1 Definizione liti fiscali pendenti: profili interpretativi e questioni aperte Torino, 9 novembre 2011.

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1 Definizione liti fiscali pendenti: profili interpretativi e questioni aperte Torino, 9 novembre 2011

2 NORMA DI RIFERIMENTO Articolo 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 111/2011) Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a euro in cui è parte lAgenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto latto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dellarticolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

3 RAPPORTO CON LA PRECEDENTE SANATORIA SUL CONTENZIOSO Rinvio allart. 16 L. 289/2002 Chiusura delle liti fiscali pendenti In assenza di previsioni specifiche si applica lart. 16 Ci si riferisce alla prassi sviluppatasi sullart. 16: Cir. nn. 12, 17, 18, 19, 22, 28/E/2003; 4/E/2007 Ris. nn. 103,104, 225/E/2003; 80, 103/E/ 2004 DIFFERENZE RISPETTO ALLART. 16 limite di valore (fino a euro) pagamento in unica soluzione: NO RATEAZIONE solo le liti in cui lAgenzia entrate sia legittimata passiva a stare in giudizio

4 AMBITO APPLICATIVO Lite fiscale riguarda rapporti tributari relativi a tributi amministrati dallAgenzia entrate oggetto di giurisdizione tributaria (atti impositivi; atti di irrogazione delle sanzioni) DEROGA ESPRESSA: no recupero aiuti di Stato Legittimazione passiva Agenzia entrate non definibili le liti di altra P.A. non definibili le liti relative ad atti non impositivi dellagente della riscossione nelle quali sia parte anche lAgenzia Entrate ma sono definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dallAgenzia entrate nelle quali sia parte anche lagente della riscossione

5 AMBITO APPLICATIVO Lite pendente Due riferimenti temporali: data di pendenza della lite individuata dallart data di entrata in vigore dellart. 39 Quindi la lite è definibile se: al sia stato notificato il ricorso introduttivo (anche se non ancora depositato in CTP) al non ci sia una sentenza passata in giudicato

6 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Adempimenti Due scadenze: pagamento con F24 cod. trib dellimporto dovuto presentare domanda di definizione in via telematica

7 OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA La lite autonoma è quella relativa a ciascun: avviso di accertamento provvedimento di irrogazione di sanzioni ogni altro atto di imposizione Ai fini della determinazione del valore della lite i diversi addebiti contenuti in ciascun atto si considerano cumulativamente (IVA + IRES) Quindi Non è ammessa la definizione separata di alcune soltanto delle imposte accertate (eccezione INVIM-registro)

8 OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA Ricorso cumulativo: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati La non definibilità di una lite non preclude quella di unaltra Ricorsi riuniti: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati Si possono definire tutte od alcune soltanto delle liti autonome riunite

9 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dellimporto dovuto: le somme valore lite < = 2.000: 150 valore lite > (e non superiore a ): Fase del giudizio Importo nessuna sentenza30% val. lite sent. favorevole al contribuente10% val. lite sent. favorevole allAg. Entrate50% val. lite sent. soccombenza parziale10 – 50% sui rispettivi capi giudizio di rinvio – termini di riassunzione30% val. lite

10 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dellimporto dovuto: il valore della lite Limporto dellimposta accertata (o della sanzione separatamente irrogata) che ha formato oggetto di contestazione in primo grado Tipo di attoValore della lite accertamento od altro atto impositivoimposta accertata esclusi interessi e sanzioni collegate al tributo anche se irrogate con atto separato provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo sanzione accertamento od altro atto impositivo contestato solo sulle sanzioni collegate al tributo sanzione

11 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dellimporto dovuto: il valore della lite Limporto dellimposta accertata che ha formato oggetto di contestazione in primo grado (o la sanzione per gli atti di irrogazione) QUINDI impugnazione parziale: il valore della lite si determina con riguardo alle sole parti dellatto che sono state impugnate accoglimento parziale del ricorso: la sentenza di primo grado ha rideterminato limposta contestata - questa sentenza viene impugnata integralmente - il valore della lite è sempre pari allimposta accertata e contestata in primo grado

12 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dellimporto dovuto: il valore della lite Giudicato interno Sentenza impugnata non integralmente ma solo su alcuni capi (acquiescenza sugli altri capi) Prima che il contribuente presenti la domanda di definizione, questa sentenza passa in giudicato sui capi non impugnati Il valore della lite non sarà più dato dallimposta originariamente contestata nel ricorso introduttivo ma dalla sola imposta riferibile alla parte ancora in contestazione (al giudicato interno sfavorevole al contribuente viene data normale esecuzione)

