LA TASSAZIONE DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (Art. 167 del D.P.R. n. 917/1986) (Roberto M. Cagnazzo) COMANDO REGIONALE PIEMONTE DELLA GUARDIA DI FINANZA.

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LA TASSAZIONE DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (Art. 167 del D.P.R. n. 917/1986) (Roberto M. Cagnazzo) COMANDO REGIONALE PIEMONTE DELLA GUARDIA DI FINANZA Torino, 2 dicembre 2011

DISCIPLINA CFC Disciplina sulle Controlled Foreign Companies (CFC) nasce storicamente a livello internazionale come strumento di protezione delle basi imponibili nazionali per contrastare il c.d. tax deferral derivante dallutilizzo di società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata In seguito la finalità di protezione è stata prima affiancata e poi sostituita quasi integralmente da una finalità antielusiva nel senso più ampio del termine

REGIME TRIBUTARIO INTERNO CFC Disciplina CFC è finalizzata ad attrarre a tassazione in Italia i redditi prodotti in Paesi a regime fiscale privilegiato utilizzando il c.d. jurisdictional approach Disciplina CFC si rivolge a persone fisiche e società residenti in Italia che possiedono partecipazioni di controllo o collegamento in imprese/società/enti residenti o localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato Redditi della CFC vengono imputati per trasparenza in capo al soggetto residente in proporzione alla quota di partecipazione agli utili

REGIME TRIBUTARIO CFC (segue) Redditi della CFC vengono tassati separatamente con laliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto partecipante residente in Italia (non inferiore al 27%) Utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito del soggetto partecipante residente in Italia fino a concorrenza del reddito già assoggettato a tassazione (anche in esercizi precedenti) Redditi della CFC vengono determinati secondo i criteri di determinazione del reddito dimpresa ai fini del TUIR

DISAPPLICAZIONE REGIME CFC Controllata estera svolge effettivamente una attività industriale/commerciale come attività principale nel Paese a fiscalità privilegiata dove è localizzata Dalla partecipazione nella controllata estera non consegue leffetto di localizzare redditi in Paesi a fiscalità privilegiata Per ottenere la disapplicazione del regime CFC il soggetto residente deve rivolgersi preventivamente allAmministrazione finanziaria mediante apposita istanza di interpello

DECRETO LEGGE n. 78/2009 Disciplina CFC è stata recentemente oggetto di un rilevante intervento di modifica che ne ha cambiato alcune impostazioni di fondo e ne ha integrato lambito di applicazione Sul piano qualitativo sono state limitate le possibilità di disapplicazione della normativa stessa Sul piano quantitativo è stato ampliato lambito di applicazione della normativa

LIMITAZIONI ULTERIORI DISAPPLICAZIONE Ridefinita lesimente collegata allesercizio in loco di una effettiva attività industriale o commerciale prevedendo che essa debba essere anche svoltanel mercato dello Stato o territorio di insediamento Introdotta la presunzione secondo cui lattività economica non ha i requisiti per la disapplicazione del regime di trasparenza quando i proventi della CFC sono costituiti per >50% da passive income e/o servizi infragruppo

EFFETTIVO RADICAMENTO Modifica legislativa che circoscrive lesimente dellesercizio in loco di una effettiva attività industriale o commerciale Non più sufficiente che la CFC disponga di una struttura organizzativa in loco ma anche che sia effettivamente radicata nella vita economica del mercato del Paese a fiscalità privilegiata Motivazioni tecniche riconducibili ai nuovi orientamenti comunitari a seguito Sentenza Cadbury Schweppes e della recente prassi dellAgenzia delle Entrate sulle società estere off-shore (Risoluzioni 427/08 e 165/09)

AMPLIAMENTO REGIME CFC Regime CFC è stato esteso anche a imprese, società ed enti controllati localizzati in Paesi a c.d. fiscalità ordinaria (compresi i Paesi della UE) a condizione che ricorrano contemporaneamente 2 presupposti: (a)i soggetti controllati sono assoggettati auna tassazione effettiva <50% di quella italiana (b)i soggetti controllati hanno conseguito proventi per >50% da passive income e/o da servizi infragruppo

HOLDING Co. SERVICE Co. HEADQUARTERS Modifica finalizzata a estendere il campo di applicazione del regime CFC a strutture societarie quali Holding Companies, Service Companies, Headquarters, ecc.: (a)residenti in Paesi a fiscalità virtuosa (Germania 15%, Irlanda 12,50%, Cipro 10%) (b)residenti in Paesi a fiscalità ordinaria con riguardo a specifici proventi la cui tassazione effettiva è <50% rispetto a quella italiana (Holding Companies olandesi e lussemburghesi)

DISAPPLICAZIONE NORMA Disposizione può formare oggetto di una specifica disapplicazione non riconducibile alle 2 esimenti base previste dalle disposizioni CFC Contribuente può dimostrare allAmministrazione finanziaria mediante istanza di interpello chelinsediamento allestero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale

DISAPPLICAZIONE NORMA (segue) Norma di ispirazione comunitaria influenzata dalla Comunicazione della Commissione (COM/2007/785) e dalla giurisprudenza comunitaria (Sentenza Cadbury Schweppes) Corte di giustizia ha sostenuto che la necessità di impedire lelusione o labuso fiscale può essere valido motivo per giustificare una restrizione delle libertà fondamentali del Trattato UE (incluso il diritto di stabilimento ex Articolo 43) Normativa fiscale nazionale deve essere proporzionata e finalizzata a impedire costruzioni di puro artificio

COSTRUZIONE DI PURO ARTIFICIO Concetto di costruzione di puro artificio di derivazione comunitaria prevede che siano presenti contemporaneamente 2 elementi: (a)volontà del soggetto di ottenere dei vantaggi fiscali (elemento soggettivo) (b)mancanza di insediamento reale per espletare delle attività economiche effettive nel Paese di stabilimento (elemento oggettivo)

COSTRUZIONE DI PURO ARTIFICIO (segue) Concetto di costruzione di puro artificio è tuttaltro che pacifico: la stessa CE ha invitato gli Stati membri a collaborare per dare un contenuto a tale formulazione Sentenze della CdG non hanno ancora elaborato una definizione di costruzione artificiosa ma si sono limitate a stabilire solo quello che non la configura CE ha affermato che in caso di presunzione di costruzione di puro artificio il contribuente deve essere messo in grado di dimostrare senza eccessivi oneri amministrativi le ragioni commerciali delloperazione

CONCLUSIONI Normativa CFC ha funzione condivisibile e salutare di chiusura del sistema fiscale nazionale nei confronti dellartificiosa distrazione di profitti mediante strutture estere di natura fittizia Disposizioni in esame, però, nel tentativo di colpire gli insediamenti privi di effettività economica finiscono per penalizzare indiscriminatamente tutti i contribuenti Inversione dellonere della prova mediante interpello preventivo costringe i contribuenti a sopportare consistenti oneri amministrativi per linterpello e, prima ancora, per monitorare le condizioni al ricorrere delle quali è necessario dimostrare linesistenza di una costruzione artificiosa

GRAZIE PER LATTENZIONE! (Roberto M. Cagnazzo)