Accordo con il Governo 23 luglio 2007: Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per lequità e la crescita sostenibili Aspetti previdenziali DIPARTIMENTO.

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Accordo con il Governo 23 luglio 2007: Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per lequità e la crescita sostenibili Aspetti previdenziali DIPARTIMENTO WELFARE E NUOVI DIRITTI Settore Politiche Previdenziali

Accordo con il Governo: aspetti previdenziali Come si arriva allaccordo: DPEF (Luglio 2006) Memorandum dintesa tra Governo e Cgil, Cisl Uil obiettivi e linee di una revisione del sistema previdenziale (27 settembre 2006) Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n.296) Piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil (5 febbraio 2007) Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per lequità e la crescita sostenibili (23 luglio 2007)

Si tratta di un accordo acquisitivo di nuovi diritti e opportunità per tutti. Laccordo va valutato nella sua interezza Siamo riusciti a tenere insieme gli obiettivi prioritari dei diritti e delle tutele dei giovani, delle donne e degli anziani Accordo con il Governo: aspetti previdenziali Giudizio complessivo della Cgil sullintera trattativa: documento approvato dal Comitato Direttivo (23 luglio 2007) Giudizio sulla parte previdenziale

Accordo con il Governo: aspetti previdenziali Con laccordo in materia previdenziale Si è evitata lapplicazione automatica, da subito, dei nuovi coefficienti di trasformazione, prevedendo, inoltre, la costituzione di una apposita Commissione allo scopo di verificare e modificare i coefficienti Si sono raggiunti primi risultati per i giovani in materia di totalizzazione, riscatto laurea, ammortizzatori sociali Si sono aumentate/rivalutate le pensioni basse Si sono modificati i criteri per laccesso al pensionamento di anzianità a partire dal 1° gennaio 2008 Si è evitato linnalzamento obbligatorio delletà pensionabile di vecchiaia delle donne Si sono liberati i 40 anni di anzianità Si è ottenuto la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori in mobilità e delle lavoratrici e dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria Si è ottenuto lallargamento della platea dei destinatari della disciplina dei lavori usuranti Si è evitato laccorpamento degli enti previdenziali e la creazione di un unico grande ente

Consultazione vincolante dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate Su alcuni temi di rilevante importanza (lavori usuranti, coefficienti di trasformazione, finestre pensionistiche ecc.) la normativa sarà completata attraverso il lavoro di apposite commissioni fra le parti sociali ed il governo Gli interventi previsti dallaccordo dovranno essere recepiti da appositi provvedimenti legislativi Accordo con il Governo: aspetti previdenziali

I contenuti dellaccordo Incremento delle pensioni basse Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità Razionalizzazione degli Enti previdenziali Finestre per la pensione di vecchiaia Coefficienti di trasformazione Diritti e tutele per i giovani Donne Interventi per i lavoratori immigrati extracomunitari Cumulo tra redditi da lavoro e pensione Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali Sospensione dellindicizzazione sulle pensioni superiori ad 8 volte il minimo Accordo con il Governo: aspetti previdenziali

Incremento delle pensioni basse

potenziamento del sistema di perequazione automatica delle pensioni incremento delle maggiorazioni sociali somma aggiuntiva Incremento delle pensioni basse Con lintesa del 10 luglio 2007, confluita nellaccordo Governo Sindacati del 23 luglio 2007 in materia di pensioni e tradotta in provvedimento normativo con la legge 3 agosto 2007 (legge di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, n.81) si sono previste le seguenti misure: È prevista listituzione di un tavolo permanente di confronto governo e organizzazioni sindacali dei pensionati per formulare proposte per ulteriori aumenti rispetto a quelli già definiti dalla perequazione automatica

Potenziamento del sistema di Perequazione automatica delle pensioni Dal 1° gennaio 2008 limporto di pensione compreso da tre a cinque volte il minimo (per il 2008 corrispondente alla fascia di pensione, in pagamento a dicembre 2007, da 1.308,42 a 2.180,70 euro lordi al mese) sarà rivalutato al 100% 100% Sulla quota di pensione fino a tre volte il minimo 90% Sulla quota di pensione compresa tra tre e cinque volte il minimo 75% Sulla quota di pensione oltre cinque volte il minimo Perequazione prima dellaccordo 100% Sulla quota di pensione fino a tre volte il minimo 100% Sulla quota di pensione compresa tra tre e cinque volte il minimo 75% Sulla quota di pensione oltre cinque volte il minimo Perequazione dopo laccordo

