IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT Cassazione civile, Sez. III, 8 ottobre 2009, n. 21388 Pres. Varrone – Rel. DAmico – P.M. Golia Veratour s.r.l. c. Ancona.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.
Advertisements

LA RESPONSABILITA DELLAVVOCATO. OBBLIGAZIONE DI MEZZO VS OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nel primo caso la prestazione, cui il debitore è tenuto, consiste in.
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
Caso giurisprudenziale sul marchio 5
Caso giurisprudenziale sull’azienda 5
Caso giurisprudenziale sulla concorrenza sleale 5
Caso giurisprudenziale sul marchio 4
Sentenza n°1 Sede di giudizio
Segheria Barduca Annuncio & f.lli Antonio e Mario S.n.c. Commercio allingrosso e al dettaglio di legname Andrea Rella – Diritto commerciale – corso di.
Entrate ed uscite dei Comuni: analisi delle principali voci e rapporto con la articolazione organizzativa.
Sentenza 15 marzo 2007 n°6007 Cassazione Civile III sezione
RECUPERO CREDITO PROFESSIONALE
Le fonti dellordinamento gius-lavoristico. Le fonti INTERNE Le disposizioni della Costituzione (rinvio a quanto detto in precedenza)
Sentenza del 3 dicembre 2002, n° 17150
Avv. Luciano Di Via Bonelli Erede Pappalardo
Le nuove previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo – I parte Applicabili ai ricorsi depositati a decorrere.
LA MAGISTRATURA.
DANNO DA VACANZA ROVINATA
Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009
IL CONTRATTO DI AGENZIA
Caso giurisprudenziale su cancellazione della cancellazione dal registro imprese Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2012, n Parma 20 maggio 2013.
Cassazione Civile, Sez. III 03 dicembre 2009, n
IL MUTUO Art Contratto di prestito di consumo
IL RICORSO IN CARENZA Università di Pavia Università di Pavia
LE RESPONSABILITA’ DEL T. O.
IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT C ASSAZIONE CIVILE, S EZ. III, 8 O TTOBRE 2009, N L AURA R IGHI E A LICE R OTA C ORSO DI D IRITTO DEL T URISMO.
Il Contratto di Viaggio
Corso di Diritto del turismo anno2011/12
Pubblicità ingannevole
Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l.
Le disposizioni della «legge Severino»
SNA SINDACATO NAZIONALE AGENTI FORMAZIONE E CULTURA ASSICURATIVA MODOFICA AL CODICE DELLA STRADA LEGGE N. 120 DEL 29 LUGLIO 2010.
IL CONTRATTO D’ALBERGO
Provvedimento contro MSC Crociere Pratiche commerciali scorrette
Tribunale di Roma, Cassazione Civile, Sez.III, 11 maggio 2012, n° 7256
Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005
AGENZIA DI VIAGGI Col contratto d’agenzia l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del fornitore o organizzatore, la conclusione.
Di Benvenuti Annamaria Favalessa Fabio Tenca Alberto
DILIGENZA NELLA SCELTA DI TERZI FORNITORI DI SERVIZI
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
La conflittualità nel settore turistico NormativaSoggettiGiurisprudenza.
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 2 MARZO 2012, N° 3256.
1 Università degli Studi di Macerata BANCA, CREDITO, ASSICURAZIONI - B GLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2010 / 2011.
LA MEDIAZIONE Gabriele Musumeci Monica Bianchi.
GIUDICA LA CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n Novembre 2013 Sentenza n Brusadelli, Burini, Monti.
T RIBUNALE DI S POLETO 24 MAGGIO 1995, N.91 Federica Ancora Max Pagani Laura Stucchi
Responsabilità dell’organizzatore per danno alla persona Chiara Bertinat Letizia Fadini.
Presentazione svolta da: Monica Lutrino Carla Sangiovanni.
IL CONTRATTO D’ALBERGO
Di: Luca Ghezzi Cecilia Messina Alessandra G. Paglianiti
LA TRANSAZIONE Codice Civile: Libro IV- delle obbligazioni Titolo III –dei singoli contratti Capo XXV Art
Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti
Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto.
RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO
Università degli Studi di Milano - Bicocca Cdl in Scienze del Turismo e Comunità Locale Diritto del Turismo - a.a Eric Lamperti Sonia.
LA RESPONSABILITA’ DELL’AGENTE DI VIAGGIO
LA PRENOTAZIONE. PRENOTAZIONE La prenotazione è un rapporto giuridico di natura preparatoria per la stipulazione di un successivo contratto. NON è un.
IL CONTRATTO DI VIAGGIO
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n
Prof. Giuseppe Catalano 1 I provvedimenti del giudice Codice di Procedura Civile Libro I Libro ILibro ILibro I Titolo VI Titolo VI Capo I Capo I sez.III.
LA MAGISTRATURA.
IL COMODATO Di Cintio Federica matricola: Taccani Luca L.M. matricola: Vigolo Michelamatricola:
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
TUTELA DEI DIRITTI.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE AIAF “MILENA PINI” La Soluzione delle Controversie ed i Provvedimenti in caso di Inadempienze e Violazioni- Art. 709 ter - Giulia.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
Università di Pavia VOLTO A FAR DICHIARARE L’ILLEGITTIMITA’ DEL COMPORTAMENTO OMISSIVO DI UN’ISTITUZIONE ART. 265 TFUE: QUALORA, IN VIOLAZIONE DEI TRATTATI,
Caso giurisprudenziale sull’azienda 3 Cass., 15 febbraio 2007, n Parma, 19 ottobre 2007.
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 9 novembre 2015– 1.
La massima L’Agenzia di Viaggi, facendo uso dell’ordinaria diligenza e in base ai principi di buona fede, deve assicurarsi di fornire informazioni su.
Transcript della presentazione:

IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT Cassazione civile, Sez. III, 8 ottobre 2009, n Pres. Varrone – Rel. DAmico – P.M. Golia Veratour s.r.l. c. Ancona Viaggi s.r.l. Serena Cagliani e Alice Stucchi e Giulia Cecilia Capuzzo anno 2011/2012

MASSIMA In tema di contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore, tra questultimo e lintermediario sorge un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art del codice civile, a somministrare allintermediario i mezzi necessari per lesecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per lannullamento del viaggio qualora lagente, in forza di questo rapporto, ne abbia assunto lobbligo verso lorganizzatore. A sua volta lagente, fin dal momento dellincasso del prezzo del pacchetto da parte del viaggiatore, in qualità di mandatario del tour operator, da cui riceve le provvigioni, è tenuto a versare a questultimo le somme ricevute dal viaggiatore, e tanto ai sensi dellart. 1713, primo comma, cod. civ.

COSE IL DOPPIO MANDATO? Lart del Codice Civile afferma che il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dellaltra. E un contratto triangolare, che è in grado quindi di regolare tre distinti rapporti. 1. Tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo colloca sul mercato i servizi del primo. 2. Tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale quest ultimo raccoglie le prenotazioni dei viaggiatore. 3. Esiste inoltre un rapporto tra lorganizzatore di viaggi e il viaggiatore che deriva dal contratto concluso tra queste parti, per mezzo dellintermediario.

SOGGETTI DELLA SENTENZA Veratur s.r.l. lorganizzatore (t.o.) Ancona Viaggi s.r.l lintermediario Gruppo di persone chi usufruisce del servizio Nel nostro caso il contratto di doppio mandato spetta allAncona Viaggi s.r.l. che si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto della Veratur s.r.l. nei confronti del gruppo di persone che usufruiscono dei servizi.

LA SEQUENZA DEI FATTI 1. In data un gruppo di persone si reca nella Ancona Viaggi s.r.l. per prenotare un soggiorno. 2. LAncona Viaggi s.r.l. prenota un soggiorno organizzato dalla Veratur s.r.l. per conto del gruppo di persone. 3. Lagenzia di viaggi trasmette la copia di un bonifico tramite la Banca Popolare di Bari al tour operator per limporto dovuto. 4. Il gruppo di persone successivamente disdice il viaggio. 5. Il bonifico al tour operator viene revocato dallAncona Viaggi s.r.l. prima che questo gli pervenga.

