenza di esso che della sua entità, o almeno dalla desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.

Dispositivo La corte: Riunisce i diversi procedimenti. Rigetta il primo ricorso principale ed il primo ricorso incidentale. Dichiara inammissibili il secondo ricorso principale ed il secondo ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.