INTERPELLO.

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INTERPELLO

INTERPELLO: DEFINIZIONE Il “diritto di interpello” o “tax ruling” consiste nella facoltà riconosciuta al contribuente di richiedere all’amministrazione finanziaria una valutazione, di diritto e/o di merito, sulla disciplina tributaria applicabile, concretamente, ad un fatto, atto o negozio che il soggetto passivo intenda porre (o abbia già posto) in essere, al fine di conoscerne, a priori, il giudizio ed evitare, a posteriori, le conseguenze sfavorevoli derivanti da un comportamento rischioso, in termini di maggiori pretese tributarie e/o di oneri giudiziari connessi all’instaurazione di un contenzioso. 22/11/2007

TIPOLOGIE DI INTERPELLO E FONTI Statuto del contribuente (L. 27/7/2000, n. 212, art. 11) C.M. 18 maggio 2000, n. 99/E C.M. 31 maggio 2001, n. 50/E C.M. 19 giugno 2001, n. 25 (Dogane) C.M. 7 agosto 2001, n. 7/T (Agenzia del Territorio) Regolamento di attuazione (D.M. 26/4/01 N. 209) C.M. 13 febbraio 2003, n. 9 (non residenti) C.M. 16 maggio 2005, n. 23/E C.M. 10 agosto 2007, n. 24 (Dogane) INTERPELLO ORDINARIO 22/11/2007

TIPOLOGIE DI INTERPELLO E FONTI INTERPELLO PREVENTIVO Legge 30/12/1991, n. 413, art. 21 (parzialmente abrogato) D. M. 13/6/1997, n. 195 C.M. 28/5/1998, n. 135/E C.M. 18 maggio 2000, n. 99/E C.M. 27 giugno 2007, n. 40/E 22/11/2007

TIPOLOGIE DI INTERPELLO E FONTI INTERPELLO CORRETTIVO INTERPELLO SPECIALE D.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 37-bis D.M. 19/6/1998, N. 259 C.M. 14 dicembre 1998, n. 7 (DRE Piemonte) C.M. 18 aprile 2000, n. 16 (DRE Lombardia) C.M. 18 maggio 2000, n. 99/E C.M. 13 febbraio 2003, n. 9 (per investitori non residenti) 22/11/2007

INTERPELLO ORDINARIO

INTERPELLO ORDINARIO Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Il contribuente dovrà presentare l’istanza prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. 22/11/2007

INTERPELLO ORDINARIO La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. 22/11/2007

INTERPELLO ORDINARIO Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il predetto termine di 120 giorni. 22/11/2007

INTERPELLO ORDINARIO Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello dell’ammini-strazione finanziaria da parte dei contribuenti. 22/11/2007

Modalità operative Nella formulazione del quesito (redatto in carta semplice e presentato mediante consegna o spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento) il contribuente deve: esporre il caso in maniera sintetica ma specifica, con riferimento a fattispecie concrete; indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto (legislazione, prassi, giurisprudenza) ritenuti utili per la soluzione della questione prospettata; fornire la propria soluzione motivata; riportare le proprie generalità (recapito postale e telefonico), il domicilio e sottoscrivere l’istanza. 22/11/2007

Competenza degli uffici L’istanza di interpello va presentata: alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente; alla Direzione Centrale Normativa e per il Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate competente per quesiti pervenutigli direttamente dalle amministrazioni centrali dello Stato, da enti pubblici a rilevanza nazionale e da contribuenti che abbiano conseguito nel precedente periodo d’imposta ricavi per un ammontare superiore a 258.228.450 Euro (500 miliardi di Lire). 22/11/2007

Competenza degli uffici per i tributi la cui gestione è attribuita all’Agenzia del Territorio, l’istanza di interpello va presentata alla Direzione Compartimentale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello; per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane, l’istanza di interpello va presentata alla Direzione Compartimentale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare. 22/11/2007

La procedura e i tempi di intervento A fronte dei quesiti i vari uffici potranno: dare risposta scritta e motivata entro 120 giorni, notificata o comunicata direttamente al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero telematicamente; inoltrare il quesito all’Ufficio competente, dandone notizia al contribuente, qualora il medesimo sia stato presentato ad ufficio incompetente; fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione da pubblicare nel sito “Documentazione Tributaria” del Ministero delle Finanze, qualora l’istanza venga formulata da un numero elevato di contribuenti e riguardi argomenti uguali o questioni analoghe. 22/11/2007