Potenziamento del sistema di Perequazione automatica delle pensioni Essendo legato il meccanismo della perequazione automatica alla fascia di reddito, laumento porterà un vantaggio sia alle pensioni comprese fra 3 e 5 volte il minimo sia a tutte le pensioni di importo superiore Quindi beneficeranno della nuova rivalutazione: totalmente pensionate e pensionati parzialmente pensionate e pensionati

pensionate e pensionati che già percepiscono tali prestazioni nuovi beneficiari: grazie allaumento del limite di reddito corrispondente per il 2008 a euro. Importo che negli anni successivi sarà riadeguato in misura pari allincremento dellimporto del trattamento minimo Incremento delle maggiorazioni sociali Dal 1° gennaio 2008 limporto dei trattamenti di tipo assistenziale (pensioni sociali, assegni sociali, trattamenti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti) è incrementato fino a garantire un reddito individuale mensile complessivo di 580 euro (per il 2007 è invece 559,91) Beneficeranno dellincremento:

Somma aggiuntiva A decorrere dallanno 2007, nella rata di ottobre, e dallanno 2008 in aggiunta alla rata di luglio sarà corrisposto un importo pari a: Lavoratrici e lavoratori dipendenti Lavoratrici e Lavoratori autonomi Nel 2007 Dal 2008 Fino a 15 anniFino a 18 anni Oltre 15 fino a 25 anniOltre 18 fini a 28 anni Oltre 25 anniOltre 28 anni Scaglioni di anzianità contributiva Importo aggiuntivo annuo in euro Come si nota dalla tabella limporto varia a seconda dellanzianità contributiva della pensione o delle pensioni percepite dalla pensionata/pensionato

Determinazione dellanzianità contributiva Titolare di pensione ai superstiti: la contribuzione viene considerata al 60%. Ad esempio nel caso in cui si abbia una pensione liquidata con unanzianità pari a 25 anni di contributi: 25 al 60%= 15 anni Titolare di più pensioni: Dirette: si sommano tutti i contributi Diretta e ai superstiti: valgono solo i contributi della pensione diretta Somma aggiuntiva

Requisiti richiesti Unetà pari o superiore a 64 anni Un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo vigente (per lanno ,73 pari a 654,21 euro mensili). Ai fini della determinazione del reddito viene considerato il reddito di qualsiasi genere posseduto nellanno stesso ad esclusione: del reddito derivante dallassegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari, dallindennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione e dei redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati di qualsiasi genere) Somma aggiuntiva N.B. per le pensionate e i pensionati il cui reddito risulti superiore al limite previsto laumento verrà corrisposto per differenza: differenza tra il limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva meno il reddito individuale

Ente erogatore La somma aggiuntiva sarà corrisposta: dallInps: se si percepisce almeno una prestazione Inps dallEnte individuato dal Casellario centrale dei pensionati: se nessuna prestazione è Inps Somma aggiuntiva N.B. la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali: integrazione al minimo o maggiorazione sociale.

Platea interessata beneficeranno della somma aggiuntiva circa pensionati Somma aggiuntiva

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti dalla legge 243/2004 (Maroni): lavoratrici e lavoratori dipendenti Data di maturazione dei requisitiRequisitiDecorrenza Entro il 30 giugno e 35 oppure 40 57*1° gennaio 2009 Entro il 31 dicembre e 35 oppure 40 **1° luglio 2009 Entro il 30 giugno e 35 oppure 40 57*1° gennaio 2010 Entro il 31 dicembre e 35 oppure 40 **1° luglio 2010 Entro il 30 giungo e 35 oppure 40 57*1° gennaio 2011 Entro il 31 dicembre e 35 oppure 40 **1° luglio 2011 Entro il 30 giugno e 35 oppure 40 57*1° gennaio 2012 Entro il 31 dicembre e 35 oppure 40 **1° luglio 2012 Entro il 30 giugno e 35 oppure 40 57*1° gennaio 2013 Entro il 31 dicembre e 35 oppure 40 **1° luglio 2013 Entro il 30 giugno e 35 oppure 40 57*1° gennaio 2014 Entro il 31 dicembre e 35 oppure 40 **1° luglio 2014 Entro il 30 giugno e 35 (Verifica) 40 57*1° gennaio 2015 * Con 57 anni di età entro il 31 dicembre dellanno di maturazione dei requisiti. Il requisito delletà rileva solo per la decorrenza della pensione. ** Con 40 anni di contribuzione indipendentemente dalletà anagrafica

I nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti fissati dallaccordo Governo Sindacati Data di maturazione dei requisitiRequisiti 1° gennaio giugno ° luglio dicembre 2010 Quota 95 a partire da 59 quindi: ° gennaio dicembre 2012 Quota 96 a partire da 60 quindi: Verifica 1 ° gennaio 2013 Quota 97 a partire da 61 quindi: Data di maturazione dei requisitiData di decorrenza Entro il primo semestre 1° gennaio dellanno successivo alla maturazione dei requisiti Entro il secondo semestre dellanno 1° luglio dellanno successivo alla maturazione dei requisiti

40 anni di contribuzione Le lavoratrici e i lavoratori con 40 anni di contribuzione potranno andare in pensione indipendentemente dalletà anagrafica. La decorrenza della pensione sarà legata a 4 finestre duscita Il tema sarà esaminato dalla Commissione governo parti sociali che affronterà anche la questione dei lavori usuranti I nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità fissati dallaccordo Governo Sindacati

Confronto Legge 243/2004 (Maroni) accordo Governo Sindacati AnnoRequisiti legge 243/2004 (Maroni) Requisiti accordo Governo Sindacati Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre (quota 95) (quota 95) (quota 96) (quota 96) verifica (quota 97) 2014verifica verifica (quota 97)

Confronto Legge 243/2004 (Maroni) accordo Governo Sindacati *Con 57 anni di età entro il 31 dicembre dellanno di maturazione dei requisiti. Il requisito delletà rileva solo per la decorrenza della pensione. **Con 40 anni di contribuzione indipendentemente dalletà anagrafica Data di maturazione dei requisiti Data di decorrenza Entro il primo semestre1° gennaio dellanno successivo alla maturazione dei requisiti * Entro il secondo semestre dellanno 1° luglio dellanno successivo alla maturazione dei requisiti** La decorrenza della pensione sarà legata a 4 finestre Legge 243/2004 (Maroni) Accordo Governo Sindacati 40 anni di contribuzione

le lavoratrici e i lavoratori in mobilità (5.000 che si aggiungono ai già salvaguardati dalla precedente normativa * ) le lavoratrici e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 * legge 243/2004; legge 296/2006 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: salvaguardie Rimangono con i precedenti requisiti (57 anni di età + 35 anni di contribuzione):

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti La platea* delle lavoratrici e dei lavoratori lavoratrici e lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministero del lavoro del 19 maggio 1999 (decreto Salvi): platea stimata lavoratrici e lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 66/2003: platea stimata lavoratrici e lavoratori addetti a linea catena: platea stimata conducenti di mezzi pubblici pesanti: platea stimata La nuova disciplina sarà definita da una apposita Commissione costituita da governo e parti sociali (conclusione dei lavori entro settembre 2007) * Platea stimata dal Ministero del lavoro sul totale complessivo delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; lavori in cassoni di aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale; lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguita a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavoro di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità. Lavoratrici e lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del ministero del lavoro del 19 maggio 1999 (decreto Salvi):

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti Lavoratore notturno: 1.qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2.qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro*. In difetto di disciplina collettiva é considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo é riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. *si tratta di lavoratrici e lavoratori che svolgono abitualmente lavoro in turni, regolato in un ciclo di 3 o 4 turni giornalieri. Lavoratrici e lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 66/2003:

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti lavoratrici e lavoratori dellindustria addetti a produzioni di serie; lavoratrici e lavoratori vincolati allosservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni; lavoratrici e lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dallorganizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità. Lavoratrici e lavoratori addetti a linea catena sulla base dei seguenti tre criteri:

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti Hanno svolto tale attività per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo Oppure Hanno svolto tale attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa nel periodo transitorio Tali norme riguarderanno circa lavoratori allanno Le lavoratrici e i lavoratori che svolgono lavori usuranti potranno conseguire, su domanda, il diritto a pensione con una riduzione del requisito anagrafico di 3 anni rispetto a quello previsto (con il requisito minimo di 57 anni) se:

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti Risorse finanziarie risorse massime disponibili su base annua: pari mediamente a 252 milioni di euro in cifra complessiva nel decennio 2008 – 2017: 2,52 miliardi di euro

