La tutela dei minori Ruolo e responsabilità del dirigente scolastico Azione Pegaso 2010 Pescara, 24 settembre 2010 avv. Laura Paolucci.

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La tutela dei minori Ruolo e responsabilità del dirigente scolastico Azione Pegaso 2010 Pescara, 24 settembre 2010 avv. Laura Paolucci

Il rapporto scuola-genitori Rapporto di diritto pubblico potestà -soggezione atti/provvedimenti amministrativi legge n. 241/90 e giurisdizione GA Inizio: iscrizione Prosecuzione: assegnazione alla classe, valutazione apprendimento, azione disciplinare, trasferimento,, ecc. Termine: conseguimento titolo di studio avv. Laura Paolucci

Quali sono i doveri della scuola verso i minori? Il dovere di istruire (rispetto delle regole sulla programmazione e sulla sua “quantità” oraria; rispetto delle regole sulla valutazione degli apprendimenti) Il dovere di educare (Rispetto delle regole sull’azione disciplinare; dovere di denuncia di reato commesso dai minori) Il dovere di tutelare l’integrità (psico-fisica) (Dovere di vigilanza, dovere di rispetto dell’identità personale e della riservatezza, ecc.) avv. Laura Paolucci

Funzione educativa della scuola Non solo istruzione, ma anche formazione ed educazione degli studenti (Cass. 2656/2008) Prospettiva non antagonista, ma complementare a quella della famiglia (alleanza educativa) Possibilità di contrasto con i genitori, ma impossibilità (giuridica) di imporre da parte loro un veto alle azioni (di istruzione/educazione) della scuola, attuate nel rispetto delle norme avv. Laura Paolucci

Funzione educativa della scuola Cass. SSUU ord 5.2.2008, n.2656 “E' pertanto certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell' approccio alla materia sessuale, ma anche nell' insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, l'educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori” avv. Laura Paolucci

Funzione educativa della scuola Cass. SSUU ord 5.2.2008, n.2656: la ratio ”Il diritto fondamentale dei genitori di provvedere alla educazione ed alla formazione dei figli trova il necessario componimento con il principio di libertà dell'insegnamento dettato dall'art. 33 Cost. e con quello di obbligatorietà dell'istruzione inferiore affermato dall'art. 34 Cost.” avv. Laura Paolucci

Azione disciplinare: fonti normative Procedimento: Legge n. 241/90 Sanzioni e competenze: RD 1297/1928: artt 412 ss (scuola primaria) DLgs 297/94: art. 328 (delega la fonte regolamentare) D.Lgs 297/94: art. 5 (competenze) DPR 249/98 e DPR 235/2007 DPR 275/1999: art. 14 Circolare MIUR 31.7.08 Direttive 16/07 (bullismo) e 104/07 (videocellulari) DM 5/09 abrogato (e CM 10/09) (valutazione comportamento) DPR 122/2009 (art 7: valutazione del comportamento) avv. Laura Paolucci

L’azione disciplinare Natura giuridica dell’azione disciplinare Natura giuridica del Regolamento Contenuti del Regolamento Natura giuridica del Patto di corresponsabilità Rapporti tra Regolamento e Patto di corresponsabilità Il procedimento di irrogazione della sanzione Le impugnazioni avv. Laura Paolucci

Natura giuridica del Regolamento Nota MIUR 31/07/2008 p.n. 3602/P0 Il regolamento di disciplina è atto di auto-organizzazione a contenuto generale E’ atto amministrativo (unilaterale) Vincola oltre che i destinatari anche gli organi della scuola E’ deliberato dal Consiglio di Istituto ex art. 10, comma 3, lett a) D.Lgs. 297/1994 - “previa consultazione” di studenti e genitori (v. artt. 6 DPR 249 e 14, co. 2, DPR 275/1999); ruolo del del Collegio dei docenti Va pubblicato all’albo della scuola Conseguenze della mancata adozione (TAR Puglia n 3039/07) avv. Laura Paolucci

Contenuti del Regolamento mancanze disciplinari e doveri ex art.3 DPR Sanzioni (onere di tipizzazione) Procedimento Forma Modalità contestazione dell’addebito Contraddittorio Termine di conclusione Organi competenti Organo di garanzia Procedure di elaborazione/sottoscrizione “condivisa” del Patto educativo di corresponsabilità (art. 5 bis, comma 2 DPR) avv. Laura Paolucci

