Articolo 81 T.I.CE 1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosÌ da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtû del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3.Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: -a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, -a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e -a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza l.289/90 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a)fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Articolo 3 Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza 1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo 82 del trattato, esse applicano anche l'articolo 82 del trattato. Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio
2. Dall'applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri che non impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, che soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o che sono disciplinati da un regolamento per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese.
CONSUMATORI / UTILIZZATORI A B C effetti restrittivi della concorrenza? effetti benefici ?
Valutazione in base allart.81, par.1 agli accordi di cooperazione orizzontale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza VIETATI
problemi di concorrenza benefici economici fissazione dei prezzi o della produzione ripartizione dei mercati mantenere, ottenere o aumentare potere di mercato effetti di mercato negativi sui prezzi, la produzione, linnovazione o la varietà e la qualità dei prodotti condivisione dei rischi realizzare economie condivisione di know-how più veloce introduzione di innovazioni sul mercato
LINEE DIRETTRICI art ? accordi che vi rientrano quasi sempre accordi che non vi rientrano quasi mai per la natura dellaccordo ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art ? benefici economici ?
QUADRO DI ANALISI fondato su criteri economici (II) potere di mercato delle parti (III) altri fattori relativi alla struttura del mercato (I) natura dellaccordo (IV) benefici economici
(II) posizione delle parti nei mercati interessati dalla cooperazione scopo dellanalisi determinare se le parti possano, grazie alla cooperazione, mantenere, acquisire o rafforzare il loro potere di mercato ovvero se abbiano la capacità di causare effetti negativi sul mercato in relazione ai prezzi, alla produzione, all'innovazione o alla varietà o qualità delle merci e dei servizi. potere di mercato sufficiente a causare degli effetti restrittivi somma delle quote di mercato
grado di concentrazione del mercato numero posizione dei concorrenti INDICI somma dei quadrati delle quote di mercato detenute dai concorrenti concentrazione bassa: max 1000 moderata: tra 1000 e 1800 elevata: oltre 1800 prima: 30%, 25%, 25%, 20% = 2550 dopo: 30% + 25% cooperazione = 4050 es. coefficiente di concentrazione delle imprese leader Herfindahl-Hirschman (HH) somma delle quote di mercato dei principali concorrenti
(III) altri fattori stabilità delle quote di mercato nel tempo barriere allingresso probabilità di altri ingressi potere di contrattazione degli acquirenti/fornitori natura dei prodotti
FATTORI SPECIFICI se prevedibili delle ripercussioni sulla concorrenza in tema di innovazione quando tali ripercussioni non possono essere valutate in modo adeguato attraverso lesame dei mercati preesistenti
LINEE DIRETTRICI art ? accordi che vi rientrano quasi sempre accordi che non vi rientrano quasi mai per la natura dellaccordo ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art ? ( IV) benefici economici ?
Valutazione in base allart.81, par.3 migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico efficienze statiche o dinamiche benefici economici possono compensare gli effetti restrittivi della concorrenza combinazione e integrazione di varie competenze o risorse efficienze documentate considerazioni ipotetiche o dichiarazioni generali non sono sufficienti non si tiene conto del risparmio dei costi da -riduzione produzione - ripartizione mercati - puro esercizio del potere di mercato
congrua parte dellutile riservata ai consumatori dipende dallintensità della concorrenza sul mercato rilevante economie di costi passate ai consumatori grazie ad una diminuzione die prezzi imprese stimolate a lanciare sul mercato nuovi prodotti il più rapidamente possibile
carattere indispensabile delle restrizioni esistono mezzi meno restrittivi per ottenere vantaggi comparabili? situazione di mercato durata dellaccordo non eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi non esentabile, di regola, un accordo grazie al quale unimpresa rafforzi o acquisti una posizione dominante
COME SI ARRIVA AL COMPORTAMENTO COORDINATO? ACCORDO ESPLICITO prezzo quantità quote di mercato ecc. SCAMBI DI INFORMAZIONI es., su prezzi attuali o futuri LEADER DI PREZZO REGOLE DI PREZZO GARANZIA DI PREZZO
COMPORTAMENTO COORDINATO STABILE: fattori facilitanti NUMERO LIMITATO DI IMPRESE TECNOLOGIE E STRUTTURE DEI COSTI SIMILI CAPACITÀ PRODUTTIVE SIMILI LEGAMI STRUTTURALI es., partecipazioni reciprche Fattori legati alle imprese
Fattori di mercato COMPORTAMENTO COORDINATO STABILE: fattori facilitanti BARRIERE ALLINGRESSO INELASTICITÀ DELLA DOMANDA PRODOTTI POCO DIFFERENZIATI POCA INNOVAZIONE ECC.
