PROCESSO CIVILE TELEMATICO C.T.U.

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PROCESSO TELEMATICO.
Transcript della presentazione:

PROCESSO CIVILE TELEMATICO C.T.U. I fondamenti, le prime applicazioni, l’evoluzione e il futuro

PCT Il processo civile telematico è il principale progetto di E-GOVERNMENT del Ministero della Giustizia e si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili, come istituito dal D.P.R. 13-2-2001 n. 123 e secondo le regole tecnico-operative. Fonte: www.processotelematico.giustizia.it

dal 2001, presso le prime sedi sperimentali, viene introdotto il progetto “decreto ingiuntivo telematico” con il sistema del c.d. “doppio binario” Il sistema, in sostanza, prevede un doppio canale contemporaneo di deposito (cartaceo e telematico) con il quale però il valore legale dell’atto resta in capo all’atto cartaceo TELEMATICO CARTACEO

A partire da: 11/12/2006 MILANO abbandona il doppio binario e per la prima volta la procedura “telematica” acquista valore legale TELEMATICO CARTACEO

Nel 2007 la collaborazione tra Ministero della Giustizia e ABI crea l’opportunità di estendere ulteriormente l’applicazione dell’informatica al processo civile. Viene studiato e realizzato il SIECIC (S.istema I.nformativo delle E.secuzioni C.ivili I.ndividuali e C.oncorsuali) che applicato al progetto PCT consente ai professionisti di gestire le procedure esecutive interagendo telematicamente con gli uffici giudiziari. TELEMATICO CARTACEO

TELEMATICO CARTACEO PCT-ESECUZIONI VERONA MILANO BRESCIA GENOVA PADOVA ROMA BOLOGNA TORINO TELEMATICO CARTACEO

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le Norme DPR 123/2001 DM Giustizia 17 luglio 2008 D.LGS 82/05 e successive modificazioni D.L. 193/09 CONV. LEGGE 24/2010 D.M. 27 marzo 2000 n. 264 D.M. 24 maggio 2001 (agg)

Gli aspetti normativi strutturali del PCT L’atto del processo in formato PDF, di cui al comma precedente, deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale e non deve avere restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è ammessa la scansione di immagini). I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. E’ consentito l’utilizzo dei formati compressi .zip, .rar. e .arj, purché contenenti file nei formati previsti dal comma precedente.

Gli strumenti /1 Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti Firma Digitale: sistema di firma a doppia chiave asimmetrica (una pubblica e una privata) che consente di garantire paternità e non ripudiabilità della sottoscrizione di un documento informatico, oltre alla sua integrità.

Gli strumenti /2 Art. 20 CAD. Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici […omissis…] sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice […omissis…] 2. Il documento informatico sottoscritto con […omissis…] con firma digitale […omissis…] si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullita', dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile. Art. 21 CAD. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale […omissis…] ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

L’INFRASTRUTTURA INFORMATICA Il percorso dell’atto, le attestazioni temporali e la consultazione dei documenti

Deposito atti di parte / delegati / CTU Dominio Giustizia Ufficio giudiziario Indirizzo elettronico Deposito atti di parte / delegati / CTU 13

Comunicazione / Notifica telematica ex 192 c.p.c. Dominio Giustizia Ufficio giudiziario Indirizzo elettronico Comunicazione / Notifica telematica ex 192 c.p.c. 14

Le attestazioni temporali Percorso atti di parte / Biglietti di cancelleria

Visualizza file (atti)

Schema logico

La redazione dell’atto e la creazione della busta ASPETTI PRATICI La redazione dell’atto e la creazione della busta

10 MB

La conversione in .pdf dell’atto Alcuni software di videoscrittura consentono la conversione del testo in un file .pdf normalmente cliccando un tasto (es. Open Office) E’ anche possibile utilizzare una “stampante virtuale che, tramite il tradizionale comando “Stampa..” presente nel menù File, genera una stampa virtuale direttamente in .pdf

La scansione La busta non deve avere dimensioni superiori ai 10 MB Per rispettare il limite è necessario che i documenti prodotti non superino i 6/7 MB E’ opportuno: Utilizzare uno scanner a caricamento (per documenti voluminosi come, ad esempio, la documentazione ipocatastale) Impostare la corretta risoluzione (bianco e nero in qualità fotocopia)

GESTIONE FASCICOLI e DEPOSITO ATTI IN VIA TELEMATICA ATTESTAZIONI TEMPORALI E BIGLIETTI DI CANCELLERIA CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DATI