Direttiva 2001/77/CE
Direttiva 2001/77/CE Direttiva 2001/77/CE per la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità Mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nei rispettivi mercati interni dei Paesi della comunità. La direttiva deve essere recepita dagli stati membri attraverso disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 27 ottobre 2003.
Direttiva 2001/77/CE Gli Stati membri: 1) Adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi; 2) Applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, compresi i certificati verdi, aiuti esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d'imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. 3) Istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative all'assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, per integrare nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Fonti energetiche rinnovabili ammissibili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Direttiva 2001/77/CE Domanda e offerta: Nel mercato dei Certificati Verdi, la domanda è costituita dall’obbligo per produttori e importatori (imposto dall’autorità nazionale) di immettere annualmente una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili di quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali nell'anno precedente. L'offerta è rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore degli Operatori con impianti che hanno ottenuto la qualificazione a Fonte Rinnovabile dall’Autorità nazionale di gestione, ovvero dai Certificati Verdi che essa emette a proprio favore a fronte dell’energia prodotta dagli impianti.
Direttiva 2001/77/CE In Italia: Alla produzione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile entrati in esercizio prima del 2008, che abbiano ottenuto la qualificazione, viene associato un certificato verde (CV) ogni MWhe/anno prodotto (in caso di nuova costruzione, rifacimento o riattivazione). I produttori ricevono il provento derivante dalla vendita del CV in aggiunta al prezzo di vendita dell'energia generata (o alla valorizzazione dell'autoconsumo della stessa). I CV possono essere contrattati direttamente fra i proprietari degli impianti stessi e gli operatori interessati, oppure servendosi dell'apposito mercato creato dal Gestore del mercato elettrico (GME). Gli impianti a fonte rinnovabile entrati in esercizio dal 2008 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, riceveranno per 15 anni CV pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per appositi coefficienti.
Presupposti preliminari: Riconoscimento dell’incentivo anche all’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta all’estero: condizioni e requisiti. Il legislatore ha previsto la possibilità per impianti alimentati a fonti rinnovabili situati all'estero di generare certificati verdi. Presupposti preliminari: 1) l’adozione da parte del Paese estero di una normativa che consenta ad un’impresa straniera di produrre energia rinnovabile; 2) la possibilità di immettere l’energia rinnovabile prodotta dall’impianto situato nel Paese estero nel sistema elettrico italiano (la c.d. connessione fisica)
Riconoscimento dell’incentivo anche all’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta all’estero: condizioni e requisiti. I requisiti: 1. l’adozione da parte del Paese estero di strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi ai certificati verdi; 2. l’adozione da parte del Paese estero di meccanismi che riconoscano la “reciprocità”: ossia la possibilità per imprese locali di realizzare impianti in Italia facendo ricorso a strumenti finalizzati alla promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi ai certificati verdi; 3. la stipula di una convenzione tra il Gestore italiano della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) ed analoga autorità locale; 4. questa stessa Autorità estera (che non deve avere la proprietà di alcun impianto di produzione) deve essere in grado di dichiarare al GRTN italiano la quantità di elettricità prodotta e comunicare i dati identificativi degli impianti di produzione; 5. la definizione delle condizioni e modalità di riconoscimento della “garanzia di origine di elettricità prodotta da rinnovabili” rilasciata dal Paese estero e la parallela adozione da parte del Paese estero di un provvedimento che dia la competenza ad un Organismo pubblico al rilascio, su richiesta del produttore, della “garanzia di origine” stessa.