Il D.Lgs.47/00: la riforma fiscale della previdenza complementare

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Il D.Lgs.47/00: la riforma fiscale della previdenza complementare Giugno 2000

Sommario Riferimenti normativi pag.3 Novità di diritto tributario pag.4 Novità di diritto sostanziale pag.5 Sezione II Cenni sulle forme di previdenza individuale pag.57-59 Sezione I 1) Trattamento fiscale dei contributi pag. 8-26 2) Trattamento fiscale del F.P pag.28-31 3) Trattamento fiscale delle prestazioni pag.32-44 4) Trattamento fiscale del Tfr pag.45-51 5) Problemi aperti e critiche… pag.52-56 Giugno 2000

Riforma fiscale dei Fondi pensione Riferimenti normativi: D.Lgs.124/93 Legge 335/95 Legge 133/99 D.Lgs.144/99 D.Lgs. 47/00 (pubblicato in G.U. il 9 marzo 2000) Relazione di accompagnamento Giugno 2000

Novità di diritto tributario Regime fiscale del finanziamento Regime fiscale dell’investimento Regime fiscale delle prestazioni Regime fiscale del Tfr Giugno 2000

Novità di diritto sostanziale Allargamento dell’area dei destinatari della previdenza complementare (parziale modifica dell’art.2 e 3 del D.Lgs.124/93); Modificazione dell’art.7 del D.Lgs.124/93 in relazione alla disciplina delle prestazioni di capitale; Istituzione di forme pensionistiche individuali: - adesione individuale a fondi aperti di cui all’art. 9-bis - contratti di assicurazione vita di cui all’art. 9-ter Giugno 2000

Versamento possibile a: Forme collettive Fondi pensione contrattuali o di categoria Adesione collettiva a fondi pensione aperti Forme individuali Fondi pensione aperti Polizze vita uniformate Giugno 2000

IL NUOVO REGIME TRIBUTARIO Sezione I Giugno 2000

Principi guida della riforma fiscale Attuazione del principio del rinvio della tassazione dei redditi accantonati per fini previdenziali (MODELLO ETT) Attuazione del principio di neutralità fiscale Armonizzazione con il sistema di tassazione del risparmio finanziario (cfr. imposta sostitutiva) Giugno 2000

TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI PARTE PRIMA TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI Giugno 2000

Contributi come “oneri deducibili” (ex art.10 T.U.I.R). I versamenti operati a favore della previdenza complementare non costituiscono contributi non imponibili, bensì oneri deducibili dal reddito. decurtazione della base imponibile : influssi sulla progressività del tributo; beneficio sia quantitativo che qualitativo, riferibile a tutti i tipi di reddito; il beneficio non è più fruibile in busta paga ma in sede di conguaglio di fine anno ( in senso diverso relazione al decreto). Giugno 2000

Versamento - Lavoratore dipendente I contributi rappresentano oneri deducibili a condizione che si versi al FPc una quota di Tfr pari almeno alla metà dei contributi versati. DEDUCIBILITÀ Doppio del Tfr (obbligatoriamente versato a forme collettive) e comunque al minimo tra: 12% del reddito complessivo 10.000.000 Giugno 2000

Versamenti del datore di lavoro Le contribuzioni del datore di lavoro sono deducibili dal reddito di impresa senza alcuna limitazione. tuttavia le eventuali contribuzioni eccedenti i limiti consentiti ( art.10 Tuir) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, anche se non scontano l’imposta al momento della erogazione prestazioni. Giugno 2000

Deducibilità pari al minimo tra: Versamento - Lavoratore autonomo Deducibilità pari al minimo tra: 12% del reddito complessivo 10.000.000 Giugno 2000

Il limite assoluto Il limite assoluto di 10.000.000 è costituito da: contributi del lavoratore contributi del datore di lavoro i contributi eccedenti il massimale contributivo di cui all’art.2 della legge n. 335/1995 gli accantonamenti versati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza previsti nell’art.70, comma 1, del Tuir. Giugno 2000

Le novità rispetto alla precedente normativa Innalzamento del plafond il plafond è riferito al reddito complessivo non sussistono più limiti per la deducibilità del contributo datoriale dal reddito Irpeg Giugno 2000

Eccezioni Il Tfr non influisce sulla determinazione del plafond: se la fonte istitutiva è costituita esclusivamente da accordi tra lavoratori; rispetto ai vecchi iscritti alle forme pensionistiche pre-riforma (D.Lgs.124/93); per i versamenti effettuati a favore dei soggetti fiscalmente a carico. Giugno 2000

Esempio di deducibilità: lavoratore dipendente Reddito da lavoro: 50.000.000 Tfr 3.455.000 2 x Tfr 6.910.000 12% reddito complessivo 6.000.000 limite assoluto 10.000.000 contributo contrattuale datore di lavoro (1,20) 600.000 del lavoratore (1,20) 600.000 deducibilità effettiva ancora spendibile 4.800.000 Giugno 2000

Redditi compositi Il reddito si scompone in due parti: relativamente al reddito da lavoro dipendente occorre versare al fondo il Tfr per ottenere una deducibilità pari al doppio del Tfr relativamente agli altri redditi il versamento del Tfr al F.P. non costituisce presupposto della deducibilità né parametro per la determinazione del “plafond” Giugno 2000

Esempio di deducibilità: redditi compositi…1 Reddito complessivo 50.000.000 Reddito di lavoro 30.000.000 redditi diversi 20.000.000 Tfr versato al fondo (100%) 2.073.000 2 x Tfr 4.146.000 12% redditi diversi 2.400.000 12% reddito complessivo 6.000.000 contributo lavoratore 330.000 contributo del datore di lavoro 330.000 Deducibilità relativa a redditi di lavoro (ancora spendibile nel F.P.c) 3.486.000 Deducibilità relativa ad altri redditi 2.400.000 (spendibile anche nel terzo pilastro) Giugno 2000

Esempio di deducibilità: redditi compositi…2 Reddito complessivo 50.000.000 Reddito di lavoro 30.000.000 redditi diversi 20.000.000 Tfr versato al fondo (40%) 829.200 2 x Tfr 1.658.400 12% reddito complessivo 6.000.000 contributo lavoratore 330.000 contributo del datore di lavoro 330.000 Deducibilità relativa a redditi di lavoro ancora spendibile nel F.P.c ( max) 998.400 Deducibilità relativa ad altri redditi 2.400.000 (spendibile anche nel terzo pilastro) Giugno 2000

Ampliamento dei soggetti destinatari del D.Lgs.124/1993 Il D.Lgs.47/00: prevede che possano essere versati contributi anche per i familiari fiscalmente a carico; amplia esplicitamente il contenuto dell’art.2 e 3 del D.Lgs.124/93 solo relativamente ai destinatari del D.Lgs.565/96(“casalinghe”); i soggetti fiscalmente a carico possono aderire esclusivamente a forme di previdenza individuale, ad eccezione delle “ persone che svolgono lavori di cura non retribuiti” di cui al D.Lgs.565/96. Giugno 2000

Versamento - Famigliare a carico Reddito max del soggetto 5.500.000 Deducibilità fino a capienza del reddito senza limite % Quota eccedente è dedotta dal reddito del soggetto a cui si è fiscalmente a carico nei predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di 10.000.000. Giugno 2000

La previdenza per le “casalinghe” Possibilità di aderire sia a previdenza individuale che collettiva ( F.P.c ex D.Lgs.365/96); fonti istitutive dei fondi contrattuali : accordi promossi dai sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; Età pensionabile: 57 anni (ex art., comma 20, del D.Lgs.335/96); Sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse; possibilità di delegare il centro servizi o emittente carta di credito o debito al versamento trimestrale corrispondente agli abbuoni accantonati in seguito ad acquisti con moneta elettronica. Giugno 2000

Esempio di deducibilità: familiare fiscalmente a carico .1. Reddito del familiare a carico 3.000.000 Reddito del familiare a cui si è a carico 30.000.000 plafond (12%) 3.600.000 Versamento a previdenza individuale per 5.000.000 il soggetto a carico Deduzione possibile: dal reddito proprio del familiare 3.000.000 dal reddito del soggetto a cui si è a carico 2.000.000 Giugno 2000

Esempio di deducibilità: familiare fiscalmente a carico .2. Reddito del familiare a carico 0 Reddito del lavoratore a cui si è carico 30.000.000 plafond ( 12% relativamente al familiare) 3.600.000 plafond relativamente ai contributi personali (2 x Tfr) 1.800.000 contributi obbligatori ( sia del lavoratore che del datore) 660.000 Versamento deducibile per il familiare (max) 2.940.000 versamento volontario deducibile per il lavoratore (o versamento volontario del datore) 1.140.000 Giugno 2000

Decorrenza delle disposizioni sui contributi Il D.Lgs. 47/00 ha effetto relativamente ai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Giugno 2000

TRATTAMENTO FISCALE DEI FONDI PENSIONE PARTE SECONDA TRATTAMENTO FISCALE DEI FONDI PENSIONE Giugno 2000

Fondo pensione: il rendimento Il Fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001 diventa lordista agli effetti delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive in analogia a quanto previsto per le gestioni collettive ed individuali (D.Lgs. 461/97). L’imposta si applica sul risultato netto maturato in ogni periodo di imposta e non più in fase di “accumulo” dei rendimenti mediante ritenute alla fonte a titolo di imposta. Giugno 2000

