I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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Transcript della presentazione:

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI a cura della Dott.ssa Barbara Bucchioni per il Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Torino Comitato Pari Opportunità Gruppo di Lavoro L. 120/2011 1

IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE Si distingue dal genus servizio pubblico, per il legame delle prestazioni agli interessi esclusivamente “locali” Quindi il riferimento è il territorio!

GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DIRETTA IN OUTSOURCING PRIVATIZZATA LIBERALIZZATA

IN OUTSOURCING Quando la Pubblica Amministrazione sposta il centro della gestione di un servizio dal suo interno a società di diritto privato esterne di cui può detenere la totalità del capitale dell'organismo societario privato, o diventarne contitolare con privati cittadini.

PRIVATIZZATA Si ha quando il soggetto pubblico decide di organizzare in forma privata suoi beni od attività. LIBERALIZZATA Presuppone una gestione monopolistica pubblica e determina l'apertura in favore delle imprese tra loro in concorrenza secondo le regole del mercato.

REGOLAMENTAZIONE EUROPEA Libro Verde sui servizi di interesse generale del 21 Maggio 2003: L'organizzazione ed il controllo sui servizi pubblici locali sono rimessi all'amministrazione .

DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA ASPETTI CENTRALI DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA In linea di principio, gli Stati membri sono liberi di definire i servizi di interesse generale, e di stabilire le regole attraverso le quali procedere alla concreta gestione degli stessi, con il limite della specificazione dei principi da osservare sia nel caso di affidamenti in-house sia in caso di affidamento a terzi;

Le autorità pubbliche possono adempiere a compiti di interesse pubblico senza essere obbligate a far ricorso ad entità esterne e possono farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche.

ART 106 C. 2 T.F.U.E. “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”. Corte di Giustizia (sentenza 10 novembre 2005, procedimento C/04)

La tendenza è quella di un mercato unico retto da regole generali, prevedendosi la possibilità che le imprese possano partecipare alla gara per l'affidamento di servizi pubblici in tutti gli Stati dell'Unione, potendo contare su una disciplina comune dell'affidamento.

NORME NAZIONALI D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 553 (contenente norme per la costituzione di società miste) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 (trasformazione delle aziende speciali in s.p.a.) Legge 142 del 1990 art. 22 sostituita dal T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli E. L. n. 267 del 18 Agosto 2000, art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e 113-bis (disciplinante i servizi non aventi rilevanza economica e successivamente considerato illegittimo in base a sentenza n. 272 Corte Costituzionale del 27/07/2001.

MODIFICHE SUCCESSIVE Legge n. 448 del 2001 art. 35 D. L. n. 269 del 2003 (convertito in Legge 24 Novembre 2003 n. 326) art. 14 Più di recente: D. L. 25 Giugno 2008 n. 112 (convertito in Legge 6 Agosto 2008 n. 133) art. 23-bis D. L. 25 Settembre 2009 n. 135 (convertito in Legge 20 Novembre 2009 n. 166) modifica legge precedente.

ha sancito l’abrogazione dell’art. 23-bis Referendum del 13 giugno 2011 ha sancito l’abrogazione dell’art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e seguenti Risulta eliminata l’intera disciplina nazionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali, che risulta regolamentata dalle disposizioni di matrice comunitaria.

MANOVRA DI FERRAGOSTO 2011 L. 148/11 quale legge di conversione del D MANOVRA DI FERRAGOSTO 2011 L. 148/11 quale legge di conversione del D.L. 138/11 LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (art. 4) (copia di quelle abrogate per referendum solo due mesi prima) DICHIARATA ILLEGITTIMA DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N.199/2012

Incompatibilità NON POSSONO SVOLGERE INCARICHI INERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI I SOGGETTI CHE: Sono o sono stati nell’ultimo triennio amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali;

il coniuge, il parente o l’affine entro il quarto grado dei soggetti indicati precedentemente; coloro prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

Gli stessi componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.

Recente Normativa L’art. 25 della Legge 24 marzo 2012 n. 27, di conversione del D. L. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Modifica art. 4 D.L. 138/11 costituisce la disciplina di base dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI. PUBBLICI LOCALI A RETE DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA IN AMBITI O BACINI TERRITORIALI OTTIMALI ED OMOGENEI PER CONSENTIRE ECONOMIE DI SCALA E DI DIFFERENZIAZIONE IDONEE A MASSIMIZZARE EFFICIENZA DEL SERVIZIO

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE Agisce di machete dichiarando l'illegittimità dell'articolo 4 del D.L. 138/2011 «sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni», compresi i ritocchi apportati da ultimo con il «Cresci-Italia» (articolo 53 del Dl 83/2012). Quindi, no limiti economici per gli affidamenti in house, preclusi per servizi di valore superiore ai 900mila euro annui (diventati poi 200mila con il decreto liberalizzazioni 1/2012), no obbligo per gli enti locali di effettuare analisi di mercato entro il 13 agosto 2012 per giustificare l'attribuzione di diritti di esclusiva.

Norma del 18/10/2012 n.179 Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione prevista deve essere pubblicata entro il 31 dicembre 2013.

Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013

Gli affidamenti diretti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già  quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 C.C., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei dagli enti di governo istituiti o designati

EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI GESTIONE DELLE RETI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA ART. 113 T.U.EL.

ART. 113 TUEL NON SI APPLICA AL: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (D.Lgs.n. 422 19/11/97) I SETTORI DISCIPLINATI DAL D.Lgs. 19/03/1999 N. 79 D.Lgs. 23/05/2000 N. 164

PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI, DELLE RETI E DELLE ALTRE DOTAZIONI (Esclusi impianti di trasporto a fune per mobilità turistico sportiva) PROPRIETA’ ENTE LOCALE O, SE NON VIETATO DA NORMATIVE DI SETTORE, A SOCIETA’ DI CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO

LE DISCIPLINE DI SETTORE REGOLANO I CASI IN CUI ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI PUO’ ESSERE SEPARATA DALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. IN OGNI CASO E’ GARANTITO L’ACCESSO.

SOCIETA’ DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA ATTIVITA’ DI EROGAZIONE SERVIZIO SEPARATA DALLA GESTIONE DELLA RETE GESTIONE RETE SOCIETA’ DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA

GESTIONE DELLA RETE SEPARATA O INTEGRATA ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SENZA AFFIDAMENTO CON GARA AD EVIDENZA PUBBLICA ASSEGNATA CON CONTRATTO DI APPALTO O CONCESSIONE DI LAVORI AD EVIDENZA PUBBLICA OVVERO CON LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELLA L.11/02/1994 N.109 ART.24 E D.P.R. N. 554 DEL 21/12/1999

GESTIONE DELLA RETE SEPARATA O INTEGRATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO E ASSEGNATA CON GARA AD EVIDENZA PUBBLICA SOGGETTO GESTORE

GESTIONE DELLA RETE ASSEGNATA CON GARA AD EVIDENZA PUBBLICA ESCLUSIVA IL GESTORE DEVE APPALTARE LA GESTIONE SERVIZI CON PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA