LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione dei rischi La valutazione anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Il documento VR e il DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (per ora non disponibili). Fino 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro (salvo eccezioni) possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (non ancora disponibili) Le disposizioni precedenti non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto (cantieri)

Valutazione dei rischi: definizioni PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una entità avente il potenziale di causare danni RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso VALUTAZIONE DEL RISCHIO: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivanti dalle circostanza del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro

Valutazione del Rischi: obiettivi Analizzare con metodo e sistematicamente l’attività lavorativa ed i pericoli Individuare le misure necessarie alla salvaguardia della salute e sicurezza (misure tecniche, di manutenzione, procedurali, di formazione, sanitarie, ergonomiche) Pianificare l’attività in modo che si svolga nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute

Valutazione del Rischi: finalità Non esiste un metodo “ufficiale” La VR deve identificare i rischi RESIDUI, ossia il margine di rischio esistente, ulteriore al rispetto della normativa vigente (punto di partenza) Deve riguardare TUTTI gli aspetti dell’attività lavorativa

Fasi della Valutazione dei Rischi Suddivisione dell’azienda in ambienti di lavoro (uffici, reparti di produzione, centrale termica, centro elaborazione dati, magazzini materie prime e prodotti finiti, mensa, spogliatoi e servizi igienici, officine manutenzione, laboratori, portineria ecc.) Scelta dell’ambiente di lavoro considerato Compilazione dati generali (n° addetti, lay-out impianti, n° macchine, ecc.) Identificazione dei pericoli e lavoratori esposti Stima dei rischi e dei danni potenziali Verifica delle misure di prevenzione e protezione Identificazione di eventuali nuove misure di prevenzione e protezione Programma attuativo delle stesse (tempo e budget)

Principali tipologie di rischi RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA Aree di transito, Spazi di lavoro, Scale Macchine Reti e apparecchi distribuzione gas Apparecchi di sollevamento Apparecchi a pressione Attrezzi manuali Mezzi di trasporto Rischi di incendio ed esplosione Impianti elettrici Rischi chimici

Principali tipologie di rischi RISCHI DI NATURA IGIENICA Esposizione ad agenti chimici, Microclima Esposizione ad agenti cancerogeni Esposizione a radiazioni Esposizione ad agenti biologici Carico di lavoro fisico e mentale Esposizione a rumore Lavoro ai videoterminali Esposizione a vibrazioni

Valutazione Rischi: metodologia La valutazione dei rischi viene effettuata utilizzando metodologie di analisi che consentano di stimare la probabilità di accadimento e le conseguenze associate ai pericoli Su tale base viene poi identificata la necessità/urgenza di adottare eventuali provvedimenti atti a rimuovere e/o attenuare i rischi

Valutazione Rischi: metodologia A) Stima della probabilità dell’accadimento in base alla situazione riscontrata Livello 4: ALTAMENTE PROBABILE Livello 3: PROBABILE Livello 2: POCO PROBABILE Livello 1: IMPROBABILE B) Stima della gravità del danno nel caso in cui l’evento si verificasse Livello 4: GRAVISSIMO Livello 3: GRAVE Livello 2: MEDIO Livello 1: LIEVE

Valutazione Rischi: metodologia Moltiplicando tra loro il valore della probabilità di accadimento e della gravità del danno si ottiene un indice di priorità variabile da 1 a 16 che permette di identificare la necessità e l’urgenza di adottare eventuali provvedimenti atti a rimuovere e/o attenuare i rischi

Valutazione Rischi: metodologia PROBABILITA’   4 8 12 3 6 9 2 1 DANNO Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio: R = P x D 16

Valutazione Rischi: metodologia R > 8: azioni correttive indilazionabili Da R4 a R8: azioni correttive da programmare con urgenza Da R2 a R 3: azioni correttive da programmare a breve-medio termine R1: azioni correttive da programmare con minore urgenza

Valutazione Rischi: esempio Falegname: lavorazione del legno per produzione di serramenti, porte, mobili. La lavorazione comprende legni duri, legni teneri, truciolari trattati e verniciati Rischi residui: polveri e fibre: P2 D2 R4 punture, tagli, abrasioni: P2 D2 R4 urti, colpi, impatti, compressioni: P2 D1 R2 movimentazione manuale dei carichi: P2 D2 R4 rumore: P2 D2 R4 incendio: P1 D3 R3

Valutazione Rischi: esempio Elettricista: attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, sostituzione di lampade esauste, riparazioni di prese. La mansione comporta l'uso di attrezzatura manuale ed utensili elettrici nonché di scale per il lavoro in quota Rischi residui: postura: P1 D2 R2 elettrocuzione: P2 D3 R6 punture, tagli, abrasioni: P2 D1 R2 cadute dall'alto: P1 D3 R3