13 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dellimporto dovuto: il valore della lite Autotutela parziale In pendenza di lite – prima che il contribuente presenti domanda di definizione – lUfficio annulla in parte latto Il valore della lite non sarà più dato dallimposta originariamente contestata nel ricorso introduttivo ma dalla parte residua non annullata in autotutela (idem nel caso di conciliazione parziale)

14 AMBITO DI DEFINIBILITA Sono definibili le liti concernenti solo ATTI IMPOSITIVI: avviso di accertamento provvedimento di irrogazione di sanzioni ogni altro atto di imposizione Sono escluse le controversie concernenti ATTI aventi natura NON IMPOSITIVA: comunicazioni di irregolarità risposte ad istanze di interpello dinieghi di autotutela

15 AMBITO DI DEFINIBILITA AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA: 1° IPOTESI: definizione della lite senza affrancamento della perdita: latto impositivo deve accertare maggiori imposte e/o sanzioni oltre alla perdita Il valore della lite è dato dalle maggiori imposte accertate o dalle sanzioni in assenza di imposta

16 AMBITO DI DEFINIBILITA AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA: 2° IPOTESI: definizione della lite con affrancamento della perdita a)latto impositivo accerta maggiori imposte e/o sanzioni oltre alla perdita Il valore della lite è dato dalle maggiori imposte accertate (o dalle sanzioni in assenza di imposta) + l imposta virtuale commisurata allammontare delle perdite in contestazione

17 AMBITO DI DEFINIBILITA AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA: b) latto impositivo rettifica la perdita senza accertare maggiori imposte Il valore della lite è dato SOLO dalla imposta virtuale commisurata allammontare delle perdite in contestazione LIMPOSTA VIRTUALE si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo di imposta accertato alla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata

18 AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA Atto impugnatoAffrancamento PerditeValore di lite Contiene solo rettifica della perdita SI (altrimenti NON definibile) Imposta virtuale Contiene anche maggiore imposta e/o sanzione NOMaggiore imposta accertata o sanzione (se senza imposta) SIMaggiore imposta accertata + imposta virtuale Imposta virtuale = (perdita dichiarata – perdita accertata) x aliquote vigenti

19 AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA 1)Affrancamento perdita 2007 Imposta virtuale: x 33% = Costo definizione: x 30% = (in assenza di decisione) 2)Definizione 2008 Maggiore imposta da definire: ( ) x 27.5% = Costo delle definizione: x 30% = (in assenza di decisione) Anno dimposta 2007Dichiarato (in Euro)Accertato (in Euro) perdita Anno di imposta 2008 Reddito imponibile

20 AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA 3)Solo definizione 2008 Maggiore imposta da definire: x 27.5% = Costo delle definizione: x 30% = (in assenza di decisione) Anno di imposta 2008Dichiarato (in Euro)Accertato (in Euro) Reddito imponibile

21 AMBITO DI DEFINIBILITA ATTI DI RECUPERO DI CREDITI DI IMPOSTA che realizzano una agevolazione fiscale: costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi dellart. 19 DLgs 546/92 (Ord. Cass., sez. V, n. 8033/2011 conf. Ord. Cass, sez. V, n. 4968/2009) SONO DEFINIBILI

22 AMBITO DI DEFINIBILITA AVVISI DI LIQUIDAZIONE: attengono a procedimenti che non prevedono lautoliquidazione dei tributi; non presuppongono operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti quindi NON hanno natura di ATTO IMPOSITIVO NON SONO DEFINIBILI

23 AMBITO DI DEFINIBILITA AVVISI DI LIQUIDAZIONE – ECCEZIONI: Atti di liquidazione dellIMPOSTA DI REGISTRO che per la prima volta fanno valere nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della registrazione (Cass., sez. V, n /2010) Atti di liquidazione dellIMPOSTA PRINCIPALE DI SUCCESSIONE, quando escludono riduzioni e detrazioni non spettanti o non documentate e oneri deducibili non documentati (Circ. 22/2003) SONO DEFINIBILI Anche parzialmente se in parte liquidano limposta e in parte assumono carattere impositivo

24 AMBITO DI DEFINIBILITA ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI COLLEGATE AD UN TRIBUTO : Provvedimenti separato di irrogazione sanzioni collegate ad un tributo NON più in contestazione SONO DEFINIBILI Provvedimenti di irrogazione sanzioni collegate ad un tributo nei confronti di un soggetto diverso dal contribuente SONO DEFINIBILI

