Lezione 6. Rapporti commerciali in internet: la tutela dei segni distintivi e della concorrenza.

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Lezione 6. Rapporti commerciali in internet: la tutela dei segni distintivi e della concorrenza

Rapporti commerciali in internet La tutela dei segni distintivi (domain name) Atti di concorrenza sleale (metatag, deep link e framing)

Tutela dei segni distintivi 1.Segni distintivi tipici: Marchio Segno distintivo dei prodotti e dei servizi dellimpresa Ditta Nome commerciale dellimprenditore Insegna Segno distintivo che contraddistingue i locali dellimpresa 2.Segni distintivi atipici Domain names

Fattispecie (uso di segni distintivi tradizionali in Internet) Lex agente di commercio di una società apre un sito web in cui si presenta come ancora legato al rapporto di agenzia, utilizza i segni distintivi di questultima e ricorre ad alcune fotografie tratte dal suo catalogo.

Principi generali in tema di segni distintivi Non può essere usato un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini Non possono essere posti in essere atti confusori che determinano un ingiusto vantaggio Diversa tutela per il marchio di fatto e per il marchio registrato

Ordinanza Tribunale di Napoli 8 agosto 1997 La diffusione in un sito Internet di messaggi promozionali nei quali lex agente si presenti come ancora legato al rapporto di agenzia, utilizzi i segni distintivi dellex proponente e alcune fotografie tratte dal catalogo di questo e ne riproduca la lista clienti presentandola come propria costituisce attività di concorrenza sleale

I nomi a dominio I nomi a dominio sono segni distintivi? Quale normativa si applica?

I nomi a dominio sono segni distintivi? Regole applicabili Conseguenze I domain name non sono segni distintivi Regole della Naming Authority First come, first served I domain name sono segni distintivi Regole della NA e normativa a tutela dei segni distintivi Si applicano anche i principi generali sui segni distintivi

Se sono segni distintivi, 1. Quali segni distintivi sono? -Marchi -Ditte o insegne 2. Possono interferire con lambito di protezione attribuito ad altri segni distintivi, tipici o aticipi? 3. Luso di un segno distintivo come domain name può far sorgere un diritto di esclusiva su tale segno?

Se sono segni distintivi, a quale categoria appartengono? Tribunale Milano Il domain name presenta qualche affinità con la figura dellinsegna in quanto il sito stesso spesso configura di fatto il luogo ove limprenditore contatta il cliente Tribunale Viterbo Un nome utilizzato per accedere ad un sito web può essere tutelato come testata potendo un sito essere equiparato ad una rivista Tribunale Milano Il domain name non è soltanto un indirizzo elettronico, ma un vero e proprio segno distintivo del sito nel quale limprenditore offre i suoi prodotti, soggetto alla disciplina propria dei marchi. Tribunale Napoli 26 febbraio 2002 Il domain name è un segno distintivo atipico che ha un valore giuridico ed economico autonomi, irriducibile ai segni preesistenti.

Possono interferire con altri segni distintivi tipici o atipici? Tribunale Modena 24 gennaio 2001 Lutilizzazione di un domain name che ripete esattamente la componente denominativa di un marchio altrui per un sito nel quale vengono pubblicizzati servizi affini a quelli per i quali tale marchio è registrato costituisce contraffazione del marchio stesso, poiché rende concreto il rischio di confusione Tribunale Pescara 9 gennaio 1997 Non costituisce contraffazione di marchio ladozione dello stesso segno come domain name di un sito quando non vi sia prova di un rischio concreto di confusione, con conseguente sviamento di clientela, rischio che va escluso in quanto il segno non presenti caratteri di originalità; in quanto le attività dei titolari differiscano in modo significativo; in quanto tali attività siano rivolte a clientela specializzata