COME FARE PER SCOPRIRLI ? INCORAGGIARE A CONFESSARE c.d. programma di leniency (clemenza) Sanzione ridotta Sanzione non comminata DIFFICILE!
teoria classica teoria neoclassica teoria ordoliberale teorie dinamiche schumpeteriana ora: moderna teoria industriale austriaca neo-schumpeteriana
MORE ECONOMIC APPROACH ECONOMICS-BASED APPROACH EFFETTI RESTRITTIVI BENESSERE DEL CONSUMATORE ? EFFETTI BENEFICI EFFICIENZA
strumenti sviluppi nella teoria delloligopolio teoria dei giochi, ecc. situazioni di equilibrio: pensiero neoclassico teorie di agency, problemi di informazione, ecc. econometria, simulazioni, ecc.
VENDITORE COMPRATORE/ RIVENDITORE CONSUMATORI INTESE VERTICALI
VENDITORE COMPRATORE CONSUMATORI COMPRATORE prezzo imposto
VENDITORE COMPRATORE territorio esclusivo X CONSUMATORI
VENDITORE COMPRATORE mono- marchismo VENDITORE X X X X CONSUMATORI
VENDITORE COMPRATORE distribuzione selettiva COMPRATORE X
effetto di escludere altri fornitori o acquirenti dal mercato per mezzo della creazione di barriere allaccesso riduzione della concorrenza fra marche allinterno del punto vendita riduzione della concorrenza fra marche per mezzo della agevolazione della collusione fra fornitori riduzione della concorrenza allinterno della marca fra distributori della stessa marca creazione di ostacoli alla integrazione dei mercati EFFETTI NEGATIVIEFFETTI POSITIVI permettere la realizzazione di livelli di investimenti e di vendite ottimali aprire od accedere a nuovi mercati soluzione al problema della rinuncia all investimento a causa del rischio che la controparte si comporti in modo opportunistico soluzione del problema del parassitismo di certificazione soluzione del problema della rinuncia allinvestimento in caso di trasferimento consistente di know-how ALTRE... BILANCIAMENTOBILANCIAMENTO (3)
(2) gli effetti positivi delle intese verticali permettere la realizzazione di livelli di investimenti e di vendite ottimali F1F1 A1A1 A2A2 CONSUMATORI free rider investimenti (sforzi promozionali) F1F1 A1A1 F2F2 investimenti free rider
aprire od accedere a nuovi mercati F1F1 A1A1 A2A2 free rider investimenti per affermare il marchio sul mercato
problema della rinuncia all investimento a causa del rischio che la controparte si comporti in modo opportunistico F1F1 A1A1 investimento locked-in sfruttamento
parassitismo di certificazione rinuncia allinvestimento in caso di trasferimento consistente di know-how ALTRE...