25 AMBITO DI DEFINIBILITA ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI FINANZIARI: Provvedimenti di irrogazione sanzioni non strettamente correlate a violazioni di norme tributarie ma CONNESSE con violazioni di disposizioni dellordinamento giuridico-tributario e attinenti alla gestione dei tributi – Sussiste la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie (art. 2 D.Lgs. 546/92) SONO DEFINIBILI Esempi: Sanzioni agli intermediari (Art. 7, D.Lgs. 241/1997) Sanzioni per visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria infedele (Art. 39 D.Lgs. 241/1997)

26 AMBITO DI DEFINIBILITA ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI FINANZIARI: Provvedimenti di irrogazione per limpiego di lavoratori irregolari Non sussiste la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie (Corte Cost. n. 130/2008) NON SONO DEFINIBILI

27 AMBITO DI DEFINIBILITA ATTI DI DINIEGO E REVOCA DI AGEVOLAZIONI: Provvedimenti di MERO diniego o revoca di agevolazioni NON SONO DEFINIBILI Provvedimenti di diniego o revoca di agevolazioni con contestuale accertamento di tributi e/o sanzioni conseguentemente dovute SONO DEFINIBILI

28 AMBITO DI DEFINIBILITA CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: Le controversie riguardanti il CSSN rientrano nella giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie SONO DEFINIBILI TRIBUTI LOCALI: LAgenzia delle entrate non ha legittimazione passiva rispetto alle controversie in materia di tributi locali NON SONO DEFINIBILI

29 AMBITO DI DEFINIBILITA TASSE AUTOMOBILISTICHE GESTITE DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE E CANONE RAI: Di regola gli atti di recupero costituiscono atti di MERA RISCOSSIONE contestando lomesso versamento NON SONO DEFINIBILI ECCEZIONE: Qualora tali atti abbiano natura impositiva SONO DEFINIBILI

30 AMBITO DI DEFINIBILITA CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: Seppur indicati negli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette, non hanno natura di tributo e leventuale impugnazione vede come parte legittimata passiva lEnte previdenziale e la giurisdizione del Giudice ordinario NON SONO DEFINIBILI

31 AMBITO DI DEFINIBILITA SILENZIO RIFIUTO O DINIEGO DI RIMBORSO: Le somme richieste a rimborso sono state versate mediante versamento diretto ritenuto indebito (non a seguito di atto impositivo) lobbligo della restituzione delle somme richieste sorge solo se disposto con sentenza definitiva (art. 69 D.Lgs. 546/92) le somme ripetibili per effetto della definizione sono solo quelle versate in base alla riscossione provvisoria ex art. 68 D.Lgs. 546/92 NON SONO DEFINIBILI

32 AMBITO DI DEFINIBILITA PRECEDENTI DEFINIZIONI AGEVOLATE: I rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate che costituiscono un accertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario … in mancanza di una esplicita disposizione legislativa (Cass., sez. V, n /2006) NON SONO DEFINIBILI

33 AMBITO DI DEFINIBILITA CONTROVERSIE INSTAURATE DA SOCIETA DI PERSONE: Lavviso di accertamento di mera rettifica in aumento del reddito imputabile pro quota ai soci NON E DEFINIBILE Qualora lavviso di accertamento contesti anche maggiori imposte e/o sanzioni in capo alla società E DEFINIBILE limitatamente alle dette imposte e non esplica efficacia nei confronti dei soci. Le liti eventualmente instaurate da ciascun socio ai fini della definizione costituiscono liti autonome.

34 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE Due adempimenti e due scadenze Pagamento con F24 cod. trib dellimporto dovuto entro il Presentazione domanda di definizione in via telematica entro il * (*) Il 31 marzo 2012 previsto dalla norma cade di sabato; ladempimento è quindi prorogato al primo giorno lavorativo non festivo successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) D.L. 70/2011

35 DETERMINAZIONE DELLIMPORTO DOVUTO Ai fini della determinazione dellimporto dovuto occorre fare riferimento: allultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sullammissibilità dellatto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda In caso di rinvio al giudice di primo o di secondo grado le somme dovute sono sempre pari al 30% del valore della lite

36 DETERMINAZIONE DELLIMPORTO DOVUTO (continua) Sono scomputabili le somme iscritte a ruolo provvisorio pagate a titolo di TRIBUTO SANZIONI AMMINISTRATIVE; INTERESSI E INDENNITA DI MORA DI SPETTANZA DELLAGENZIA DELLE ENTRATE; limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere.

