Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l’applicazione delle conoscenze dell’INFN Riassunto di W. Bonivento -CA.

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Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l’applicazione delle conoscenze dell’INFN Riassunto di W. Bonivento -CA

Scopo Valorizzazione, sviluppo e sfruttamento dei risultati della ricerca Contenuto del regolamento: 1.Convenzioni di ricerca  collaborazioni di ricerca con terzi su tematiche generali senza riservatezza ed esclusiva 2.Contratti di ricerca  risultati di collaborazioni con terzi suscettibili di sviluppo industriale o commerciale 3.Concessioni di licenze 4.Disciplina dei brevetti Beneficiari: tutti i dipendenti e associati (anche i borsisti)

Sono escluse da questo regolamento Attivita’ non in ambito di interesse istituzionale o con interesse prevalente del committente. Si rinvia a leggi vigenti Per queste leggi esistenti: 1.DPR 382/80 art 66 per le Universita’  rimanda a convenzioni stipulate dai singoli dipartimenti o isituti. Indica una limitazione nelle retribuzioni: “Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30% della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni” 2.Legge 19/10/99 n.370 art.4 comma5  gli atenei possono autonomamente emettere una normativa propria in materia e disapplicare la norma 1 (???) 3.Legge 16/01/03 n.3 art.19 estende la 1) e 2) agli enti di Ricerca

Evoluzione normativa 1.R.D. 29/06/39 n Testo Unico delle norme degli impiegati civili dello stato Regolamento del personale dell’INFN ) 2) e 3) assegnavano al datore di lavoro la titolarita’ esclusiva dei diritti delle invezioni. Equo premio all’inventore SOLO se l’invenzione non costituisce oggetto del rapporto di lavoro (che, secondo queste leggi, e’ gia’ ricompensato dallo stipendio). 4.Legge 383/2001 art.7  ricercatore titolare ESCLUSIVO dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile (NB: cio’ NON vale per i dipendenti di ditte private). Inventore puo’ presentare domanda di brevetto, informando il datore di lavoro che fissa un canone che l’inventore deve versare all’Ente in misura <50%. Dopo 5 anni senza sfruttamento il brevetto passa all’ente. Risultato dell’applicazione di questa legge: problemi derivanti dagli alti costi delle connesse procedure. Da 3 a 5 volte piu’ alti di quelli USA. Pochi brevetti.

Evoluzione normativa 4."collegato sulla concorrenza" legge 12 dicembre 2002, n. 273: delega il Governo ad adeguare ed armonizzare, alle norme internazionali e comunitarie, la protezione del diritto d’autore e la tutela della proprietà industriale, nonché a riordinare e potenziare l’Ufficio italiano brevetti e marchi e ad accelerare i corrispondenti procedimenti giudiziari, mediante l’istituzione di sezioni specializzate 5.Accordo raggiunto nel mese di marzo 2003 sull’iter e sulle procedure per un brevetto comunitario, che consentirà un riconoscimento unico europeo ed il dimezzamento dei costi 6.P.d.L. 2238/03. Risponde all’esigenza (delle Universita’) di garantire un ritorno per gli ingenti investimenti spesso messi in campo e migliorare la legge del Introdotte limitazioni alla legge 383/2001: ridotto il tetto del 50% ai ricercatori e il tempo di passaggio della titolarita’ esclusiva. Legge cambiata radicalmente dalla Camera al Senato quindi bisogna attendere. (es diritto si o no dell’inventore)

Evoluzione normativa all’INFN C.D. 7026/00 1)possono essere effettuate attivita’ di natura “commerciale” in funzione marginale rispetto alle attivita’ istituzionali “non commerciali” 2)Solo in coerenza con gli scopoi istituzionali: trasferimento di conoscenza, tecnologie (anche cessione brevetti e know-how) e prestazioni in materia di studio, ricerca e servizi. 3)Gestione amministrativa all’Amministrazione centrale G.E. 5658/01 1)attivita’ permesse: trasferimento di conoscenze incluse formazione, di tecnologie, la concessione di utilizzo di strumentazione e genericamente altre inizative di ricerca 2)Domande presentate ai Direttori che le sottomettono alla Giunta. L’ufficio area tributi cura l’aspetto fiscale C.D. 7941/03 Utilizzo emblema INFN da parte di terzi

Contenuti del regolamento INFN Parte I : ribaditi i principi fondamentali della ricerca delll’INFN: liberta’ dei fini, pubblicita’ dei risultati anche se ottenute con collaborazione di terzi Parte II: Contratti di ricerca con specifica dettagliata di partecipanti, scopi, soggetto della ricerca, disciplina giuridica e economica di eventuale sfruttamento commerciale/inudstriale, riservatezza, pubblicazioni, corrispettivo all’INFN che copra le spese. Fatti notevoli (su cui si potrebbe discutere): a)presa d’atto dei componenti del gruppo???? b)nessuna remunerazione aggiuntiva ai partecipanti alla ricerca c)diritto delle parti di utilizzare i risulati per i propri fini istituzionali senza vincoli reciproci Concessione di licenze non esclusive per conscenza e brevetti di cui INFN e’ titolare per 3 anni rinnovabili (massimo 5), obblighi di relazione annuale e revisione in caso di cambiamenti di redditivita’ ecc. Concessione di licenze esclusive dopo indagine di mercato E’ fatto esplicito divieto di cedere definitivamente le conoscenze dell’INFN

Contenuti del regolamento INFN(II) Parte III Brevetti L’inventore puo’ scegliere: a)deposita il brevetto a proprio nome: deve comunicare entro 30gg all’INFN e dare all’INFN >50% utili lordi (questa apparentemente e’ una norma contro la legge, ma onestamente non si capisce cosa ci sia scritto) b)cede i diritti all’INFN. INFN istituisce una Commissione tecnica di 5 membri nominati dal Presidente che valuta. Per 70gg e’una proposta irrevocabile. La commissione da un parere obbligatorio ma non vincolante entro 45gg. Chi decide non si dice (forse il Presidente ma non e’ chiaro)… Se il brevetto e’ depositato dopo 5 anni decade se non sfruttato. All’inventore spetta il 60% del corrispettivo per cessione o licenza a terzi al netto delle spese sostenute dall’INFN Parte IV Viene individuato un centro unitario di competenze nella materia