Introduzione al diritto dell’informazione La libertà di espressione e i suoi limiti lezione n. 1.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Sezione II – La formazione delle leggi
Advertisements

1 Libertà di espressione Diritto europeo dellinformazione e della comunicazione.
Prof. Bertolami Salvatore
Principi di diritto privato e introduzione al diritto dell’ICT
I DIRITTI FONDAMENTALI
TITOLO I – Il Parlamento Sezione I – Le Camere 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
LE ANTINOMIE NORMATIVE
Diritti e doveri dei cittadini
Diritti e doveri dei cittadini
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Libertà di natura giurisdizionale
I diritti della personalità
La Pubblica amministrazione; atti e provvedimenti amministrativi
Principi di diritto privato e introduzione al diritto dell’ICT
La prassi dell autorizzazione preventiva adottata dalla Commissione per le opere pubblicate dai suoi dipendenti costituisce una violazione dell art. 10.
Presidente della Repubblica
La tutela dei dati personali
REGOLAMENTI GOVERNATIVI
ISTAT DCRS Novità organizzative e legislative per il PSN (Roma, 24 giugno 2009) Maria Rosaria Simeone (Dirigente Servizio DCRS/IST) Impatto della normativa.
Nozioni basilari di diritto civile e di diritto pubblico
Le fonti del diritto.
Decreto - legge Art. 77 Cost. 1. l Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. 2. Quando, in.
Legge Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio.
Le libertà inviolabili
Guida Avanti Indietro Torna al sommario
LE FUNZIONI E LE LEGGI DEL GOVERNO
RIFERIMENTI NORMATIVI : Il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni è disciplinato da fonti normative comunitarie e nazionali: - Normative.
La costituzione: diritti e doveri dei cittadini (art ). Parte I
DIRITTI DI LIBERTÀ LEZIONE 15.
Come costruire una mappa concettuale
Riserve assolute Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
1 1. lezione Principi di diritto privato e introduzione al diritto dellICT.
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Schema fonti UE Diritto primario  Trattati
Articolo 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La Costituzione Italiana
Libertà personale – art. 13
Associazione Codici Sicilia
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T marzo 2006.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
7 IL SISTEMA DELLA REGOLAMENTAZIONE Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - M. LI VOLTI 2014.
L’insieme delle norme giuridiche si chiama ordinamento giuridico
Corso di Diritto Privato
Decreto-legge: omogeneità dell’oggetto Art. 15, legge 400/ I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo.
Le fonti del diritto italiano
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
Costituzione e forma di Governo.
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la Costituzione 
Atti con forza di legge e regolamenti dell’Esecutivo
DIRITTI CIVILI DELLA COSTITUZIONE
Libertà di espressione
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
FONTI DEL DIRITTO.
VARESE 13 OTTOBRE DIGNITA’ UMANA ART 12 LA LIBERTA' PERSONALE E' INVIOLABILE ART 15 LA LIBERTA' E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E.
Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso.
LIBERTA’ E DEMOCRAZIA 1.
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
La formazione delle leggi
INTRODUZIONE AL DIRITTO
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COM’È FATTO LO STATO ITALIANO LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO: L’ITER DELLA LEGGE IL GOVERNO IL GOVERNO 1.Come nasce.
Garanzie Riserva di legge Riserva di giurisdizione Perché sono garanzie per il cittadino?
Transcript della presentazione:

Introduzione al diritto dell’informazione La libertà di espressione e i suoi limiti lezione n. 1

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 10 dicembre 1948 Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 3 settembre 1953 Articolo 10 Libertà di espressione Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radio-diffusione, di cinema o di televisione. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. Articolo 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

... nella Costituzione Italiana art. 21 Libertà di opinione art. 15 Libertà della corrispondenza art. 17 Libertà di riunione art. 3 ... rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno svilupppo della persona umana art. 41 ... l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana articolo 2 ... sono riconosciuti i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità

