LA RELAZIONE FINALE DI REVISIONE
FASI FINALI della revisione Sintesi delle riclassificazioni proposte alla direzione Sintesi delle rettifiche proposte alla direzione Valutazione degli aggiustamenti non accolti dalla direzione
FASI FINALI della revisione Sintesi delle riclassificazioni proposte alla direzione Si tratta di aggiustamenti che non comportano una variazione del reddito e/o del patrimonio netto della società revisionata.
FASI FINALI della revisione Sintesi delle rettifiche proposte alla direzione Si tratta di aggiustamenti che comportano una variazione del reddito e/o del patrimonio netto della società revisionata.
FASI FINALI della revisione Valutazione degli aggiustamenti non accolti dalla direzione Le rettifiche e le riclassifiche evidenziate dal revisore ma non accolte dalla direzione, devono essere valutate per stabilire se esse, sia singolarmente che in modo congiunto, alterano in modo significativo la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.
FASI FINALI della revisione Valutazione degli aggiustamenti non accolti dalla direzione Tali rettifiche e riclassifiche sono rapportate ai singoli valori di bilancio e ad alcuni aggregati di valori al fine di apprezzarne la significatività. E’ importante quantificare l’effetto complessivo che le rettifiche individuate hanno sui singoli aggregati di bilancio (errore probabile aggregato) e la valutazione della significatività di tali aggiustamenti rispetto al bilancio considerato nella sua globalità.
FASI FINALI della revisione Valutazione della significatività degli errori E’ necessario considerare in modo congiunto gli errori relativi a esercizi precedenti e quelli riscontrati nell’esercizio corrente. Può accadere, infatti, che errori accertati negli esercizi precedenti potrebbero non essere stati corretti dagli amministratori in quanto non si riteneva allora che essi alterassero in misura significativa la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società esaminata.
FASI FINALI della revisione Valutazione della significatività degli errori Tali errori, tuttavia, possono presentare un effetto significativo (errori rilevanti) sul bilancio dell’esercizio corrente qualora essi si riferiscano a valori comuni a due o più esercizi (es. rimanenze finali). Allora, il revisore può includere nella determinazione dell’errore probabile aggregato anche l’effetto sui valori dell’esercizio corrente di quelli relativi agli esercizi precedenti (valutazione dell’effetto cumulato).
FASI FINALI della revisione Valutazione della significatività degli errori I risultati a cui si può pervenire con la valutazione dell’effetto combinato delle rettifiche su esercizi successivi sono due: l’effetto sul reddito dell’esercizio corrente è maggiore qualora si considerino anche le rettifiche agli esercizi precedenti; l’effetto sul reddito dell’esercizio corrente è minore qualora si considerino anche le rettifiche agli esercizi precedenti (si verifica una parziale compensazione delle rettifiche).
Espressione del giudizio La fase della valutazione delle rettifiche proposte alla direzione è molto critica in quanto da essa discende il tipo di giudizio che verrà formulato sul bilancio di esercizio e che sarà formalizzato nella relazione finale del revisore. Il revisore apprezza le rettifiche individuate, allo scopo di comprendere se esse, singolarmente e/o congiuntamente, alterano in modo significativo la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale proposta dalla società oggetto di revisione.
Espressione del giudizio: tipologie di relazione Circostanze accertate dal revisore Relazione senza rilievi con rilievi Giudizio negativo Impossibilità espressione parere Nessuna significativa eccezione Deviazioni dai principi contabili Deviazioni dai principi di revisione Incertezze significative con segnalazione di incertezze significative Fatti di particolare rilevanza con paragrafo d’enfasi
Presentazione generale Principi di revisione Documento 200: Presentazione generale Non viene per il momento emesso il Documento n. 700 relativo alla “Relazione del revisore”. Su questo argomento i principali riferimenti sono il codice civile (art. 2409-ter che ha recepito la Direttiva 51/2003) e la comunicazione Consob del 1° dicembre 1999, per le società che ricadono sotto la sua regolamentazione, che rappresenta per il momento il più avanzato modello al quale riferirsi anche per la revisione volontaria” La Direttiva 2013/34/Ue del 26 giugno 2013 ha modificato il contenuto obbligatorio della relazione del revisore legale, prevedendo obbligatoriamente l’indicazione degli eventuali errori rilevanti contenuti nella relazione sulla gestione Il recepimento della Direttiva 2013/34/Ue dovrà avvenire entro il 20 luglio 2015
Codice Civile art. 2409-ter ……… La relazione comprende: Un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; Una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; Un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione …. Eventuali richiami d’informativa …… Un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
Codice Civile art. 2409-ter ……… Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. La relazione è datata e sottoscritta.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 “La relazione esprime il giudizio della società di revisione sul bilancio ed è sottoscritta dal revisore contabile responsabile del lavoro svolto”. “Il giudizio professionale espresso dal revisore sul bilancio riflette le conclusioni tratte dalle procedure di revisione svolte e la relazione contiene una chiara espressione di tale giudizio (…)”.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 Elementi costitutivi della relazione: titolo; destinatari; identificazione del bilancio oggetto della revisione contabile e delle diverse responsabilità facenti rispettivamente capo ai redattori del bilancio ed alla società di revisione incaricata; natura e portata della revisione contabile; espressione del giudizio professionale sul bilancio; data e luogo di emissione della relazione; firma del responsabile della revisione