F1F1 A1A1 A3A3 A2A2 F2F2 effetto di escludere altri fornitori o acquirenti dal mercato per mezzo della creazione di barriere allaccesso (1) gli effetti negativi delle intese verticali
F1F1 A1A1 A3A3 A2A2 F2F2 riduzione della concorrenza fra marche allinterno del punto vendita CONSUMATORI X
F1F1 A1A1 A3A3 A2A2 F2F2 riduzione della concorrenza fra marche per mezzo della agevolazione della collusione fra fornitori A4A4 A6A6 A5A5 quote di mercato più rigide F3F3 A7A7 A9A9 A8A8 collusione agevolata
F1F1 I F D creazione di ostacoli alla integrazione dei mercati A1A1 A2A2 A3A3 es., distribuzione esclusiva con divieto di vendita passiva
effetto di escludere altri fornitori o acquirenti dal mercato per mezzo della creazione di barriere allaccesso riduzione della concorrenza fra marche allinterno del punto vendita riduzione della concorrenza fra marche per mezzo della agevolazione della collusione fra fornitori riduzione della concorrenza allinterno della marca fra distributori della stessa marca creazione di ostacoli alla integrazione dei mercati EFFETTI NEGATIVIEFFETTI POSITIVI permettere la realizzazione di livelli di investimenti e di vendite ottimali aprire od accedere a nuovi mercati soluzione al problema della rinuncia all investimento a causa del rischio che la controparte si comporti in modo opportunistico soluzione del problema del parassitismo di certificazione soluzione del problema della rinuncia allinvestimento in caso di trasferimento consistente di know-how ALTRE... BILANCIAMENTOBILANCIAMENTO (3)
BILANCIAMENTOBILANCIAMENTO restrizioni verticali messe in atto da impresa che detiene potere di mercato presumibilmente dannose più grave la restrizione interbrand che intrabrand più ampi gli investimenti realizzati, più giustificabile la restrizione le restrizioni verticali collegate alla penetrazione di nuovi mercati non limitano in via di massima la concorrenza
limpresa che non detiene potere di mercato può aumentare gli utili solo ottimizzando i processi di fabbricazione e distribuzione # se limpresa detiene potere di mercato si deve verificare se essa, tramite le intese verticali, non intenda accrescere gli utili a spese dei concorrenti diretti, aumentando i loro costi, nonché a detrimento dei suoi clienti e in ultima analisi dei consumatori, appropriandosi di una parte del loro margine
SE P DETIENE UNA QUOTA DI MERCATO NON SUPERIORE AL 30% SI PRESUME PREVALENTE IL MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE esenzione per categoria SI PRESUME CHE AI CONSUMATORI VENGA RISERVATA UNA CONGRUA PARTE DELLUTILE CHE NE DERIVA 30% D se accordo di acquisto esclusivo
(4) le restrizioni gravi previste dal regolamento di esenzione per categoria prezzo imposto ripartizione dei mercati (però varie eccezioni altre.. ESENZIONE PER CATEGORIA NON SI APPLICA
POSIZIONE DOMINANTE POTERE DI MERCATO CONSIDEREVOLE (substantial) VIETATO ABUSO non il mero possesso, no il raggiungimento della pd tramite una concorrenza di merito
Art. 82 T.I.CE È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimil per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
ABUSO DELLA POSIZIONE DOMINANTE particolare RESPONSABILITA dellimpresa in posizione dom. qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera unimpresa in posizione dominante, il grado di concorrenza è già ridotto
APPROCCIO TRADIZIONALE accertamento della posizione dominante accertamento dellabuso della posizione dominante
POSIZIONE DOMINANTE posizione indipendente non soggetta ad effettive costrizioni concorrenziali POTERE DI MERCATO SOSTANZIALE (CONSIDEREVOLE)
INDICATORI DI POTERE DI MERCATO QUOTA DI MERCATO in termini assoluti e/o relativi temporanea o posseduta per lungo tempo BARRIERE ALLINGRESSO o ALLA ESPANSIONE LEGALI CAPACITÀ ESPANSIVE LIMITATE ECONOMIE DI SCALA O SCOPO ACCESSO PRIVILEGIATO A MATERIE PRIME RETE DISTRIBUTIVA CAPILLARE, DIFFICILMENTE REPLICABILE ALTRO… SWITCHING COSTS