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/01), deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

alle attività di sorveglianza sanitaria; alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività e un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti

Luoghi di lavoro Tutti i luoghi destinati a contenere posti di lavoro Rischi: cadute, scivolamenti Le norme fissano requisiti minimi per: stabilità e solidità struttura altezza, cubatura e superficie locali sotterranei vie di circolazione zone di pericolo

Luoghi di lavoro pavimenti e passaggi luoghi di lavoro esterni scale fisse a gradini luoghi di passaggio sopraelevati accessi a tetti, coperture e lucernari solai vie e uscite di emergenza porte e portoni spogliatoi e armadi docce, lavabi e gabinetti

Movimentazione manuale carichi Per Movimentazione manuale dei carichi (MVC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico Lo sforzo muscolare richiesto dalla MVC determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie

Movimentazione manuale carichi Valutazione del rischio Misure organizzative e tecniche Sorveglianza sanitaria Uso DPI Formazione e informazione

Movimentazione meccanizzata Rischi: caduta accidentale carichi, impigliamento negli ingranaggi, urto con le parti mobili delle macchine Mezzi di sollevamento (gru, argani, paranchi, ascensori e montacarichi, elevatori, autocestelli Verifiche periodiche (>200 kg)

Carrelli elevatori Rischi: ribaltamento, caduta carico Portata massima Norme di circolazione e uso Cinture sicurezza Formazione e informazione

Rischio chimico Agenti chimici pericolosi (sostanze e preparati classificati ed etichettati) Valutazione dei rischi (inalazione, ingestione, assorbimento cutaneo ecc.) Schede di sicurezza Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

Scheda di Sicurezza 16 punti: contiene le indicazioni su classificazione, rischi, trasporto, pronto soccorso, smaltimento rifiuti ecc. In lingua del Paese utilizzatore, deve essere aggiornata dal produttore/distributore

Microclima Temperatura Umidità Ventilazione Illuminazione (naturale ed artificiale) Condizioni lavorative particolari

Rischio Biologico Rischi: infezioni, effetti allergici o tossici 4 gruppi (gruppo 3 e 4 i più pericolosi) Valutazione rischio Sorveglianza sanitaria Uso DPI

Rischio cancerogeno Valutazione rischio periodica (3 anni) Eliminazione o riduzione Ciclo chiuso Limitazione al minimo degli esposti Sorveglianza sanitaria Livello di esposizione più basso possibile

Rischio elettrico Impianti certificati Messa a terra Verifiche periodiche Segnaletica Uso DPI Procedure

Videoterminali Rischio: vista e postura Uso 20 ore settimanali Postazione (illuminazione, sedia ergonomica, attrezzature, piano di lavoro) Visite mediche (ogni due anni per chi usa mezzi correttivi per la vista o ha più di 50 anni, ogni 5 anni per gli altri)

Videoterminali

Rischio incendio Valutazione incendi e certificato di prevenzione Piano di emergenza ed evacuazione Cause termiche, meccaniche, elettriche Classe A (solidi), B (liquidi), C (gas), D (sostanze che bruciano senza ossigeno), E (elettrico) Agenti estinguenti (acqua, polveri, CO2) Attrezzature: estintori (verifica semestrale), idranti, naspi

Rischio esplosioni (ATEX) Gas, vapori, nebbie in atmosfere potenzialmente esplosive Valutazione dei rischi di esplosione Documento di protezione contro le esplosioni Ripartizione in zone Segnaletica

Rumore Valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa), con uso di otoprotettori; Valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); Valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

Obblighi Valutazione del rischio Sopra i livelli inferiori: misurazione (4 anni), messa a disposizione DPI, formazione e informazione Sopra valori superiori: uso DPI, luoghi segnalati, sorveglianza sanitaria Sopra valori massimi: rientro immediato

Segnaletica - Obbligo

Segnaletica – Antincendio e Divieto

Segnaletica - Salvataggio

Segnaletica - Avvertimento

Etichettatura

Valutazione rischi gestanti Lavorazioni vietate (elenco) Specifica valutazione rischi preventiva Informativa lavoratrici Spostamento o astensione

Valutazione rischi minori Lavorazioni vietate Specifica valutazione rischi Informativa genitori Informazione e formazione

Vibrazioni vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Vibrazioni vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Obblighi Valutazione rischio (Misurazioni, banca dati ISPESL e INAIL) Sorveglianza sanitaria Formazione e informazione Misure tecniche e organizzative