ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS è articolato in corsi finalizzati a far conseguire.

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ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS è articolato in corsi finalizzati a far conseguire ai giovani ed agli adulti, occupati e non occupati, più alti livelli di conoscenze ed una formazione tecnica e professionale approfondita e raccordata con il mondo del lavoro, con modalità che favoriscono lintegrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell'ambito della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –Il decreto definisce: – le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS –i criteri per la definizione degli standard dei diversi percorsi –le modalità per lintegrazione tra i sistemi formativi –i criteri per il riconoscimento dei crediti – le modalità per la loro certificazione e utilizzazione Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE – I giovani e gli adulti accedono ai corsi IFTS con il possesso del diploma, ovvero con esperienze profes- sionali equivalenti o con altro percorso formativo documentato, attraverso procedura di accredita- mento/bilancio delle competenze maturate. –I requisiti minimi di conoscenze e di competenze ri- chiesti sono definiti nellambito degli standard e pos- sono essere integrati dai Comitati tecnico scientifici di ogni corso, in riferimento alle condizioni del mercato del lavoro locale. –Laccreditamento/bilancio è effettuato dal Comitato Tecnico previsto per ciascun corso IFTS Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –realizzare unofferta formativa integrata e raccordata con la domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato –personalizzare i percorsi attraverso flessibilità e modu- larità dellofferta formativa, la definizione di standard ed il riconoscimento di crediti –durata minima di 2 semestri e massima di 4 semestri –ogni semestre si articola in 600 ore di attività teorica, pratica e di laboratorio –stage aziendali e tirocini formativi (anche allestero) obbligatori almeno per il 30% del monte ore Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.3 caratteristiche dei corsi IFTS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –docenza reclutata per non meno del 50% dal mondo della produzione delle professioni e del lavoro –integrazione di sistema e il raccordo con il modulo del lavoro assicurati attraverso la gestione congiunta di almeno quattro soggetti formativi: la scuola la formazione professionale luniversità le imprese o altri luoghi di lavoro pubblici e privati. Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.3 caratteristiche dei corsi IFTS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Lo standard formativo nazionale individua e definisce: –la figura di riferimento, anche in relazione alle ricerche sui fabbisogni formativi ove realizzate dagli OBN –le competenze di base, trasversali e tecnico- professionali –le conoscenze e le competenze richieste per laccesso ai corsi –i criteri per lorganizzazione modulare dei curricula sulla base di unità formative finalizzate allacquisizione di competenze e alle valutazioni intermedie e finali Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.4 standard formativi nazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Lo standard formativo nazionale individua e definisce: –i riferimenti alla classificazione di figure professionali e di attività economiche adottata –i curricula nel rispetto degli standard nazionali, che possono essere ulteriormente implementati ai livelli regionali, in relazione alle specificità del mercato del lavoro locale. gli standard sono adottati con uno o più decreti emanati di concerto dai Ministri della P.I., del Lavoro, del MURST Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.4 standard formativi nazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –Per credito formativo acquisito nei corsi di cui al presente decreto si intende il valore di un segmento di formazione o di espe- rienza individuale di lavoro quale compe- tenza riconoscibile nellambito di un percorso di ulteriore formazione o di lavoro, anche al fine di facilitare linserimento o il reinserimen- to lavorativo. A tale riconoscimento provvede listituzione cui accede linteressato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso. Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.5 riconoscimento dei crediti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –Con lobiettivo di favorire lintegrazione tra IFTS e gli altri sistemi formativi e il mondo del lavoro, il riconoscimento dei crediti può operare: –per laccesso ai corsi IFTS –allinterno IFTS, per abbreviare i percorsi e facili- tare gli eventuali passaggi ad altri percorsi formativi –allesterno IFTS, nellambito sistema universitario, per facilitare il riconoscimento totale o parziale, delle competenze acquisite con riduzione dei percorsi universitari Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.5 riconoscimento dei crediti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Le Regioni –programmano i corsi IFTS –adottano misure finalizzate a favorire lintegrazione dei sistemi formativi e mondo del lavoro, attraverso lattivazione dei Comitati regionali IFTS –programmano (anche gli EE.LL delegati) i corsi IFTS, sulla base delle linee guida del Comitato nazionale Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.6 istituzione dei corsi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE Le Regioni –utilizzano le risorse : –messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione nellambito del Piano nazionale –messe a disposizione dalle Regioni –reperite allo scopo con origini pubbliche e private Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.6 istituzione dei corsi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –I corsi IFTS sono progettati da un insieme di soggetti appartenenti ai sistemi della scuola, della formazione professionale, delluniversità e del lavoro. Essi devono essere sottoscritti congiuntamente almeno da: –un istituto scolastico superiore statale, avente sede nel territorio regionale –un ente/centro di formazione professionale, avente sede nel territorio regionale e operante secondo le normative regionali –ununiversità degli studi, di norma avente sede nel territorio regionale –imprese o associazioni di imprese, operanti sul territorio regionale Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.6 progettazione dei corsi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –I soggetti debbono indicare, di concerto, il soggetto gestore. Possono essere soggetti gestori anche le agenzie comunali di formazione e le scuole civiche –Per luniversità, limpegno alla progettazione e gestione e al riconoscimento dei crediti deve essere assunto dal Rettore, dal Preside o dal Presidente del Consiglio di Laurea –Nella presentazione delle candidature deve essere specificato il quadro giuridico ed organizzativo cui si farà riferimento in caso di approvazione e finanziamento (consorzio o associazione di scopo) –In caso di difficoltà si potrà fare ricorso ad altre forme di accordo per regolare i rapporti tra i soggetti interessati –Il soggetto attuatore rendiconta attenendosi agli standard di costo Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.6 gestione dei corsi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –I corsi terminano con prove finali definite sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato nazionale che indicano i criteri per la composizione delle commissioni di esame –Le linee guida sono adottate con decreto dei Ministeri della P.I., del Lavoro, del MURST, sentita la Conferenza Unificata Stato Regioni –Nelle commissioni di esame, composte nei modi stabili dalle regioni, fanno parte esperti designati: dallufficio scolastico regionale dal coordinamento regionale dei Rettori delle università dalle agenzie per limpiego dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.7 valutazione e certificazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –Le Regioni, al termine dei corsi, rilasciano un certificato di specializzazione tecnica superiore che attesta le competenze acquisite attraverso un modello predisposto dal Comitato nazionale –Allinterno dei percorsi IFTS, viene rilasciata una dichiarazione di percorso che evidenzia le competenze acquisite –Il certificato è valido in ambito nazionale Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART.7 valutazione e certificazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE –Presso lIstituto Nazionale di Documentazione per linnovazione e la Ricerca Educativa è costituita con lassistenza tecnica dellIsfol e dellIstat, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri definiti dal Comitato nazionale –I corsi IFTS e le relative misure per lintegrazione dei sistemi e il raccordo con il mondo del lavoro sono verificati attraverso un sistema nazionale integrato di monitoraggio e di valutazione secondo le linee guida definite dal Comitato nazionale Decreto Ministeriale Regolamento art.69 L. 144/99 ART banca dati e monitoraggio