Razionalizzazione degli enti previdenziali

il piano dovrà essere oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali garantire un risparmio di 3,5 miliardi di euro nellarco di un decennio attraverso lindividuazione di sinergie tra i vari enti (sedi, acquisti, sistemi informatici, uffici legali) Entro il 31 dicembre 2007 il governo presenterà un piano industriale al fine di razionalizzare il sistema degli enti previdenziali ed assicurativi: Solo nel caso in cui non si conseguano i risparmi previsti (clausola di salvaguardia), a partire dal 2011, è previsto un aumento dello 0,09% dellaliquota contributiva dei lavoratori dipendenti, parasubordinati, e autonomi.

Razionalizzazione degli enti previdenziali Ad integrazione dellaccordo è previsto il progetto di riordino, semplificazione e razionalizzazione dei Comitati Provinciali, Regionali e Centrali dellInps in attuazione dellarticolo 1, comma 469, della legge finanziaria Tale progetto: riconferma il ruolo e la presenza delle parti sociali alla vita degli istituti previdenziali; ridisegna complessivamente il ruolo dei Comitati Provinciali, Regionali e Centrali; riduce notevolmente i componenti dei Comitati; punta alla specializzazione ed alla qualità come criteri per la definizione e la composizione dei Comitati.

Finestre per la pensione di vecchiaia

Inserire le finestre di uscita per la pensione di vecchiaia Entro settembre 2007 la stessa Commissione governo parti sociali per i lavori usuranti valuterà la possibilità di:

Coefficienti di trasformazione

le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie lincidenza che hanno i percorsi lavorativi discontinui sulladeguatezza delle pensioni future per proporre meccanismi di solidarietà che garantiscano un tasso di sostituzione non inferiore al 60% dellultima retribuzione; le diverse aspettative di vita connesse al tipo di attività svolta. In materia di coefficienti di trasformazione – avendo bloccato lapplicazione automatica, da subito, dei nuovi coefficienti indicati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (delibera n.9 del 26 luglio 2006) - è prevista la costituzione di una apposita Commissione, composta da esperti del governo e delle parti sociali, allo scopo di verificare e modificare i coefficienti. Nel far ciò la Commissione dovrà tener conto dei seguenti nuovi parametri:

Coefficienti di trasformazione Tempi: La Commissione dovrà terminare i lavori entro la fine del 2008 al fine di evitare, a partire dal 1° gennaio 2010,lapplicazione automatica dei coefficienti individuati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale Dal 2010 i coefficienti saranno aggiornati ogni tre anni Tra dieci anni sarà effettuata una verifica al fine di valutare la sostenibilità finanziaria e sociale del sistema

Coefficienti di trasformazione legge 335/1995 EtàCoefficienti 574, , , , , , , , ,136 Ipotesi Nucleo di Valutazione delibera n. 9 del 26 luglio 2006 EtàCoefficienti 574, , , , , , , , ,620

Coefficienti di trasformazione Inoltre La stessa Commissione dovrà valutare il ripristino della flessibilità delletà pensionabile nel sistema contributivo Requisiti previsti dalla Legge 335/1995 (Dini) Requisiti previsti dalla Legge 243/2004 (Maroni) Requisito anagrafico flessibile: da 57 a 65 anni sia per gli uomini che per le donne Requisito anagrafico fisso e obbligatorio: 60 anni per le donne e 65 per gli uomini

Diritti e tutele per i giovani

Gli interventi previsti riguardano: la totalizzazione il riscatto del periodo di laurea le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati

Diritti e tutele per i giovani La totalizzazione: interventi immediati Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo: Eliminazione delle previsioni normative che limitano la possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. Oggi è possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si è raggiunto il diritto a pensione in una gestione Quindi: Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto: Viene ridotto il limite minimo di anzianità contributiva previsto per cumulare i contributi versati nelle varie gestioni: da 6 anni a 3 anni Sarà possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione

Diritti e tutele per i giovani Il riscatto del periodo di laurea: Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo: Possibilità di riscattare i periodi di laurea anche se non si è svolta ancora nessuna attività lavorativa e quindi non si ha nessun contributo previdenziale versato. Limporto da pagare sarà definito per legge Limporto potrà essere pagato in 10 anni senza interessi Sarà deducibile ai fini fiscali. Potrà essere pagato anche dai genitori o da altri soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente qualora non percepisca un reddito personale tassabile Il periodo sarà considerato utile anche ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione Il pagamento sarà contabilizzato nel montante contributivo con riferimento alla data di versamento Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto: Possibilità di pagare il riscatto in dieci anni senza interessi