Costituzione Italiana Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. (...) La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Costituzione Italiana Articolo 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Costituzione italiana Articolo 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Corte Costituzionale 24 marzo 1993 “La costituzione all’articolo 21 riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e tale libertà ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto di essere informati.”

il diritto di informare il diritto di informarsi il diritto di essere informati dalla costituzione deriva

diritto all’informazione completezza e continuità dell’informazione pluralismo delle fonti imparzialità dei dati

Possibili collisioni tra la libertà di manifestazione del pensiero e altri interessi tutelati dalla Costituzione o dalle leggi diritto di manifestazione del pensiero pari dignità sociale diritto di cronaca diritto alla riservatezza e all’onorabilità diritto di informarsi diritto d’autore diritto di cronaca sicurezza dello Stato diritto di cronaca segreti (pubblici e privati)

Solo la legge può stabilire dei limiti alla libertà di espressione Dichiarazione ONU Convenzione europea Costituzione italiana

I limiti alla libertà di espressione a tutela della privacy decr. leg. 196/03 a tutela dell’onore e della reputazione art. 595 c.p. a tutela del diritto d’autore legge 633/41 a tutela dei segni distintivi e dei principi di concorrenza legge sui marchi, art. 2598 c.c. contro l’istigazione a disobbedire alle leggi art. 415 c.p., art. 266 c.p. a tutela dei minori art. 114 c.p.p comma 6 art. 600 ter c.p. contro la diffusione di idee di discriminazione razziale ed etnica leggi 654/75, 205/93 contro la pubblicazione di spettacoli osceni artt. 528, 529, 725 c.p. in campagna elettorale per la comunicazione politica legge 28/00 a tutela del segreto di stato legge 801/77 a tutela del segreto professionale art. 622 c.p.

mezzo di diffusione forma espressiva (la parola, lo scritto, la composizione musicale, la fotografia, il disegno etc.) mezzo di diffusione strumento di (quindi anche internet) divulgazione ...con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione

art. 21 art. 15 web forum mailing list aperte blog e.mail art. 616 cpp Per corrispondenza si intende anche quella informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza art. 21 web forum mailing list aperte blog art. 15 e.mail mailing list chiuse sta venendo meno la linea di confine certa tra corrispondenza intersoggettiva e attività comunicative di tipo diffusivo opportunità di una lettura combinata delle due disposizioni, integrata in certi casi anche dalla lettura dell’articolo 17 Cost.

La disciplina degli strumenti di comunicazione stampa leggi 48/47, 249/97, 62/01 radio televisione legge 112/04 assetto del sistema radiotelevisivo comunicazioni elettroniche decr. leg. 259/03 codice delle comunicazioni elettroniche

Fonti del diritto italiano e comunitario - Leggi Leggi Decreti legislativi Decreti legge - Regolamenti DPR - Usi - Leggi regionali Diritto comunitario: - Regolamenti - Direttive - Decisioni - Raccomandazioni

Materiale normativo di Parlamento Gazzetta Ufficiale fonte italiana su internet (accesso gratuito) Parlamento Gazzetta Ufficiale Leggi Costituzione Articolo 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere Articolo 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nei termini da esse stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Decreti legislativi Costituzione Articolo 76 L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Decreti legge Costituzione Articolo 77 Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Regolamenti Legge 400/88 Articolo 17 comma 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: L’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; L’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; L’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; (…)

Regolamenti comunitari Materiale normativo di fonte europea su internet (accesso gratuito) Regolamenti comunitari Trattato CE Articolo 189 Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno stato membro

Direttive comunitarie Trattato CE Articolo 189 La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali alla forma e ai mezzi.

Le decisioni Trattato CE Articolo 189 La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati

Raccomandazioni e pareri Trattato CE Articolo 189 Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti

La legge comunitaria La legge comunitaria è una legge del Parlamento italiano che delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi in attuazione di direttive comunitarie. E’ lo strumento con cui il nostro Stato attua le direttive comunitarie !

Bibliografia Ruben Ruzzante “Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione” Cedam 2003 pagg. 32-64