INTERPELLO PREVENTIVO

INTERPELLO PREVENTIVO Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive è stato istituito dall’articolo 2, comma 1, della legge 30/12/1991, n. 413 che ha demandato a tale organo il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti. La richiesta di parere doveva riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del D.P.R. 600/73. La richiesta di parere poteva altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, comma 2, del T.U.I.R. la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. 22/11/2007

INTERPELLO PREVENTIVO Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ha previsto, tra l’altro, all’articolo 29, che, per realizzare la finalità di contenimento della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi operanti nelle predette amministrazioni, si proceda al “… riordino degli organismi, anche mediante soppressione…”. Il riordino è stato effettuato nei mesi successivi, nei quali le singole amministrazioni hanno provveduto ad individuare, con atti di natura regolamentare, gli enti ed organismi considerati indispensabili e necessari. Gli enti ed organismi, non individuati dai provvedimenti di cui sopra, sono stati soppressi. 22/11/2007

INTERPELLO PREVENTIVO Tra questi ultimi è stato soppresso il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. Con la soppressione dell’organismo in parola devono ritenersi implicitamente abrogate le disposizioni recate dall’articolo 21 della legge 413/1991, che disciplinano l’attività del comitato consultivo e l’efficacia dei relativi pareri. Vengono meno, in particolare, le disposizioni previste dall’articolo 21, che prevedevano il silenzio assenso del comitato consultivo, l’onere della prova posto a carico della parte che non si fosse uniformata al parere del comitato, la non punibilità in materia di sanzioni amministrative e penali del contribuente che si fosse adeguato al parere del Comitato. 22/11/2007

INTERPELLO PREVENTIVO Dato che, tuttavia, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive era un organo di seconda istanza, cui si poteva accedere solo dopo aver richiesto il parere all’organismo competente di prima istanza, si ritiene che sia tuttora in vigore la disposizione recata dal comma 9, dell’articolo 21, della legge 413/1991, ai sensi della quale: “Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni antielusive, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione centrale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata”. 22/11/2007

Ambito di applicazione Il presente tipo di interpello consente al contribuente di conoscere preventivamente il parere della amministrazione finanziaria in merito ad alcune specifiche operazioni che esso intenda porre in essere. La richiesta deve pertanto essere formulata, a pena di inammissibilità della domanda, prima di porre in essere un’operazione o di tenere un determinato comportamento e, comunque, prima dell’avvio dell’attività di verifica o di accertamento. 22/11/2007

Ambito di applicazione La richiesta di parere può riguardare solo l’applicazione, ai casi concreti indicati dal contribuente, delle seguenti disposizioni: art. 10 della L. 408/90 ora superato dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/73: fusioni, scissioni, liquidazioni, conferimenti, cessioni di crediti, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, valutazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, azioni o quote e valute estere; ipotesi di interposizione fittizia di persone configurata e disciplinata dall’articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/73; qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità, propaganda o rappresentanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 108, comma 2 del TUIR in ordine alla deducibilità dei relativi costi; 22/11/2007

Ambito di applicazione effettività ed economicità delle spese sostenute da società italiane in relazione ad operazioni poste in essere nei confronti di società residenti in paesi considerati “paradisi fiscali” a norma dell’articolo 110 del TUIR, comma 11; comportamenti tesi a moltiplicare indebitamente la base di calcolo del beneficio cui commisurare la DIT (dual income tax –abrogata dal 2004) a fronte di una medesima immissione di nuovo capitale investito. 22/11/2007

Modalità operative L’istanza, redatta in carta semplice, va rivolta al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, e indirizzata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Essa dovrà contenere, a pena di inammissibilità: i dati identificativi del contribuente (o legale rappresen-tante) o del professionista che lo segue, munito di procura; l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso cui effettuare le comunicazioni; la sottoscrizione del contribuente o del professionista (in caso di procura a lui conferita); 22/11/2007

Modalità operative segue la descrizione dettagliata del caso concreto, cioè della situazione reale che si intende porre in essere, su cui il contribuente richiama l’attenzione dell’amministrazione finanziaria in quanto il regime fiscale si presenta incerto o discutibile; la soluzione, ipotizzata dal contribuente stesso, sulla base delle proprie interpretazioni; copia della documentazione, con relativo elenco, necessaria per individuare e qualificare, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la fattispecie e facilitare, pertanto, la motivazione del proprio parere. 22/11/2007

Modalità operative La richiesta, con i suoi allegati, dovrà essere spedita per posta in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale. La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmetterà l’istanza alla Direzione Centrale a ROMA. 22/11/2007

