Il registro delle imprese e la comunicazione unica per l’avvio dell’attività d’impresa
LA FUNZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale” (art. 8, c. 6, L. n. 580/93)
La pubblicità legale Pubblicità dichiarativa Pubblicità costitutiva Pubblicità notizia
STRUTTURA DEL REGISTRO REGISTRO IMPRESE SEZIONE ORDINARIA SEZIONE SPECIALE R.E.A.
SEZIONE ORDINARIA IMPRENDITORI INDIVIDUALI SOCIETA’ DI PERSONE (S.N.C./S.A.S.) SOCIETA’ DI CAPITALI COOPERATIVE CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA SOCIETA’ ESTERE CON S.S. IN ITALIA G.E.I.E. AZIENDE E CONSORZI ENTI LOCALI ENTI PUBBLICI ECONOMICI (E.P.E.)
SEZIONE SPECIALE PICCOLI IMPRENDITORI COMM.LI IMPRENDITORI AGRICOLI e COLTIVATORI DIRETTI SOCIETA’ SEMPLICI SOCIETA’ TRA AVVOCATI ANNOTAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (R.E.A.) TUTTI I SOGGETTI ISCRITTI NEL R.I. IMPRENDITORI CON SEDE LEGALE ALL’ESTERO CHE APRONO IN ITALIA SEMPLICI UNITA’ LOCALI ENTI (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ECC…) CON ATTIVITA’ COMMERCIALE STRUMENTALE
Gli strumenti del registro imprese L’Ufficio tiene: il protocollo il registro delle imprese l’archivio degli atti e dei documenti tutti realizzati secondo tecniche informatiche
REGISTRO IMPRESE = REGISTRO INFORMATICO
Semplificazione amministrativa Legge n. 340/2000 - T.U. n.445/2000 - D.lgs. N. 82/2005 La disciplina del documento informatico ha permesso di eliminare totalmente la carta dall’attività del Registro delle Imprese
Le domande e tutta la documentazione allegata devono essere presentate … quindi per le società dal 1° novembre 2003 Le domande e tutta la documentazione allegata devono essere presentate su supporti informatici o in modalità telematica Fedra
Andamento pratiche
Chi è imprenditore Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Art. 2195 c.c. Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione al registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede...
Art. 2189 c.c. Le iscrizioni al registro delle imprese sono eseguite su domanda dell’interessato e prima di procedere all’iscrizione l’ufficio deve accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge
Presupposto necessario per l’iscrizione è quindi il concreto esercizio di un’attività commerciale, intesa in senso lato, e che essa sia svolta legittimamente
Il decreto legge 31 gennaio 2007, n Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modifiche, dalla Legge n. 40/2007) Manovra Bersani per la liberalizzazione delle attività economiche e la nascita di nuove imprese
Art. 9: Comunicazione unica per la nascita dell’impresa ”1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.”
Art. 9: Comunicazione unica per la nascita dell’impresa ”2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.”
Art. 9: Comunicazione unica per la nascita dell’impresa ”3. L’ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica.”
Art. 9: Comunicazione unica per la nascita dell’impresa ”4. Le Amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.”
Art. 9: Comunicazione unica per la nascita dell’impresa ”5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa.”
Le tappe di attuazione Entrata in vigore: 3 aprile 2007 (G.U. Per la concreta attuazione è prevista l’emanazione di tre decreti attuativi entro 45 gg. (17 maggio 2007)
Le tappe di attuazione 1° decreto (MISVEC di concerto il M. per riforme e innovazione P.A., M. economia e finanze, M. lavoro e previdenza sociale) deve individuare: a) il modello di comunicazione unica b) le modalità di attuazione degli adempimenti
Le tappe di attuazione 2° decreto (Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l’innovazione P.A., di concerto con M. economia e finanze, M. lavoro e previdenza sociale) deve individuare: a) le regole tecniche per l’attuazione di dette disposizioni b) le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l’immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli
Le tappe di attuazione 3° decreto (del M. economia e finanze di concerto con il MISVEC) deve rideterminare l’importo della tariffa dell’imposta di bollo per le domande e le denunce presentate per via telematica o su supporto informatico delle imprese individuali (attualmente fissato in 42,00 euro)
Le tappe di attuazione Tutte le novità introdotte troveranno applicazione solo a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che individua il modello di comunicazione unica: (17 luglio 2007??)
Le tappe di attuazione Dalla data di applicazione della nuova disciplina è previsto ancora un periodo di sei mesi durante il quale è possibile scegliere la procedura da adottare, fra il vecchio sistema ed il nuovo. Dopo i sei mesi (gennaio 2008??), la nuova procedura diventa obbligatoria.
Cosa cambia con la “ComUnica” La presentazione della ComUnica riguarda soltanto la fase finale del percorso necessario per l’avvio di un’attività imprenditoriale. Essa non modifica la fase preliminare relativa all’apertura di nuovi impianti ed insediamenti produttivi, che resta disciplinata dalla vigente normativa (anche per essa si profilano ulteriori semplificazioni sulla base del progetto “Capezzone” per l’impresa in sette giorni).
Cosa cambia con la “ComUnica” E’, invece, modificata radicalmente la funzione del Registro delle imprese imprese. L’avvio effettivo dell’attività non potrà più precedere la presentazione della domanda d’iscrizione (da farsi entro 30 gg.), ma esso sarà subordinato alla presentazione della ComUnica: la ricevuta rilasciata dal registro imprese costituirà, infatti, titolo per l’immediato avvio dell’attività d’impresa.
Cosa cambia con la “ComUnica” Per l’imprenditore individuale: diventerà obbligatorio l’uso del telematico sarà possibile l’iscrizione nel registro imprese ai soli fini dell’ottenimento della partita IVA, nei casi in cui non è possibile l’immediato avvio dell’attività, mancando i presupposti di legge Ci sarà, come già succede per le società, l’iscrizione dell’impresa individuale “inattiva”, la quale, inizialmente, si limita a dichiarare “l’oggetto dell’impresa” (p.3, c. 1, art. 2188 c.c.).
Grazie per la cortese attenzione