Immobili e le procedure concorsuali Art.10, comma 6 d.lgs.504/92 (in vigore dal 1° gennaio 2007) …. Comma 6 . Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi', tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili";
Comunicazione di avvio della procedura concorsuale Adempimento Vecchia disciplina Nuova disciplina Comunicazione di avvio della procedura concorsuale assente Entro 90 giorni dalla nomina (del curatore o commissario liquidatore) Imposta dovuta Relativamente a ciascun anno di possesso Relativamente all’intero periodo della procedura concorsuale Modalità di versamento In unica soluzione al termine della procedura Termine per il versamento Entro tre mesi dalla data in cui il prezzo di vendita dell’immobile è stato incassato Entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile
Verbale di aggiudicazione 30/03/2006 SINO AL 31.12.2006 Verbale di aggiudicazione 30/03/2006 Pagamento del prezzo 18/6/2006 TERMINE: per la dichiarazione per il versamento del prezzo 18/9/2006 Decreto di trasferimento 4/10/2006 Perdita di soggettività passiva da parte del fallito