(continuazione) Tribunale Modena 1 agosto 2000 Nellambito di un giudizio di contraffazione di marchio ad opera di un domain name non va attribuita alcuna valenza distintiva Tribunale Milano 9 aprile 2001 Lesistenza di un indebito vantaggio derivante dallutilizzazione di un segno corrispondente ad un marchio che gode di rinomanza, come domain name di un sito relativo ad unattività non affine, non può essere autonomaticamente desunta dalla circostanza che il sito venga visitato da utenti della rete che sono indirizzati verso i prodotti del titolare del marchio, ma richiede che sia dimostrato che la forza evocativa del segno possa influenzare tali utenti orientandoli anche verso i servizi offerti dal sito

Luso di un segno distintivo come domain name può far sorgere il diritto di esclusiva su tale segno? Tribunale di Parma 22 febbraio 1999 Anche se i domain names hanno principalmente il compito di identificare in Internet la macchina collegata con la rete, essi concorrono al tempo stesso, ad identificare nei rapporti con il pubblico lutilizzatore del sito ed i servizi offerti. Vanno pertanto riconosciute ai domain names una specifica capacità distintiva del loro utilizzatore e in dipendenza di essa la suscettibilità ad entrare in conflitto con altri segni distintivi.

Atti di concorrenza sleale in internet Codice Civile art Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1)Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi e i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con lattività di un concorrente; 2)Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sullattività di un concorrente idonei a determinarne il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dellimpresa di un concorrente; 3)Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare laltrui azienda.

Metatag.... Ordinanza 20 gennaio 2001 Tribunale Roma Luso quale meta-tag, della parola Genertel, che contraddistingue lattività assicurativa per telefono o via internet della ricorrente, preordinato di far comparire, tra i risultati della ricerca dellutente della rete, il proprio sito e dunque, la propria presenza sul mercato dellassicurazione RCA grazie alla notorietà dalla prima raggiunta nel settore per cui è causa ed impegnata in onerose campagne pubblicitarie sui media, costituisce atto di concorrenza sleale. Anche la semplice conoscenza, da parte dellutente di internet, dellesistenza di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della società istante, conoscenza ottenuta sfruttando slealmente i risultati degli sforzi imprenditoriali della concorrente e magari offrendo anche prodotti o servizi analoghi ed a prezzi migliori, è idonea ad influenzare la scelta del consumatore.

Tribunale Milano 8 febbraio 2002 Luso di denominazione protetta come marchio registrato allinterno di metatags non costituisce contraffazione di marchio in quanto attraverso tale impiego non si ravvisa un uso del segno in funzione distintiva o in funzione pubblicitaria. Lipotesi descritta, ricorrendone i presupposti soggettivi, è invece censurabile sotto il profilo dellillecito concorrenziale di cui allarticolo 2598 n. 3 codice civile continuazione....

....continuazione Corte di appello dello Stato di California 7 febbraio 2002 Lutilizzo di metatag contenenti marchi registrati altrui non è da ritenersi sempre illegittimo. Lutilizzo di determinati termini (nel caso in questione playboy e playmate) è talvolta inevitabile e non altrimenti sostituibile "senza avventurarsi in assurde frasi descrittive dei propri servizi". Si tratta di quello che negli States viene definito "fair use" del marchio altrui.

Deep link, framing La società Eureka mette a disposizione degli utenti del proprio sito un servizio di informazioni che consiste nel trasmettere quotidianamente via e.mail le ultime notizie sotto forma di deep link ad informazioni diffusi da quotidiani in rete.

(continuazione) Atto di concorrenza sleale? Violazione delle norme a tutela del diritto dautore? giurisprudenza statunitense

Sentenza Corte Federale di Rotterdam 22 agosto 2000 Sul presupposto che il copyright limita il diritto di riprodurre dati, laggiunta di un deep link da un sito alle web pages dei Giornali pubblicate non può essere considerato come una riproduzione di questi dati. I titoli e gli elenchi di titoli possono, quindi, essere integralmente riprodotti da un mezzo di stampa con lindicazione della fonte.

Bibliografia Cesare Galli I domain name nella giurisprudenza Giuffrè editore 2001 pagg Per il reperimento delle regole di naming italiane si consulti il sito