Diritti e tutele per i giovani Aumento del 3% (dal 23,50% al 26,50%) per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: un punto allanno a partire dal 1° gennaio 2008 Le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati Aumento della aliquota contributiva al fine di garantire una maggiore copertura pensionistica Si prevede inoltre laumento dellaliquota contributiva dal 1° gennaio 2008 di un punto percentuale per le pensionate e i pensionati iscritti alla gestione separata e per le lavoratrici e i lavoratori che oltre ad essere iscritti alla gestione separata sono iscritti anche presso altre gestioni pensionistiche: dal 16% al 17%

Donne

Si è evitato linnalzamento obbligatorio delletà pensionabile di vecchiaia delle donne. Misura questa presa in considerazione dal governo tra le varie ipotesi per finanziare il superamento dello scalone Da ricordare che le donne che percepiscono la pensione di anzianità sono una percentuale minima: 6% Sono inoltre previsti interventi al fine di incentivare loccupazione femminile attraverso il potenziamento e lammodernamento del welfare (politiche di incentivi, sgravi contributivi, potenziamento degli strumenti previsti dallarticolo 9 della legge 53 del 2000, rafforzamento dei servizi allinfanzia e agli anziani non autosufficienti). Gli interventi saranno definiti con le parti sociali

Interventi per le lavoratrici e i lavoratori immigrati extracomunitari

Interventi per le lavoratrici e i lavoratori immigrati extracomunitari Il governo è impegnato: ad ampliare il ricorso a specifici regimi convenzionali con i paesi di provenienza a rivedere lassetto dellattuale normativa

Cumulo tra redditi da lavoro e pensione

Il governo è impegnato: a riesaminare gli effetti dellattuale regime di cumulo tra redditi da lavoro e pensione al fine di incentivare la permanenza a lavoro e contrastare le forme di lavoro sommerso ed irregolare delle pensionate e dei pensionati Cumulo tra redditi da lavoro e pensione

Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali

Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali Per le gestioni confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ex Fondi speciali e INPDAI) a causa della situazione economica e patrimoniale deficitaria è previsto, a carico sia dei dipendenti che dei pensionati, un contributo di solidarietà I criteri del contributo di solidarietà saranno definiti dalla Commissione governo parti sociali istituita in materia di lavori usuranti Il contributo non ha carattere permanente

Sospensione dellindicizzazione sulle pensioni superiori ad 8 volte il minimo

Sospensione dellindicizzazione sulle pensioni superiori a 8 volte il minimo Rientra tra gli interventi legati alla solidarietà e redistribuzione del reddito la sospensione dellindicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo (436,14 *8= 3.489,92 lordo mensile). Misura prevista solo per il 2008

Pensionabilità delle retribuzioni erogate a titolo di premio e sgravi contributivi

Pensionabilità delle retribuzioni erogate a titolo di premio e sgravi contributivi Nel capitolo competitività è prevista - sulle retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato dalla contrattazione di secondo livello - lemanazione di norme al fine di prevedere: la pensionabilità dellintera retribuzione di risultato; sgravi contributivi, per il triennio 2008 – 2010, per le lavoratrici e i lavoratori pari ai contributi previdenziali a loro carico calcolati sul premio di risultato ammesso allagevolazione con conguaglio immediato in busta paga

Le risorse per finanziare gli interventi

Gli interventi previsti dallaccordo sono finanziati: Dallextragettito legge 3 agosto 2007 n. 127 (legge di conversione del decreto legge 81/2007): incremento delle pensioni basse: 900 milioni di euro nel 2007; milioni di euro nel 2008; milioni di euro nel 2009 e milioni di euro a partire dal totalizzazione e riscatto laurea: 267 milioni di euro per lanno 2008, 234 milioni di euro per lanno 2009, 200 milioni di euro a decorrere dallanno Allinterno del sistema previdenziale: modifica requisiti pensione di anzianità e lavori usuranti: 10 miliardi di euro in 10 anni ( ) finestre di uscita 40 anni di contributi e salvaguardie lavoratrici e lavoratori in mobilità e autorizzati alla prosecuzione volontaria: 4 miliardi di euro in 10 anni (2008 – 2017)