37 SOMME VERSATE IN SEDE DI RISCOSSIONE PROVVISORIA MAGGIORI DI QUANTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE NON OCCORRE EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO IL RIMBORSO SPETTA SOLO QUANDO RICORRE UNA DUPLICE CONDIZIONE A)IL VALORE DELLA LITE SIA SUPERIORE A B)LULTIMA O UNICA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE RESA E SFAVOREVOLE ALLAGENZIA SOMME VERSATE PROVVISORIAMENTE IN PENDENZA DI GIUDIZIO SUPERIORI ALLIMPORTO DOVUTO

38 Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (1) Es. Imposta accertata Importo versato ex art. 15 DPR 602/ imposta interessi 1) Al momento della presentazione della domanda la commissione non si è ancora pronunciata DOVREBBE VERSARE IL 30% DI EURO OSSIA QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA MA NON ESSENDOSI ANCORA ESPRESSA LA CTP NON AVRA DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA

39 Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (2) Es. Imposta accertata Importo versato ex art. 15 DPR 602/ imposta interessi 2) Al momento della presentazione della domanda lultima o unica sentenza resa è favorevole al contribuente DOVREBBE VERSARE IL 10% DI EURO OSSIA QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA MA ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DI CUI ALLART. 16 COMMA 5 DELLA LEGGE 289/2002 AVRA DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA

40 Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (3) Es. Imposta accertata Importo versato ex art. 15 DPR 602/ imposta interessi 3) Al momento della presentazione della domanda lultima o unica sentenza resa è sfavorevole al contribuente DOVREBBE VERSARE IL 50% DI EURO OSSIA QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA MA NON ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DI CUI ALLART. 16 COMMA 5 DELLA LEGGE 289/2002 NON AVRA DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA

41 Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (4) 4) Al momento della presentazione della domanda lultima o unica sentenza resa è parzialmente favorevole al contribuente (AD ES. confermato recupero maggiore imposta per 3.000) SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE: a) 50% di = b) 10% di = 700 a) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza FAVOREVOLE ALLERARIO (NON RIMBORSABILI MA SCOMPUTABILI) = X 3.000/ = b) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza SFAVOREVOLE ALLERARIO (RIMBORSABILI e SCOMPUTABILI) = X 7.000/ = Somme da rimborsare 4200 – 700 = 3.500

42 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELLE LITI SULLA RISCOSSIONE IN CORSO INTEGRALE PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE PRESENTAZIONE DELLF24 ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI ALLUFFICIO SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI IL CUI OBBLIGO DI PAGAMENTO VERRA MENO PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE

43 COOBBLIGATI A) UNICA LITE - COSTITUITI TUTTI I COOBBLIGATI E B) LITI DISTINTE AVENTI AD OGGETTO LO STESSO ATTO INSTAURATE SEPARATAMENTE Definizione di uno implica comunque lestinzione della controversia anche per gli altri C) RICORSO PRESENTATO SOLO DA TALUNI INTERESSATI la definizione di chi ha proposto la lite impedisce allAgenzia di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri

44 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI DEFINIZIONE LA DOMANDA DI DEFINZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA (LA PROCEDURA DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE E STATA RESA DISPONIBILE DAL ) PUO ESSERE INVIATA A)Tramite il servizio INTERNET (fisconline) B) Tramite gli intermediari autorizzati C) Tramite uno degli uffici territoriali delle Direzioni Provinciali

45 SOSPENSIONE DEI GIUDIZI LE LITI CHE POSSONO ESSERE DEFINITE SONO SOSPESE DAL AL SE AL NO FISSATA UDIENZA LITE SOSPESA SALVO CHE IL CONTRIBUENTE PRESENTI ISTANZA DI TRATTAZIONE SE AL FISSATA UDIENZA NO SOSPENSIONE SALVO CHE IL CONTRIBUENTE LA CHIEDA

46 SE IL CONTRIBUENTE NON SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE LA SOSPENSIONE CESSA IL E I TERMINI PROCESSUALI RIDECORRONO DAL SE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE LUFFICIO INCLUDERA TALE LITE NELLELENCO DA PRESENTARE AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI ENTRO IL E LA SOSPENSIONE SI PROTRARRA SINO

47 DINIEGO DELLA DEFINIZIONE DEFINIZIONE IRREGOLARE E/O VERSAMENTO OMESSO O /INSUFFICIENTE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE DEPOSITATO PRESSO LORGANO GIURISDIZIONALE COMPETENTE