Diritto di accesso e privacy

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Diritto di accesso e privacy PROVINCIA DI LECCE - AGENZIA DI ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI Diritto di accesso e privacy Lecce 26 marzo 2003

Il diritto di accesso nella L. 241/1990 Soggetti attivi Oggetto Soggetti passivi Limiti tassativi Limiti facoltativi Modalità di accesso

La natura giuridica del diritto di accesso Accesso come “diritto soggettivo” Accesso come “interesse legittimo” Tesi mediana

Accesso e attività di diritto privato della P.A. Tesi restrittiva Tesi estensiva Tesi intermedia

Rapporto accesso - privacy I Fase (L. 241/1990) II Fase (L. 675/1996) III Fase (D.Lgs. 135/1999)

Art. 27 L. 675/1996 Trattamento Comunicazione a soggetti privati Comunicazione a soggetti pubblici Funzioni istituzionali Limiti Legge o Regolamento Solo Legge o Regolamento Legge o Regolamento Funzioni istituzionali (Notifica al Garante)

Art. 22 L. 675/1996 (Testo originario) 1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Art. 22 L. 675/1996 (come modificato dall’art. 5 D.Lgs. 135/1999) 3. (..) In mancanza di espressa disposizione di legge, (…) i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, (…) il trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici (…) identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

Comunicazione dati da P.A. a P.A. Dati comuni (art. 27 L. 675/1996) Dati sensibili (art. 22 L. 675/1996) Legge o Regolamento Finalità istituzionali (Notifica al Garante) Legge (No Regolamento) Autorizzazione Garante Soggetti pubblici

Tutela del diritto di accesso Difensore civico (art. 25 L. 241/1990) Giudice amministrativo (art. 25 L. 241/1990) Tutela penale (art. 328 C.P.) Tutela risarcitoria (art. 2043 C.C.) Istanza (art. 1 L. 205/2000) Indagine difensiva (art. 391 quater C.P.P.)

Tutela della privacy Qualunque titolare Titolare - P.A. Garante Giudice ordinario Nel procedimento Provv. rigetto Provv. accoglimento

Responsabilità civile per lesione privacy Causa del danno Natura extracontrattuale (art. 18 L. 675/1996) Onere probatorio Danno risarcibile (patrimoniale e non patrimoniale) Soggetto passivo Autorità competente (Giudice Ordinario) Prescrizione

Sanzioni penali nella L. 675/1996 Omessa o incompleta notificazione al Garante (art. 34) Trattamento illecito di dati personali (art. 35) Omessa adozione di misure di sicurezza (art. 36) Inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 37) Falsità nelle dichiarazioni o notificazioni al Garante (art. 37 bis)

Sanzioni amministrative (art. 39 L. 675/1996) Violazione dell’obbligo di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti dal Garante Violazione delle disposizioni di cui all’art. 10 sull’informativa che deve essere fornita all’interessato relativa al trattamento dei dati personali Violazione dell’art. 23, comma 2, secondo cui solo il medico designato dall’interessato o dal titolare può fornire all’interessato i dati sul suo stato di salute

Accesso amministratori No interesse concreto e personale No motivazione No privacy No limiti Consiglio No costi riproduzione

Art. 24 L. 241/1990 2. Il Governo è autorizzato ad emanare (…) uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alle esigenze di salvaguardare: (…) d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Art. 16 D.Lgs. 135/1999 1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati: a) volti all’applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo (…); c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l’applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. 2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato.

Art. 22 L. 675/1996 1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Art. 27 L. 675/1996 3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

Art. 43 L. 675/1996 2. Restano ferme (…) le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi (…).

GIURISPRUDENZA TAR Marche, 11/12/2000 n. 1545; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 luglio 2001, n. 5; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 febbraio 1997, n. 5; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 giugno 1999, n. 16; Consiglio di Stato, Sez. V, 22/2/2000 n. 940; Consiglio di Stato, Sez. V, 13/11/2002 n. 6293; Consiglio di Stato, Sez. V, 2/4/2001 n. 1893 .