L INADEMPIMENTO DELL AGENZIA DI VIAGGI L INADEMPIMENTO DELL AGENZIA DI VIAGGI In questo caso lagenzia di viaggi che aveva già ricevuto il corrispettivo del viaggio dai suoi clienti (gruppo di persone) decide di omettere la trasmissione del bonifico in favore del tour operator. Questa azione da parte dellAncona s.r.l. costituisce un grave inadempimento verso la Veratur s.r.l.

A QUESTO PUNTO… Il tour operator Veratour s.r.l. chiede al Tribunale di Roma di essere pagata dallAncona s.r.l. Successivamente in data 18 gennaio 2001, il Tribunale di Roma emana un decreto ingiuntivo all Ancona s.r.l. con cui il Presidente del Tribunale di Roma ordinava di pagare alla Veratur s.r.l. la somma di £ oltre accessori.

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Processo di I grado - Tribunale Il 12 aprile 2001 lAncona Viaggi s.r.l. si oppone al decreto ingiuntivo con il quale avrebbe dovuto pagare la somma dovuta alla Veratur s.r.l. La sentenza viene decretata il 14 ottobre Con questa il Tribunale di Roma rigetta la domanda di Ancona Viaggi s.r.l. (la quale non voleva pagare il t.o.), dando ragione a Veratur s.r.l. Quindi il decreto ingiuntivo è ancora valido e Ancona Viaggi s.r.l. deve pagare

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Processo di II grado – Corte dAppello LAncona Viaggi s.r.l. fa ricorso e si oppone alla Sentenza di I grado (con la quale avrebbe dovuto pagare la Veratur s.r.l.). Successivamente la Corte dAppello revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data e respinge la domanda del t.o. di essere pagato dalladv. Il processo di II grado si conclude con la condanna per la Veratur s.r.l. (t.o.) al rimborso delle spese processuali in favore dellAncona Viaggi s.r.l.

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Processo di III grado – Cassazione Veratour s.r.l. propone ricorso per Cassazione facendo riferimento a due motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dellart. 17 della legge n del 27 dicembre 1977 ratificata dalla CCV. 2. Omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia (in relazione allart. 360, n° 5 del codice di procedura civile). Quindi per questi motivi fondati, la Cassazione accoglie il ricorso dando ragione alla Veratour s.r.l.

LA CASSAZIONE APPOGGIA IL RICORSO DEL T.O. PERCHE… LAncona Viaggi s.r.l. deve rispettare i seguenti articoli: Art cod.civ. il viaggiatore è tenuto a somministrare allintermediario i mezzi necessari per lesecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per lannullamento del viaggio qualora lagente di viaggio ne abbia assunto lobbligo verso lorganizzatore. Art. 1713, I comma, cod.civ lagente fin dal momento dellincasso del prezzo del pacchetto da parte del viaggiatore, in qualità di mandatario del tour operator, da cui riceve le provvigioni, è tenuto a versare a questultimo le somme ricevute dal viaggiatore.

LA CASSAZIONE APPOGGIA IL RICORSO DEL T.O. PERCHE… Convenzione Internazionale dei Contratti di Viaggio (CCV) di Bruxelles del 23 aprile 1970 e recepita in Italia con il decreto legislativo n del 1977 Art. 17 Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei sevizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Se ne trae che il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario (adv) per un viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi (t.o.).

CONCLUDENDO… La Cassazione accoglie il ricorso di Veratur s.r.l. poiché interpreta lArt del codice civile e lArt. 17 della CCV e tiene conto dellinvio del bonifico da parte dellAncona Viaggi s.r.l. al tour operator. Questa fatto era stato invece giudicato irrilevante dal Giudice della Corte dAppello.