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 Titolo L’intestazione della relazione della società di revisione riporta la fonte normativa in base al quale il giudizio è rilasciato. Per le società quotate in Italia o nella UE: Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 Per gli altri soggetti: Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 e dell’art. … della legge …
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 Destinatari della relazione Le relazioni emesse in base a disposizioni di legge sono indirizzate all’assemblea degli azionisti.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 Identificazione dell’oggetto della revisione contabile e delle responsabilità Nel paragrafo introduttivo della relazione è: identificato il bilancio oggetto della revisione; contenuta una dichiarazione circa la distinzione di responsabilità tra chi predispone il bilancio e chi è chiamato a verificarne la conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 Natura e portata della revisione contabile In questo paragrafo il revisore indica i principi di revisione seguiti e le finalità della revisione stessa. Scopo: evidenziare le modalità e le caratteristiche del lavoro svolto garantite che sono state effettuate tutte le procedure di revisione ritenute necessarie.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 Espressione del giudizio professionale Nell’esprimere il giudizio, il revisore valuta se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione: principi contabili del CNDC-CNR e IAS dello IASB.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 Data e luogo di emissione della relazione La data della relazione è quella in cui hanno avuto termine le procedure di revisione. La relazione indica inoltre il luogo nel quale la società di revisione ha la sede legale o secondaria.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 Firma del responsabile della revisione La relazione della società di revisione è sottoscritta dal responsabile della revisione stessa.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 Le diverse tipologie di giudizio: giudizio senza rilievi; giudizio con rilievi; giudizio negativo; dichiarazione di impossibilità di espressione di un giudizio.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 giudizio senza rilievi Il revisore esprime un “giudizio senza rilievi” se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Quindi, il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero è corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 giudizio con rilievi Il revisore esprime un “giudizio con rilievi” qualora dalle verifiche eseguite emergano le seguenti circostanze: mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio; limitazioni al procedimento di revisione connesse ad impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure o a restrizioni imposte dagli amministratori nell’acquisizione degli elementi probativi. (segue…)
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 giudizio con rilievi (…seguito) Il revisore riporta la descrizione analitica e dettagliata dei rilievi emersi nel paragrafo che precede l’espressione del giudizio. Il revisore quindi apprezza la significatività dei rilievi emersi nel corso delle verifiche svolte per valutarne i riflessi sul giudizio professionale. Il revisore giudica che gli effetti dei rilievi emersi non sono così rilevanti da compromettere l’attendibilità e la capacità informativa del bilancio.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 giudizio negativo Il revisore giudica che gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri contabili o dall’inadeguatezza della informazione resa sono così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio.
Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 Impossibilità ad esprimere un giudizio Il revisore giudica i possibili effetti delle limitazioni alle procedure di revisione così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio.
RICHIAMI D’INFORMATIVA Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 RICHIAMI D’INFORMATIVA Enfasi su informazioni ritenute di particolare importanza Cambiamento di principi contabili Obiettivo: Verificare la concordanza tra il contenuto del bilancio e la relazione degli amministratori
SITUAZIONI DI INCERTEZZA Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 SITUAZIONI DI INCERTEZZA Incertezze: circostanze atte ad influenzare il bilancio, connesse ad azioni o eventi futuri ed incerti al di fuori del controllo degli amministratori alla data di redazione del bilancio.
SITUAZIONI DI INCERTEZZA Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 SITUAZIONI DI INCERTEZZA In presenza di situazioni di incertezza il revisore acquisisce, alla data di espressione del giudizio sul bilancio, gli elementi utilizzati dagli amministratori a supporto della validità delle loro determinazioni, nonché tutti gli altri elementi ritenuti necessari nella circostanza.
SITUAZIONI DI INCERTEZZA Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 SITUAZIONI DI INCERTEZZA Il revisore esprime un giudizio senza rilievi qualora egli ritenga che le azioni poste in essere dagli amministratori ed i trattamenti contabili adottati siano adeguati e ragionevoli e l’informazione fornita al riguardo in bilancio sia adeguata.
SITUAZIONI DI INCERTEZZA Comunicazione CONSOB 1° dicembre 1999 SITUAZIONI DI INCERTEZZA Il revisore esprime un giudizio con rilievi laddove in presenza di una situazione di incertezza riscontri che: l’incertezza non è stata adeguatamente descritta in bilancio; le azioni poste in essere dagli amministratori ed i trattamenti contabili adottati appaiono al revisore non condivisibili.