La magistratura Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Struttura ed organizzazione
Advertisements

Tutor Luisa Cacciapuoti.
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
IL POTERE GIUDIZIARIO La magistratura Artt
Il Presidente della Repubblica
IL GOVERNO DELLO STATO.
LE FUNZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI - MATERIE ESCLUSIVE STATALI- (Art. 117 co 2, Cost) Dopo la riforma del 2001, lart. 117 Cost. (integrato dallart..118.
Le istituzioni dello stato di diritto
L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
La Pubblica amministrazione; atti e provvedimenti amministrativi
Presidente della Repubblica
ATTORI DELLA PROTEZIONE DEL MINORE E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI SUOI DIRITTI.
Gli organi costituzionali della Repubblica italiana
Presidente della Repubblica
Le garanzie Struttura lezioni Organizzazione della giustizia
LA MAGISTRATURA.
La Magistratura Prof. Colucci Donato.
Il giudice nello stato costituzionale
Le istituzioni dello stato di diritto. Poteri neutrali
LA COSTITUZIONE ITALIANA.
Il sistema giudiziario
14 1. La giurisdizione e il costituzionalismo liberaldemocratico
Maggioranze (nelle elezioni)
Governo Formazione e struttura
MAGISTRATURA Lezione 11.
ORGANI COSTITUZIONALI
Diritto pubblico 2013/2014 Il potere giudiziario.
LA MAGISTRATURA LA GIURISDIZIONE A)giurisdizione in senso oggettivo
Art. 121 (1999) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
Lezioni di diritto processuale civile pp2 Anno accademico
Organização judiciária italiana
Associazione Codici Sicilia
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
PRESIDENTE CAMERA DEPUTATI (630) GRUPPI PARLAMENTARI COMPOSIZIONE
LE AUTONOMIE TERRITORIALI
L’ordinamento della Repubblica
L’amministrazione della giustizia
Diritto Stato, servizi, imprese.
L’ordinamento della Repubblica.
FUNZIONE GIURISDIZIONALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
LA MAGISTRATURA.
L’Amministrazione della Giustizia
GLI ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L’organizzazione costituzionale
I TIPI DI GIUDICI NEL DETTAGLIO. GIURISDIZIONE È l’attività esercitata dai giudici attraverso quel particolare procedimento che è definito processo.
L’Italia è una Repubblica Parlamentare situata nell’Europa meridionale con una popolazione di 60,9 milioni di abitanti e la sua capitale è Roma.
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA»
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
La magistratura Potere giudiziario Barber Federico Guzzo Roberto Zahid Amir.
Funzione giurisdizionale Applicazione in concreto di una norma giuridica astratta Principio di separazione dei poteri: «non vi è libertà quando il potere.
COSTITUZIONE ITALIANA
Sindacato di costituzionalità Carattere della Costituzione –flessibile –rigida Diffuso Accentrato.
Problema giudiziario 1 Si risolve nell’esigenza imprescindibile di ogni collettività organizzata di: risolvere le controversie sociali e istituzionali.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (artt.13-54) Titolo I Rapporti civili (artt ) Sono qui specificate le fondamentali libertà civili e i limiti di esse.
Diritto internazionale e diritto interno
Il sistema giudiziario
MAGISTRATURA Lezione 11.
MAGISTRATURA ORGANI GIUDIZIARI.
Diritto costituzionale
Il Potere giurisdizionale: Magistratura e CSM
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PER SP A.A
I giudici e la legge Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.» legge giudice.
L’amministrazione della giustizia
Il Potere giurisdizionale: Magistratura e CSM
Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.»
Transcript della presentazione:

La magistratura Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010

Potere giurisdizionale Il potere giurisdizionale è il complesso degli organi cui è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale - Funzione giurisdizionale: attività rivolta alla rileva-zione ed applicazione del diritto - Terzietà - Iniziativa esterna - Interviene in caso di violazione di norme

Potere giurisdizionale Giurisdizione ordinaria Giurisdizione amministrativa Giurisdizione contabile Giurisdizione tributaria Giurisdizione militare

Potere giurisdizionale Giurisdizione ordinaria: Civili Organi giudicanti Penali I giudici ordinari: Organi requirenti: P.M.

Potere giurisdizionale Organi giudicanti civili: 1° Grado: - Giudice di pace - Tribunale 2° Grado: - Corte d’appello Organi giudicanti penali: 1° Grado: - Giudice di pace - Tribunale - Tribunale dei minorenni - Corte d’assise 2° Grado: - Corte d’appello - Corte d’assise d’appello - Tribunale della libertà

Potere giurisdizionale Giurisdizione amministrativa: 1° Grado: Tribunali amministrativi regionali 2° Grado: Consiglio di Stato Giurisdizione in materia contabile: 1° Grado: Sezioni regionali della Corte dei conti 2° Grado: Corte dei conti Giurisdizione in materia tributaria: 1° Grado: Commissioni tributarie locali 2° Grado: Commissione tributaria centrale

Principi costituzionali in tema di giurisdizione Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione Principio del giudice naturale precostituito (art. 25, Cost.) La giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101, Cost.) Partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia (art. 102.3, Cost.) Il giudice è soggetto solo alla legge (art. 101.1, Cost.) La legge assicura l’indipendenza dei P.M. e dei giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108, Cost.)

Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) Obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) Obbligo di motivazione del provvedimento (art. 111, c. 6): - funzione endo-processuale; - funzione extra-processuale. Ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (art. 111, c. 7)

Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) Diritto di difesa (art. 24, Cost.) Diritto azionabile sia contro i privati che contro lo Stato (art. 113, Cost.) Contenuti: - Garanzia del contraddittorio tra le parti - Imparzialità e terzietà del giudice

Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) Principio del giusto processo (nuovo art. 111 Cost.) - Legge cost. n. 2/1999 - Contenuti: - parità nel contraddittorio, - terzietà del giudice, - durata ragionevole del processo. - Richiama l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Status giuridico dei magistrati Potere giurisdizionale Status giuridico dei magistrati Accesso attraverso concorso (art. 106.1, Cost.) Magistrati si differenziano “solo per diversità di funzioni” (art. 107.3, Cost.) La magistratura è un ordine autonomo e indipendente (art. 104.1, Cost.)

L’indipendenza della magistratura (art. 104) Potere giurisdizionale L’indipendenza della magistratura (art. 104) Autonomia: garanzia che opera all’interno dell’ordine giudiziario stesso a favore di cia- scun magistrato contro i condizionamenti di altri magistrati (indipendenza interna) Indipendenza: è riferita all’ordine giudiziario nel suo complesso e garantisce dai condiziona- menti di altri poteri diversi dalla magistratura (indipendenza esterna)

Garanzie costituzionali dell’indipendenza Potere giurisdizionale Garanzie costituzionali dell’indipendenza Inamovibilità dei giudici (art. 107) Norme per l’accesso agli uffici giudiziari (art. 106) Rapporto diretto con la polizia giudiziaria (art. 109) Limiti eventuali all’iscrizione a partiti politici (art. 98) Riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario (art. 102) Distinzione dei magistrati solo per diversità di funzioni (art. 107) Soggezione alla sola legge (art. 101, c. 2)

La responsabilità dei magistrati Potere giurisdizionale La responsabilità dei magistrati Responsabilità disciplinare: violazione degli ob- blighi assunti verso lo Stato in virtù del rappor- to di servizio - Competenza: CSM Responsabilità civile: nei confronti delle parti o di altri soggetti a causa di errori o inosservanze com- piute nell’esercizio delle funzioni (l. 117/1988) - Competenza: Magistratura ordinaria - Azione contro lo Stato, poi rivalsa sul magistrato

Il Consiglio superiore della magistratura CSM Il Consiglio superiore della magistratura Origini: Legge c.d. “Orlando, n. 511/1907, crea il CSM, ma solo con funzioni consultive Costituzione repubblicana (art. 104-106) pone i prin- cipi fondamentali, rinviando poi alla legge ordinaria

Composizione mista (art. 104, Cost.): CSM Composizione mista (art. 104, Cost.): – c. 2: Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica – c. 3: ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale presso la Corte di Cas- sazione – c. 4: gli altri membri sono eletti per 1/3 dal Parla- mento (in seduta comune), e per 2/3 da tutti i ma- gistrati ordinari

CSM N.B. - Costituzione non fissa il numero, ma solo la proporzione tra la componente togata e laica - Il numero è fissato dalla legge ordinaria L. 195/1958: 33 membri totali, 3 di diritto, 10 eletti dal Parlamento e 20 dai magistrati L. 44/2002: i membri elettivi sono ridotti a 24, 8 eletti dal Parlamento, e 16 dalla magi- stratura

CSM Elezione dei membri del CSM Componente parlamentare: – Camere in seduta comune; – Scrutinio segreto; – maggiornza dei 3/5 dei componenti l’As- semblea, che poi scende ai 3/5 dei votanti. Componente della magistratura: – fino al 2002: sistema elettorale proporzio- nale plurinominale in collegio unico – l. 44/2002: prevede tre distinti collegi a seconda delle funzioni svolte

Organizzazione interna CSM Organizzazione interna Presidente (Presidente della Repubblica) Vice-presidente (eletto tra i membri laici) Plenum Commissioni e sezioni - Sezione disciplinare (art. 4, l. 195/58)

CSM Funzioni del CSM Di proposta, in relazione ai servizi attinenti alla giustizia Consultive, sui ddl in materia di ordinamento giudiziario Deliberative: - assunzioni, assegnazioni di sedi, promozioni e altri provvedimenti sullo status di magistrato; - nomina e revoca dei giudici di pace; - sanzioni disciplinari.

CSM Azione disciplinare Titolarità dell’azione: Ministro della giustizia e procuratore generale presso la Cassazione La decisione spetta alla Sezione disciplinare Tale decisione è poi sottoposta al plenum del CSM Responsabilità disciplinare per violazioni di doveri connessi all’esercizio della funzione giurisdiziona-le, tali che ledano il prestigio della magistratura