I livelli di intervento L’organo abilitato a fornire il proprio parere (dopo la soppressione del Comitato Consultivo) è solo uno: UNICO LIVELLO: Direzione Centrale normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate (che riceve il quesito dalla DRE entro 15 giorni dalla sua presentazione da parte del contribuente) Se, entro 60 gg. dal ricevimento, tale organo fornisce una interpretazione coincidente con quella del contribuente, il procedimento si esaurisce. Se, al contrario, la soluzione non è conforme a quella del contribuente ovvero non viene emanata alcuna risposta, il contribuente non può più attivare l’interpello nei confronti dell’organo di seconda istanza (Comitato Consultivo soppresso) e, pertanto, non potrà che instaurare il contenzioso, per veder riconosciute le proprie ragioni. 22/11/2007

INTERPELLO CORRETTIVO

INTERPELLO CORRETTIVO Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze, sono disciplinate le modalità per l'applicazione della presente disposizione. 22/11/2007

Ambito di applicazione Possono formare oggetto dell’interpello correttivo le norme tributarie che prevedono: l’indeducibilità ovvero il differimento della deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito; il mancato riconoscimento di talune detrazioni; la mancata concessione di crediti d’imposta; il mancato riconoscimento di specifiche “posizioni soggettive” ordinariamente ammesse. Es. normativa in tema di auto aziendali, di spese per telefoni cellulari, di spese di rappresentanza, di società di comodo, di riporto di perdite, ecc. 22/11/2007

Modalità operative L’istanza va rivolta al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente ma indirizzata e spedita a mezzo posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento all’Ufficio finanziario territorialmente competente per l’accertamento. Essa deve contenere: i dati identificativi del contribuente (o del rappresentante) e dell’eventuale domiciliatario e la sottoscrizione degli stessi; la descrizione esauriente e completa della fattispecie; l’indicazione delle disposizioni di legge di cui il contribuente richiede la disapplicazione; l’enunciazione dei motivi e l’indicazione degli elementi sulla base dei quali il contribuente intende dimostrare che nella fattispecie concreta gli effetti elusivi, al cui contrasto sono preordinate le disposizioni di cui si chiede la disapplicazione, non possono verificarsi. 22/11/2007

Livelli di intervento, procedura e tempi UNICO LIVELLO: Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate Entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio, la DRE dispone, in caso positivo, la disapplicazione richiesta dal contribuente. Qualora l’ufficio finanziario ritenga che l’istanza sia inammissibile ovvero siano carenti la documentazione o le motivazioni addotte dal contribuente, provvederà comunque a trasmettere il fascicolo alla DRE, segnalandole gli eventuali vizi riscontrati, senza tuttavia procedere a richieste istruttorie nei confronti del contribuente. In caso di questioni particolarmente complesse o delicate è opportuno che la DRE acquisisca il parere preventivo della Direzione Centrale per garantire uniformità di indirizzi operativi. 22/11/2007

Gli effetti dell’interpello correttivo Le decisioni del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate devono essere comunicate al contribuente con un provvedimento che deve essere ritenuto “definitivo” e pertanto, in caso di risposta negativa, il contribuente non avrà alcuna ulteriore tutela in via amministrativa. Si ritiene, tuttavia, che il parere, seppur negativo, sia meramente indicativo e non vincolante per il contribuente e che, quindi, il medesimo possa impugnare l’eventuale avviso di accertamento, derivante dall’essersi discostato con il proprio comportamento dall’indirizzo interpretativo fornito dalla DRE, facendo valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. 22/11/2007

INTERPELLO SPECIALE

INTERPELLO SPECIALE In considerazione dell'esigenza di favorire gli investimenti in Italia appare opportuno introdurre una procedura speciale di interpello per i soggetti non residenti che intendono effettuare operazioni di investimento nell'ambito del territorio nazionale, allo scopo di fornire ogni forma di qualificata e tempestiva consulenza giuridica anche attraverso la prospettazione delle connesse agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento. I soggetti in questione, pertanto, anche per il tramite di propri rappresentanti o incaricati, potranno indirizzare i suddetti quesiti direttamente alla Direzione Centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a fornire tempestivamente i chiarimenti richiesti. 22/11/2007

Ambito di applicazione Il contribuente non residente che intenda effettuare investimenti in Italia potrà rivolgere la propria istanza all’Amministrazione finanziaria per qualsiasi dubbio in merito all’applicazione di una norma tributaria. Non sono state precisate le modalità operative ma si ritiene possano valere le stesse previste per l’interpello ordinario. L’istanza andrà indirizzata direttamente alla Direzione Centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a fornire tempestivamente i chiarimenti richiesti. 22/11/2007