Il Servizio sociale tra valori e responsabilità

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Transcript della presentazione:

Il Servizio sociale tra valori e responsabilità Riflessioni intorno al Codice Deontologico degli Assistenti Sociali a cura di Cristina Tilli

Il sistema di valori nel Servizio Sociale Titolare di diritti Dignità Persona umana Dotata di potenzialità Unicità ed unitarietà a cura di Cristina Tilli

Dai valori ai principi operativi No all’assistenzialismo Rispetto ed accettazione non giudicante Personalizzazione degli interventi, promozione globale ed integrazione Autodeterminazione Riconoscimento della persona come titolare di diritti Riconoscimento della dignità di ogni persona Unicità ed unitarietà Attenzione alle potenzialità della persona a cura di Cristina Tilli

Gli ambiti operativi dell’Assistente Sociale nel C.D.: Il rapporto con la persona/ utente AS Il rapporto con la società Il rapporto con il proprio lavoro Il rapporto con gli altri professionisti a cura di Cristina Tilli

1. L’assistente sociale nel rapporto con la persona/utente: Valori e diritti a cura di Cristina Tilli

Il valore della persona nei principi del C.D. dell’Assistente Sociale Art. 5: La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali Art. 6: La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità (…) Art. 7: L’assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento (…) a cura di Cristina Tilli

L’assistente sociale nel rapporto con la persona/utente: L’informazione ed il diritto di accesso La riservatezza e la tutela della privacy Segreto professionale e segreto d’ufficio a cura di Cristina Tilli

...alcune precisazioni... Per riservatezza si intende un atteggiamento di cautela nella conduzione della relazione professionale che deve essere riguardosa e discreta e deve saper conservare, usare e proteggere i dati raccolti. E’ un atteggiamento più ampio ed esteso in cui rientrano l’obbligo al segreto professionale e la tutela della privacy. Per tutela della privacy si intende il diritto alla protezione di informazioni e dati personali. Per segreto professionale si intende l'obbligo a non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese all'interno del rapporto fiduciario Per segreto d’ufficio si intende la notizia inerente l’attività o i rapporti di un pubblico ufficio o servizio di cui è vietata la divulgazione a cura di Cristina Tilli

Il diritto di accesso e la tutela della privacy : Un rapporto accidentato? a cura di Cristina Tilli

Riservatezza e tutela della privacy nel C. D Riservatezza e tutela della privacy nel C.D. dell’Assistente Sociale (1): Art. 23: La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente. Art. 24: La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. a cura di Cristina Tilli

Riservatezza e tutela della privacy nel C. D Riservatezza e tutela della privacy nel C.D. dell’Assistente Sociale (2): Art. 25: L'assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti , in qualunque forma prodotta, salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento. a cura di Cristina Tilli

Riservatezza e tutela della privacy nel C. D Riservatezza e tutela della privacy nel C.D. dell’Assistente Sociale (3): Art. 26: L’assistente sociale è tenuto a segnalare l’obbligo della riservatezza e del segreto d’ufficio a coloro con i quali collabora, con cui instaura rapporti di supervisione didattica o che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate. Art. 27: L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge. a cura di Cristina Tilli

Riservatezza e tutela della privacy nel C. D Riservatezza e tutela della privacy nel C.D. dell’Assistente Sociale (4): Art. 29: La collaborazione dell’assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge. Art. 30: L'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento. a cura di Cristina Tilli

La tutela della privacy nella normativa (1): Il D. Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali“) Art. 1: Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. a cura di Cristina Tilli

La tutela della privacy nella normativa (2): Il D. Lgs. 196/03: garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, e della dignità dell'interessato (art. 2) a cura di Cristina Tilli

La tutela della privacy nella normativa (3): Il D. Lgs. 196/03 distingue i dati in: Dati personali (c.d. comuni) Dati sensibili Dati giudiziari a cura di Cristina Tilli

La tutela della privacy nella normativa (4): Il D. Lgs. 196/03 stabilisce le regole per il trattamento dei dati: Regole generali, per tutti i trattamenti (artt. 11-17) Regole ulteriori e specifiche per i soggetti pubblici (artt. 18-22) a cura di Cristina Tilli

La tutela della privacy nella normativa (5): Il D. Lgs. 196/03 definisce le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nel trattamento dei dati: in ambito amministrativo e sociale (art. 73) in ambito sanitario (artt. 85 e 86) a cura di Cristina Tilli

Dal diritto alla privacy al diritto di accesso ai documenti amministrativi nel D. Lgs. 196/03: Art. 59 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7/8/90, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia (...). Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico. Art. 60 Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. a cura di Cristina Tilli

Il diritto all’informazione ed all’accesso nel C. D Il diritto all’informazione ed all’accesso nel C.D. dell’Assistente Sociale (1): Art. 39: L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi e le prestazioni per favorire l’accesso e l’uso personale delle risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità. Art. 12: Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative. a cura di Cristina Tilli

Il diritto all’informazione ed all’accesso nel C. D Il diritto all’informazione ed all’accesso nel C.D. dell’Assistente Sociale (2): Art. 19: (...) Nel caso l'interesse dell'utente o del cliente lo esiga, o per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l’incolumità dell’assistente sociale, egli stesso si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. (…) Art. 13: L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti. a cura di Cristina Tilli

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi nella normativa (1): La L. 241/90 (e s.m.i.): Art. 1. Principi generali dell’azione amministrativa L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario. a cura di Cristina Tilli

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi nella normativa (2): Art. 22: Il diritto di accesso viene esercitato da tutti i soggetti privati (gli interessati), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale (…). La richiesta di accesso deve essere motivata. I controinteressati sono tutti i soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. a cura di Cristina Tilli

