LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” In vigore dal 1° gennaio 2004 Si compone di tre parti: Disposizioni di carattere generale; Norme applicabili a determinati settori; Tutela dell’interessato e sistema sanzionatorio Con il Codice sono stati semplificati gli adempimenti posti a carico del titolare e del responsabile del trattamento. La Parte I, Titolo III, Il Capo II dall’articolo 18 all’articolo 22 contiene i principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.

PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI DALLA LEGGE SULLA PRIVACY DATO PERSONALE si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, attraverso il riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso il numero di identificazione personale. TRATTAMENTO qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. TITOLARE la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza: il titolare può delegare i suoi compiti.

PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI DALLA LEGGE SULLA PRIVACY RESPONSABILE la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. INCARICATO la persona (o le persone) incaricata per iscritto di compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile, e che opera sotto la loro diretta autorità. INTERESSATO la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali. COMUNICAZIONE il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI DALLA LEGGE SULLA PRIVACY DATO SENSIBILE Art. 4 – Le informazioni che rivelano: L’origine razziale ed etnica Le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere Le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, ecc. Lo stato di salute La vita sessuale Artt. 21 e 22 – Regolano il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni nel casellario giudiziale. Tali dati, per certi versi, possono essere accomunati a quelli “sensibili” e vengono tutelati con cautele particolari dal legislatore.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE SULLA PRIVACY IL TRATTAMENTO DEI DATI (art. 11) Di norma i dati personali devono essere: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE SULLA PRIVACY IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI Quando si tratti di dati sensibili le operazioni ammesse sono: Le operazioni di trattamento ammesse sono unicamente quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito; Il trattamento è consentito esclusivamente quando sia autorizzato da espressa disposizione di legge; Qualora la legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico ma non le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo se con atto regolamentare il soggetto pubblico abbia individuato i tipi di dati e le operazioni eseguibili; I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE SULLA PRIVACY IL CONSENSO (art. 18) Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Fatta eccezione per gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE SULLA PRIVACY LA SICUREZZA DEI DATI (Parte I - Titolo V – Capi I e II da art. 31 all’art. 36) I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati in base alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche tecniche del trattamento mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Per misure minime si intende il complesso delle misure tecniche informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto. Per strumenti elettronici i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE SULLA PRIVACY LA SICUREZZA DEI DATI In base al regolamento citato il trattamento dei dati personali viene distinto a seconda che sia effettuato o meno con strumenti elettronici o comunque automatizzati. Nel caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici devono essere adottate le seguenti misure: Prevedere una parola chiave per l’accesso ai dati; Individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato al trattamento, i soggetti preposti alla custodia delle parole chiave; Nel caso di trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici devono essere osservate le seguenti misure: Nomina per iscritto degli incaricati; Affidamento a questi degli atti e documenti relativi. Se trattasi di dati sensibili: Gli atti e documenti devono venir conservati, fino alla restituzione in contenitori muniti di serratura; L’accesso agli archivi deve essere controllato.

Presentazione del lavoro del gruppo della classe 1bst del liceo scientifico G.B.Quadri formato da:Aoudia Leonard,Benetti Mosè, Dal Moro Stefano,Fait Federico,Lorenzin Marco,Maglio Giulio,Pozzato Matteo,Yankey Antonio e Zanini Matteo. A cura di:Fait Federico, Zanini Matteo, Roberto Costa e Marco Lorenzin.