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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA Facoltà di Biotecnologie Anno Accademico 2010/2011 Prof.ssa Anna Rita Cioni “Proprietà intellettuale, brevetti, legislazione”

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Presentazione sul tema: "UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA Facoltà di Biotecnologie Anno Accademico 2010/2011 Prof.ssa Anna Rita Cioni “Proprietà intellettuale, brevetti, legislazione”"— Transcript della presentazione:

1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA Facoltà di Biotecnologie Anno Accademico 2010/2011 Prof.ssa Anna Rita Cioni “Proprietà intellettuale, brevetti, legislazione” Lezione N. 2

2 I REQUISITI DI BREVETTABILITA’ NOVITA’ → l’invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica (art.14 L.B.I.) ↓ tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in Italia o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto ORIGINALITA’ → l’invenzione non deve risultare ovvia per un tecnico esperto del settore (art.16 L.B.I.) LICEITA’ → l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume; il 2°C. art.13 L.B.I. esclude le brevettabilità delle nuove razze animali; con apposita direttiva, l’U.E. ha specificatamente e tassativamente vietato la brevettabilità di embrioni umani INDUSTRIALITA’ → in termini di “fabbricabilità” o “utilizzabilità” industriale: le due note sono alternative e si (art.17 L.B.I.) riferiscono rispettivamente all’invenzione di prodotto e all’invenzione di procedimento

3 DURATA DEL BREVETTO DI INVENZIONE 20 anni dalla data di deposito e non è rinnovabile ↓ Ad eccezione dei brevetti in campo farmaceutico in cui la protezione può essere prolungata DECADENZA DEL BREVETTO Mancato pagamento delle tasse entro i termini Mancata attivazione dell’invenzione o attivazione insufficiente rispetto al fabbisogno del Paese, entro 2 anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria

4 DOMANDA DI BREVETTO Domanda di brevetto presso la CCIAA competente Titolo che individui in modo chiaro e coinciso l’invenzione Estratto, per fini di informazione tecnica in non più di 150 parole Descrizione dettagliata ed integrabile con eventuali figure Ogni domanda per invenzione è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza ed inaccessibilità al pubblico per 18 mesi

5 CONCESSIONE DEL BREVETTO Esame tecnico-amministrativo (formale, non di merito) Concessione del brevetto Eventuale richiesta interlocutoria cui il richiedente dovrà rispondere entro un periodo di tempo stabilito; alla fine il brevetto sarà rilasciato o rifiutato IN CASO DI RESPINGIMENTO DELLA DOMANDA DI BREVETTO ↓ È possibile ricorrere presso la Commissione dei Ricorsi entro 30 gg dal ricevimento del diniego ↓ è un organo di giurisdizione speciale nominato con decreto dal Ministero dell’Industria ed è composta da 5 membri AVVERSO LE SUE SENTENZE si può ricorrere alla Corte Suprema di Cassazione per meri motivi di legittimità

6 IL PATENT COOPERATION TREATY (PCT) ↓ Consente tramite un unico atto di deposito della domanda di qualsiasi ufficio ricevente dei vari paesi aderenti, di dare corso alla protezione all’estero di un’ invenzione tramite il deposito iniziale di un’unica domanda di brevetto ↓ “domanda internazionale di brevetto” Al momento gli Stati aderenti al PCT sono 105 IL PCT ↓ Non elimina la necessità di procedere singolarmente nei singoli stati/regioni, ma ne agevola il proseguimento

7 IL BREVETTO ALL’ESTERO È possibile effettuare il deposito della domanda nel paese d’origine (C.D. data di priorità) purché il deposito all’estero venga effettuato entro un anno dalla data del deposito originario (Convenzione di Parigi)

8 CIRCOLAZIONE DEL BENE BREVETTATO E IL “PRINCIPIO DELL’ESAURIMENTO” Il brevetto costituisce un diritto di esclusiva che garantisce l’attivazione dell’ invenzione in regime di monopolio ↓ comprende: - la fabbricazione - la messa in commercio del prodotto - il divieto di importazione dall’estero del bene brevettato L’ART.1 L.B. stabilisce che: La suddetta prerogativa si esaurisce nel momento in cui il prodotto sia stato commercializzato dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato (PRINCIPIO DI ESAURIMENTO DEL BREVETTO) ↓ Dopo il primo atto di commercializzazione del bene, il titolare non ha più alcun monopolio su di esso

9 COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA Tale diritto si realizza con il deposito, presso appositi organismi dello Stato, della domanda di brevetto con evetuali allegati L’UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) Riceve le domande, si occupa dell’istruttoria e provvede al rilascio delle concessioni governative finali


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