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi nella normativa(3): La L. 241/90 (e s.m.i.) regolamenta l’accesso ai documenti amministrativi negli artt. 22-28 a cura di Cristina Tilli

Il segreto professionale: Un prezioso strumento di lavoro a cura di Cristina Tilli

Il Segreto Professionale e l’AS Il segreto professionale è parte essenziale del “codice genetico” della professione; esso esprime i principi e i valori che alla professione ineriscono fin dalla sua nascita in forma di riconoscimento della dignità e del rispetto della persona (M. Diomede Canevini, 2000). Non è soltanto il riconoscimento di un diritto ormai acquisito del cittadino: è tutela di uno strumento di lavoro costituito dal rapporto fiduciario con la persona che chiede l’intervento professionale” (P. Rossi, 2002). a cura di Cristina Tilli

Il segreto professionale nel C.D. dell’Assistente Sociale: Art. 28: L’assistente sociale ha l’obbligo del segreto professionale su quanto ha conosciuto per ragione della sua professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale, e di non rivelarlo, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali; richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione; rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale. a cura di Cristina Tilli

Il segreto professionale nella normativa (1): Legge 3 aprile 2001, n. 119: "Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali“ Art. 1. 1. Gli assistenti sociali iscritti all’albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l’obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale. 2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall’articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore. 3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili. a cura di Cristina Tilli

Il segreto professionale nella normativa (2): Il segreto professionale nel Codice di Procedura Penale: Art. 200: 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. a cura di Cristina Tilli

Il segreto professionale nella normativa (3): Il segreto professionale nel Codice Penale: Art. 622: Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. a cura di Cristina Tilli

Il segreto professionale nella normativa (4): Il segreto professionale nel Codice di Procedura Penale: Art. 256: 1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione. 2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro. a cura di Cristina Tilli

Obbligo dell’A.S. a segnalare alle Autorità Giudiziarie In sede Penale: (art 361 Codice penale) “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” In sede Civile: (art 9 Legge 184/83 e s.m.i. “Diritto del minore ad una famiglia”). E’ obbligatorio segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di abbandono di minori ed al Giudice Tutelare persone in minorata difesa (Legge n. 6/2004). a cura di Cristina Tilli

2. L’Assistente Sociale in rapporto con il proprio lavoro: L’autonomia tecnico-professionale L’organizzazione del lavoro La formazione a cura di Cristina Tilli

L’autonomia tecnico-professionale nel C. D L’autonomia tecnico-professionale nel C. D. dell’Assistente Sociale (1): Art. 10: l'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a rischio. Art. 44: l'assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo e della sua autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio. a cura di Cristina Tilli

L’autonomia tecnico-professionale nel C. D L’autonomia tecnico-professionale nel C. D. dell’Assistente Sociale (2): Art. 50: Il rapporto gerarchico funzionale tra colleghi risponde a due livelli di responsabilità: verso la professione e verso l’organizzazione e deve essere improntata al rispetto reciproco e delle specifiche funzioni. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio. a cura di Cristina Tilli

L’organizzazione del lavoro nel C. D. dell’Assistente Sociale (1): Art. 45: L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità ed alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Deve altresì contribuire all’individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione. Art. 46: L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti. a cura di Cristina Tilli

L’organizzazione del lavoro nel C. D. dell’Assistente Sociale (2): Art. 47: L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci ed in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente. Art. 48: L'assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione l’eccessivo carico di lavoro o evitare nell'esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni quando questo torni di pregiudizio all'utente o al cliente. a cura di Cristina Tilli

La formazione nel C. D. dell’Assistente Sociale: Art. 51: L'assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale. Art. 54: L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell’Ordine professionale. Art. 53: L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell'esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici. In relazione alle diverse situazioni, deve impegnarsi nella supervisione didattica e professionale, nella ricerca, nella divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche. a cura di Cristina Tilli

3. L’Assistente Sociale in rapporto con altri professionisti: La collaborazione La segnalazione Il rapporto gerarchico a cura di Cristina Tilli

La collaborazione con altri professionisti nel C. D La collaborazione con altri professionisti nel C. D. dell’Assistente Sociale: Art. 19: Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse prevalente dell'utente o del cliente lo esiga (…), egli stesso si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. La stessa continuità deve essere garantita anche in caso di sostituzione o di supplenza. Art. 42: L'assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, si adopera affinché vengano rispettate le norme etico-deontologiche che informano la professione; fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento. a cura di Cristina Tilli

L’obbligo di segnalazione nel C. D. dell’Assistente Sociale: Art. 43: L'assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente. Art. 55: L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza. a cura di Cristina Tilli

Il rapporto gerarchico tra Assistenti Sociali nel C.D. Art. 49: L'assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento è tenuto a rispettare e sostenere l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, a promuovere la loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto fra professionisti. Si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l’immagine del servizio sociale, sia all’interno, che all’esterno dell’organizzazione. a cura di Cristina Tilli

4. Il ruolo dell’Assistente Sociale nei confronti della società: La promozione sociale La conoscenza della realtà sociale La promozione delle politiche a cura di Cristina Tilli

La promozione sociale nel C.D. dell’Assistente Sociale: Art. 34: L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, anche in situazione di svantaggio. a cura di Cristina Tilli

La conoscenza della realtà sociale nel C.D. dell’Assistente Sociale: Art. 35: Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere, contrastando ogni tipo di discriminazione Art. 38: L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato. a cura di Cristina Tilli

La promozione delle politiche ed il rapporto con le istituzioni nel C La promozione delle politiche ed il rapporto con le istituzioni nel C.D.: Art. 36: L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo ed al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario, pratiche di mediazione e di integrazione. Art. 37: L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza. a cura di Cristina Tilli