Caso giurisprudenziale sul marchio 3 Cass., 12 marzo 2008, n. 6720 Parma, 9 ottobre 2008
Causa trib. Frosinone (data non nota) Caiazzo Industria detergenti srl, il 14-11-1997, citava in giudizio T.R., titolare della ditta “Aurora chimica”, produttrice di detersivo liquido per stoviglie, chiedendo l’inibizione dell’uso del termine “Aurora”, oltre al risarcimento del danno, in ragione del fatto che essa attrice sarebbe stata produttrice di prodotti per l’igiene (di casa e personale) denominati “Aurora”, fin da epoca molto precedente.
Tribunale di Frosinone (data non nota) La convenuta non si costituisce in giudizio. Il tribunale accoglie le richieste della Caiazzo srl.
Sentenza Corte Appello Roma (data non nota) Contro la sentenza del tribunale T.R. ricorreva alla Corte d’Appello di Roma. La Corte d’Appello accoglieva il ricorso rilevando che l’indicazione della ditta “Aurora Chimica” di difficile lettura per le sue ridotte dimensioni, si rinveniva sul retro dell’etichetta identificatrice del prodotto, circostanza che, rapportata anche al formato del contenitore del detersivo, escludeva l’intenzione della produttrice di creare confusione negli utenti.
Ricorso in cassazione La Caiazzo srl ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello.
Motivi del ricorso da parte della Caiazzo s.r.l. Il divieto normativamente previsto riguarderebbe il semplice “uso come ditta di un marchio che contraddistingue prodotti identici o affini”. Dalla confondibilità dei due segni distintivi “Aurora” e “Aurora chimica”, valutata anche in relazione all’identità dei prodotti, la Corte territoriale avrebbe dunque dovuto desumere “la manifesta violazione del marchio di cui è titolare la società Caiazzo Detergenti”. (omissis).
Decisione 12 marzo 2008 Il primo motivo viene accolto perché la legge stabilisce il divieto di adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, e insegna di un segno uguale o simile ad altrui marchio, se a causa dell’identità o affinità tra l’attività di impresa dei titolari dei detti segni ed i prodotti o i servizi per i quali è stato adottato il marchio, si possa verificare un rischio di confusione per il pubblico, identificabile anche con un rischio di associazione fra i segni. Nella specie in giudizio il giudizio di identità o affinità avrebbe dovuto essere formulato con riferimento all’attività di impresa del titolare della ditta Aurora, da una parte, ed ai prodotti commercializzati dalla Caiazzo Industria detergenti srl, titolare del marchio Aurora, dall’altra. Il confronto da parte della corte territoriale è stato effettuato fra il prodotto commercializzato dalla ditta Aurora e quelli della Caiazzo Industria, mentre relativamente alla ditta Aurora il confronto doveva essere effettuato con riguardo all’attività svolta.
Dispositivo Accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.