….Contenuti del Regolamento Le sanzioni da “inventare” Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica devono essere individuate dal Regolamento d’istituto assieme alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure avv. Laura Paolucci

….Contenuti del Regolamento Sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8): Sono adottate dal Consiglio di Classe Sono comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Sono accompagnate da iniziative atte a preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica avv. Laura Paolucci

….Contenuti del Regolamento Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Sono adottate dal Consiglio d’istituto Due condizioni fondanti : 1) commissione di “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (es. costrizione, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (es. reati che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica; incendio) 2) il fatto commesso deve essere di gravità tale da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni Possibile rilievo sulla valutazione insufficiente del comportamento avv. Laura Paolucci

….Contenuti del Regolamento Sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ( Art. 4 -comma 9bis) Sono adottate dal Consiglio d’Istituto Se ricorrono tre condizioni: 1) commissione dei reati cui al punto precedente; 2) recidiva oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; 3) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico avv. Laura Paolucci

….Contenuti del Regolamento Sanzioni che comportano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi Sono adottate dal Consiglio d’Istituto Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente avv. Laura Paolucci

Natura giuridica del patto di corresponsabilità La natura “contrattuale” del Patto si desume a) dall’uso del termine “patto” nonché b) dalla necessità di richiederne la sottoscrizione da parte di ciascuno studente/genitore (rapporto one to one) È richiamabile l’art. 1, comma 1 bis della L. 241/90 (La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente) Sono richiamabili le disposizioni gli artt. 1341-1342 cc? E’ legittima la previsione del risarcimento del danno come “clausola penale” ex art. 1382 c.c.? (Il problema dell’applicazione degli artt. 1341 e 1469 bis cc  specifica sottoscrizione e del concorso di responsabilità ex art 2048, I e II comma cc) avv. Laura Paolucci

Natura giuridica del patto di corresponsabilità La IS può unilateralmente (salva la “condivisione” sulle “procedure” nelle forme prescelte dal Regolamento di istituto) individuare diritti e doveri di studenti e famiglie? Comma 2, art. 5 bis Su “diritti e doveri” così individuati deve raccogliere convenzionalmente (e cioè sul piano individuale) il consenso? Comma 1, art. 5 bis ma ….. Qual è l’OGGETTO del consenso? CHI ha diritto a prestare il consenso? Quali le CONSEGUENZE di un rifiuto? avv. Laura Paolucci

Rapporti tra Regolamento e patto di corresponsabilità La vera domanda è: qual è il rapporto tra i “diritti e doveri” dell’art. 5 bis e i “diritti” ed i “doveri” degli artt. 2 e 3 del DPR? Certamente, dal punto di vista “soggettivo”, gli artt. 2 e 3 riguardano solo gli studenti, mentre l’art. 5 bis amplia l’ambito applicativo introducendovi anche i genitori e le famiglie. Dal punto di vista oggettivo, se fossero la stessa cosa, l’art. 5 bis non avrebbe alcun senso Sono diversi gli “attori” e ne è diverso l’oggetto: il Patto attiene a diritti e doveri dei genitori (e degli studenti nella sc. sup come controparte negoziale della scuola) avv. Laura Paolucci

Rapporti tra Regolamento e patto di corresponsabilità Nel dedurre dalle norme una peculiarità del Patto rispetto al Regolamento disciplinare d’Istituto, possiamo allora immaginare due ambiti differenti: che il Patto sia un documento ad ampio contenuto pedagogico, di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi b) che il Patto sia un documento a stretto contenuto giuridico finalizzato a facilitare alla scuola il rimborso di quanto questa abbia a pagare per i danneggiamenti subiti dai propri allievi o per fatti illeciti da questi commessi a danno di terzi (compagni, personale, ecc.), durante il tempo scuola (o meno) avv. Laura Paolucci

Il procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa a il relativo procedimento costituisce procedimento amministrativo a il contenzioso spetta al giurisdizione del giudice amministrativo avv. Laura Paolucci

