ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO.

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ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n.1577 Provvedimenti per la cooperazione D. Lgs. 17/01/2003 n. 6 e s.m.i. Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 L. 3/04/2001 n. 142 e s.m.i. Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore L. 31/01/1992 n. 59 Nuove norme in materia di società cooperative L.R. 8/01/2004 n 1 Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento - Art. 5 Funzioni delle Province

NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 8/11/1991 n. 381 e s.m.i. Disciplina delle cooperative sociali L.R. 9/06/1994 n. 18 e s.m.i. Norme di attuazione della L. 8/11/1991 n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali D.G.R. n /07/1994 L.R. 9/06/1994 n. 18, art. 3 - Requisiti e modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali Cir. Regione Piemonte 4/04/1995 n. 10/ASS "L.R. 9/06/1994 n Chiarimenti e note informative sull'albo regionale e le convenzioni tipo D.G.R. n /04/2001 "LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, artt. 2 e 3 - albo regionale - approvazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, anche nella sezione A, delle cooperative della sezione B, che operino con disabili gravi e medio gravi

REQUISITI COMUNI Sede legale nella Regione ed attività lavorativa prevalente nel territorio regionale Soci volontari in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci Iscrizione allAlbo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive – Sezione Mutualità Prevalente

COOPERATIVE TIPO A Gestione servizi socio-sanitari ed educativisocio-sanitari educativi Elenco nominativo soci e dipendenti da impegnare nellattività di servizio alle persone con indicazione titolo di studio e mansione operativa Fotocopie titoli di studio conformi ai requisiti professionali, previsti dalla normativa, per lesercizio delle funzioni corrispondenti

REGIONE PIEMONTE CIRCOLARE N. 10/ASS 4 APRILE 1995 SERVIZI SOCIO-SANITARI Si tratta di quelle prestazioni che comportano integrazione gestionale fra attività sanitarie e socio-assistenziali, attività a ciclo diurno e/o residenziale rivolte a persone non auto sufficienti (handicappati, anziani, malati di mente) o necessitanti di interventi a valenza riabilitante (tossico dipendenti) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI attività di sostegno al nucleo familiare interventi sostitutivi del nucleo familiare: attività residenziale e/o semi-residenziale dirette a minori, anziani, handicappati e categorie a rischio di emarginazione (nomadi, dimessi dal carcere, extracomunitari, senza fissa dimora)

REGIONE PIEMONTE CIRCOLARE N. 10/ASS 4 APRILE 1995 SERVIZI EDUCATIVI La materia di spettanza regionale é l'assistenza scolastica e non la pubblica istruzione che é competenza statale. Rientrano nell'assistenza scolastica tutte le attività e i servizi destinati a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico Oltre ai servizi destinati alla prima infanzia, quali gli asili nido e la scuole materne a carattere comunale, sono da considerarsi educative tutte le attività ricreative, culturali e di tempo libero quali: i centri vacanza per minori, i soggiorni vacanza per adulti e anziani, i centri socio-culturali, i centri di incontro e le attività di carattere laboratoriale

COOPERATIVE TIPO B Svolgimento attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate Soggetti svantaggiati (art. 4 L. 381/91) Soggetti svantaggiati Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.trenta per cento dei lavoratori della cooperativa

L. 8 NOVEMBRE 1991 N. 381 ART. 4 PERSONE SVANTAGGIATE invalidi fisici, psichici e sensoriali ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari soggetti in trattamento psichiatrico tossicodipendenti alcolisti minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno

CIRCOLARE 116 DEL 09/10/1992 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Comma 7 …..Questa percentuale, cioè, deve calcolarsi in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari. ….costituisce la condizione perchè la cooperativa possa essere definita sociale: essa deve essere presente al momento delliscrizione nel registro prefettizio…

COOPERATIVE C Base sociale composta da almeno 70% cooperative sociali iscritte albo regionale

DOCUMENTI ISTANZA SCHEDA (Coop. A, Coop. B, Coop. C)Coop. ACoop. BCoop. C DOCUMENTI ALLEGATI Relazione attività servizi concretamente svolti o in programma personale impegnato utenza rapporto ente pubblico

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLISCRIZIONE ART. 4 L.R.18/94 Comunicazione entro 60 giorni di: messa in liquidazione o scioglimento della società; variazioni di Statuto; variazioni della compagine sociale; venir meno requisito 30% soggetti svantaggiati. Entro il 31 luglio di ogni anno trasmissione di: Copia bilancio ultimo esercizio e relativi allegati; D.U.R.C.; nota informativa relativa all'attività svolta ed alla composizione o eventuale variazione della base sociale.

REVOCA ISCRIZIONE ALLALBO Venir meno requisiti per liscrizione; Inadempienza obblighi art. 4 L.R. 18/94; Scioglimento, inattività da più di 24 mesi o in seguito alle risultanze dellispezione ai sensi del D.Lgs. n. 220 del 02/08/2002; Mancata ispezione per cause dipendenti dalla cooperativa; Mancato riequilibrio della compagine sociale entro 6 mesi dal verificarsi dellirregolarità.

L.R. N. 30 DEL 4 DICEMBRE 2009 Lart. 32 introduce alcune modifiche alla L.R. 18/94, in particolare: Art. 1 le cooperative sociali di tipo A operano nell'interesse generale della comunità, per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi alla persona

ATTIVITA SANITARIE L.R. 18/94 art. 2 comma 2 bis Le cooperative sociali iscritte di tipo A oltre alle attività socio-assistenziali, socio- sanitarie ed educative, possono gestire anche attività sanitarie nell'ambito: del trasporto sanitario dell'assistenza domiciliare della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA L.R. 18/94 art. 2 comma 2 ter Le attività sanitarie sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali.

ATTIVITA DI ISTRUZIONE L.R. 18/94 art. 2 comma 2 quater Le cooperative sociali iscritte alla sezione A possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.

L.R. 18/94 art. 2 comma 2 quinquies La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottarsi acquisito il parere della commissione consiliare competente, individua gli specifici ambiti delle attività di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

L.R. 18/94 art. 2 comma 3 L'iscrizione allalbo regionale non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività.

L.R. 18/94 art. 10 comma 4 Per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, con l'esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

L.R. 18/94 art. 4 comma 1 Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale devono comunicare alla provincia, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento: a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della società; b) le variazioni di Statuto, della sede legale e della sede amministrativa; c) le variazioni della compagine sociale, che comportino l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari o, per i consorzi, il venir meno del requisito del 70% di cooperative sociali; d) nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno del 30% di lavoratori svantaggiati.

PROVINCIA DI TORINO SERVIZIO SOLIDARIETA SOCIALE UFFICIO TERZO SETTORE C.so G. Lanza TORINO Tel. 011/ FAX 011/ Orari: LUN-MERC-VEN 9-13 MART-GIOV / Responsabile ARDUINO Chiara Referente Albo Cooperative Sociali VIOLANTE Elena