DOVERI PROCEDIMENTO – SANZIONI PROVVEDIMENTI CAUTELARI NORME DISCIPLINARI DOVERI PROCEDIMENTO – SANZIONI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
DOVERI PRINCIPI GENERALI: IMPEGNO – RESPONSABILITA’ BUON ANDAMENTO IMPARZIALITA’ PRIORITA’ INTERESSE PUBBLICO Comportamento in favore dell’utenza rapporto fiducia e collaborazione con il cittadino
Doveri specifici Diligenza e collaborazione nell’osservanza disposizioni per esecuzione lavoro (obbedienza) Segretezza ex lege 241/90 Utilizzazione informazioni ad uso esclusivo amministrazione Informare cittadino e semplificare rapporti con utenza secondo leggi 241/90 e 15/68 Rispetto orario lavoro formalità rilevazione divieto assenza arbitraria
Doveri specifici Comportamento interpersonale corretto e non lesivo dignità persone Comportamento osservante esclusività rapporto e riposo psico fisico Obbedienza nei limiti dell’illecito penale: Rimostranza ed ordine scritto Vigilanza personale dipendente Cura dei beni strumentali e loro utilizzazione per attività di servizio Regalie modico valore non collegabili ad attività di servizio
Doveri specifici Osservanza norme accesso locali con divieto di consentire ingresso a non autorizzati Comunicazione residenza e dimora temporanea Tempestiva comunicazione assenza per malattia Astensione nelle decisioni che riguardano interessi propri o della famiglia
PROCEDIMENTO ART.55 D.L.gs 165/2001: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari secondo ordinamento di ciascuna amministrazione; Compiti dell’U.P.D. sono: Contestazione addebito su segnalazione capo struttura in cui opera il dipendente, Istruizione del procedimento disciplinare Applicazione della sanzione superiore a censura Garanzie dipendente: Tempestiva contestazione scritta dell’addebito; Audizione a difesa con difesa tecnica o sindacale: Gg.15 termine per la difesa con possibilità di applicare la sanzione nei successivi 15 gg. Patteggiamento con rinuncia all’impugnazione
Statuto lavoratori art.7 legge 300/70 Co.1 – affissione delle norme disciplinari: infrazioni sanzioni procedure Termine dilatorio tra contestazione e sanzione non inferiore a gg.5 Cessazione effetti sanzioni dopo due anni dalla loro applicazione
Sequenza procedimentale Segnalazione capo struttura entro 10 gg. Istruzione: ufficio procedimenti disciplinari Contestazione: forma scritta entro 20gg dalla segnalazione contenuto: fatto, infrazione alle norme disciplinari specificamente citate Acquisizione documenti e prove testimoniali Audizione del dipendente con assistenza tecnico legale o sindacale Comunicazione del non luogo a procedere Sanzione nei 15 gg. Successivi all’audizione o alla scadenza del termine di convocazione Patteggiamento con rinuncia impugnazione Conciliazione con sospensione del provvedimento Impugnazione con sospensione del provvedimento
Termini 120 gg estinzione del procedimento dalla contestazione 10 gg segnalazione capo struttura at ufficio per il procedimento disciplinare 20gg. Per contestazione decorre dalla conoscenza del fatto da parte U.P.D. 5 gg tra contestazione e audizione 15 gg. dalla convocazione senza difesa per escludere l’obbligo dell’audizione 15 gg per applicare sanzione a decorrere da audizione o da termine di cui sopra
Fattispecie sanzionatorie Rimprovero verbale Rimprovero scritto Multa importo non superiore a 4 ore di retribuzione Sospensione = no lavoro – no retribuzione – max 10gg Sospensione = no lavoro – no retribuzione – da 11gg a mesi 6 Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso
Da rimprovero verbale a multa art, 24 co.4 Condotta non corretta verso superiori altri dipendenti - utenti – pubblico Inosservanza disposizioni di servizio anche per assenze e orario di lavoro Negligenza sia nell’esecuzione della prestazione, sia nella cura dei beni strumentali Inosservanza obblighi prevenzione infortuni sicurezza lavoro senza danno o disservizio Rifiuto visite personali di controllo per tutela patrimonio con salvaguardia dignità e riservatezza Insufficiente rendimento nell’assolvimento compiti assegnati e carichi lavoro Violazione doveri di comportamento diversi da precedenti ipotesi
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione max 10 gg art 24 co.5 Recidiva illeciti di cui al comma 4 punite con max pena Particolare gravità nelle fattispecie del comma 4 Assenza ingiustificata fino a 10 gg. E arbitrario abbandono posto di lavoro. La sanzione è graduata in relazione alla durata assenza, dalla gravità del disservizio, dai danni causati Ritardo non superiore gg.10 nel trasferimento di sede senza giustificazione Attività che ritardino il recupero psico fisico in stato di malattia o infortunio
Segue art. 24 comma 5 Testimonianza falsa o reticente o rifiuto in procedimento disciplinare Comportamenti minacciosi ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti dipendenti – utenti e terzi Liti con vie di fatto nell’ambiente di lavoro Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione Comportamenti lesivi dignità persona e molestie sessuali Violazione doveri comportamento diversi da precedenti ipotesi che abbiano causato grave danno all’amm.ne, agli utenti, a terzi
Licenziamento con preavviso art. 24 comma 6 Recidiva in violazione comma5: Plurima tre volte nell’anno Biennale con sanzione max 10gg sospensione Omessa denuncia di custode, controllore o addetto vigilanza per uso illecito manomissione distrazione o sottrazione somme o beni dell’amm.ne Rifiuto trasferimento d’ufficio Assenza arbitraria per più di 10 gg. consecutivi lavorativi Persistente insufficiente rendimento e grave incapacità professionale Condanna per delitto di specifica gravità rispetto prosecuzione rapporto di lavoro anche se non commesso in servizio Violazione doveri diversi da precedenti ipotesi tale da non consentire rapporto lavoro
Licenziamento senza preavviso art. 24 comma 7 Recidiva in episodi con vie di fatto nei luoghi di lavoro Impiego di mezzi fraudolenti e falsi per accesso nel posto di lavoro condanna per delitti gravi - leggi 55/90 e 16/92 art 15 co.1- lett. a)b)c)d) e) ed f) Condanna per delitti con interdizione perpetua pubblici uffici Violazione intenzionale doveri incompatibile con rapporto di lavoro
Sospensione cautelare dal servizio In pendenza del procedimento penale In pendenza di procedimento disciplinare
In pendenza di procedimento penale A1 nei casi di restrizione della libertà personale: Sospensione dal servizio senza diritto alla retribuzione Durata periodo di restrizione della libertà A2 rinvio a giudizio per fatti riguardanti rapporto di lavoro che comportano licenziamento Durata sentenza definitiva di condanna o provvedimento favorevole all’imputato Durata massima : 5 anni revoca automatica del cautelare con riammissione in servizio Trattamento economico 50% della retribuzione fissa mensile + ass. familiari. Conguaglio o ricostruzione se assolto
Sospensione in proc. disciplinare Presupposto: esigenza cautelare in accertamento riguardante almeno fatti punibili con sospensione dal servizio e dalla retribuzione Allontanamento dal lavoro per un periodo non superiore a 30gg. Conservazione della retribuzione L’allontanamento cautelare è computato nella sanzione e per la parte eccedente rileva nel computo dell’anzianità di servizio
Connessione con procedimento penale Sospensione in attesa di esito penale Avvio del procedimento Contestazione addebito Sospensione Riattivazione entro 180 gg. Da conoscenza sentenza definitiva Conoscenza illecito a seguito di condanna penale: Avvio procedimento Contestazione addebito entro 20 gg da conoscenza sentenza condanna