Il procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa  il relativo procedimento costituisce procedimento amministrativo  il contenzioso spetta al giurisdizione del giudice amministrativo 1) comunicazione di avvio del procedimento 2) formalizzazione dell’istruttoria 3) obbligo di conclusione espressa 4) obbligo di motivazione 5) termine di conclusione avv. Laura Paolucci

Il procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare centralità del diritto di difesa (lo studente deve potere “esporre le proprie ragioni”) art 4 co 3 e artt 7 ss L. n. 241/90centralità della comunicazione di avvio della contestazione di addebiti (quale procedimento e questo diritto non risulta in concreto garantito la sanzione è illegittima b) proporzionalità della sanzione rispetto al fatto commesso (art 4, co 5) avv. Laura Paolucci

Le impugnazioni Legittimazione (“chiunque vi abbia interesse”) Introduzione di un secondo rimedio amministrativo : ricorso al direttore USR (previa parere vincolate del costituendo organo di garanzia regionale) Effetto sospensivo dell’esecutività? (art 21 quater L. n. 241/1990) avv. Laura Paolucci

…riassumendo… Studenti (e i genitori, loro legali rappresentanti) “subiscono” le determinazioni generali (Regolamento di disciplina) e particolari (la sanzione disciplinare) unilateralmente assunte dalla scuola, così come “subiscono” le valutazioni dell’apprendimento… Genitori e studenti (nella sola scuola superiore) possono consensualmente aderire al Patto di corresponsabilità predisposto secondo le modalità unilateralmente previste nel Regolamento d’istituto avv. Laura Paolucci

…Denunciare i reati…. Occorre considerare che: il dirigente scolastico è pubblico ufficiale (art. 357 cp) Il pubblico ufficiale deve denunciare i fatti che integrano reati perseguibili d’ufficio: l’omissione di denuncia per il pubblico ufficiale è reato (art. 361 cp) Il dirigente scolastico deve conoscere e riconoscere i reati (in particolare, quelli di cui sia vittima o autore il minore) La circostanza che l’autore del reato sia minorenne (imputabile o meno) è irrilevante avv. Laura Paolucci

…Dovere di organizzare la vigilanza sugli alunni…. Responsabilità dell’amm.ne per omessa o inefficace organizzazione della vigilanza sugli alunni  ipotesi di concorso di responsabilità artt. 1218 e 2043-2048 c.c. (ad es. uso degli spazi, uscita da scuola, controllo sui materiali e prodotti in uso, ecc.) Il Dirigente scolastico non ha compiti di vigilanza diretta, ma ha il compito di organizzare la vigilanza da parte del personale su cui incombe tale dovere In caso di danno riconducibile ad omessa vigilanza o ad omessa organizzazione della vigilanza, l’amministrazione sarà condannata a risarcire il danno subito avv. Laura Paolucci

…Dovere di organizzare la vigilanza sugli alunni…. Da quali rischi? Da tutti i rischi che possono attentare all’integrità psicofisica  si tratta di un’obbligazione di mezzi (e non di risultato) Valutazione ex ante avv. Laura Paolucci

…Dovere di organizzare la vigilanza sugli alunni…. Essenzialità delle “cautele” poste in essere per prevenire i rischi prevedibili Si tratta generalmente di cautele di tipo “organizzativo” Del singolo (es. docente in aula o in palestra) Di più soggetti (es. ricreazione, uscita da scuola, gita scolastica, ecc.)  “orchestrati” dal DS avv. Laura Paolucci

…Dovere di organizzare la vigilanza sugli alunni…. I limiti dell’obbligo di vigilanza Topografici (nei luoghi su cui si esercita il controllo della scuola, se al minore viene comunque consentito l’accesso) Cronologici (fino a che non si sostituisce la vigilanza effettiva o potenziale dei genitori) Anagrafici (alunni minorenni?) avv. Laura Paolucci

… ricordando anche che… Sentenza di condanna della PA (=transazione, ma v. art. 66, co 6, Dlgs 165/2001) Esecuzione della sentenza (o del contratto transattivo) Denuncia alla Corte dei Conti Corte dei Conti - Procura Generale Nota 02/08/2007 prot. n. PG 9434/2007P Azione di responsabilità amministrativa avv. Laura Paolucci

..è ancora possibile un’alleanza educativa……? avv. Laura Paolucci