Fondo pensione: il rendimento Tipo di tassazione = imposta sostitutiva Aliquota = 11% Base imponibile = maturato netto annuo Maturato netto annuo = P.N. fine anno (al lordo dell’imposta sostitutiva + erogazioni a fronte di prestazioni - contributi versati - redditi soggetti a ritenuta o esenti - proventi mturati da quote o azioni di O.I.C.R. soggetti a imposta sostitutiva) - P.N. a inizio anno. Possibilità di portare avanti eventuali minusvalenze senza limiti temporali Giugno 2000

Decorrenza del nuovo regime Il D.Lgs. 47/00 ha effetto relativamente ai rendimenti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Giugno 2000

LA DISCIPLINA E IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI PARTE TERZA LA DISCIPLINA E IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI Giugno 2000

Le prestazioni del fondo pensione PRIMA DEL PENSIONAMENTO Anticipazione Riscatto AL MOMENTO DELLA PENSIONE Prestazione in forma capitale Prestazione in forma di rendita Giugno 2000

Prestazioni - prima della pensione Anticipazione o riscatto parziale ( vedi art.7 del D.Lgs.124/1993 come modificato dalla legge 144/1999) riferita all’intera posizione individuale maturata fino al momento della richiesta. Riscatto : disciplinato in modo analogo sia per cambiamento attività, sia per pensionamento che per licenziamento. Trattato come una prestazione di capitale <1/3 se a causa di morte. Giugno 2000

Nuova fattispecie…art.7 D.Lgs.124/93 Esclusione dell’obbligo di richiedere almeno il 50% della prestazione in forma periodica nel caso in cui la rendita annua residua sia inferiore al 50% dell’assegno sociale In tal caso è possibile ottenere la prestazione in un’unica soluzione con applicazione del regime fiscale più favorevole Giugno 2000

Anticipazione (riferita all’intera posizione individuale maturata) Tipo di tassazione: tassazione separata Aliquota = quella IRPEF corrispondente al redd. di riferimento. - reddito di riferimento = [ (contr.dedotti / anni contr.)] •12 Base imponibile: intero importo liquidato (contributi, Tfr, rendimenti) Giugno 2000

Il reintegro della posizione individuale Le somme versate dall’iscritto al fondo per reintegrare la propria posizione individuale dopo aver ottenuto l’anticipazione sono trattate fiscalmente come i contributi versati in eccesso - ossia non deducibili in fase di finanziamento, ma detassati in fase di erogazione della prestazione - Giugno 2000

Nuovo regime fiscale del riscatto Tipo di tassazione: tassazione marginale IRPEF Aliquota: quella IRPEF Base imponibile: contributi dedotti + Tfr al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Giugno 2000

Prestazioni alla pensione...1 Capitale se < 1/3 del montante o >1/3 ma la prestazione residua spettante in forma periodica è < 50% dell’assegno sociale tipo di tassazione: tassazione separata aliquota: quella IRPEF corrispondente al redd. di riferimento. - reddito di riferimento = [ (contr.dedotti : anni di contribuzione)] •12 base imponibile: importo liquidato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti ma comprensivo del Tfr Giugno 2000

Prestazione in forma di capitale a causa di morte E’ assimilabile ad un riscatto ma trattata fiscalmente in modo diverso Benché il capitale venga percepito in un’unica soluzione dai beneficiari si applica la tassazione separata sul montante al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti) Giugno 2000

Prestazioni alla pensione…2 Capitale se > di 1/3 ma < di 1/2 del montante : • tipo di tassazione: tassazione separata aliquota: quella IRPEF corrispondente al redd. di riferimento. - reddito di riferimento = [ (contr.dedotti : anni di contribuzione) •12 ] • base imponibile: intero importo liquidato comprensivo del Tfr, dei rendimenti, e dei contributi dedotti. Giugno 2000

…in sintesi Giugno 2000

Liquidazione dell’imposta Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Giugno 2000

Prestazioni alla pensione…3 Rendita divisa idealmente in due parti: PARTE CAPITALE: somma dei contributi dedotti (Tfr, contributo lavoratore e contributo datore di lavoro) - tassazione IRPEF rendimenti e contributi non dedotti - esente PARTE FINANZIARIA: rivalutazione annuale della rendita - imposta sostitutiva del 12,5% Giugno 2000

Decorrenza del nuovo regime fiscale delle prestazioni Il nuovo regime fiscale ha effetto per tutte le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2001, per cui: montante maturato fino al 31-12-2000 viene tassato con il vecchio regime; montante maturato dopo il 1° gennaio 2001 viene tassato secondo le previsioni del D.Lgs.47/00. Giugno 2000

IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL TFR PARTE QUARTA IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL TFR Giugno 2000

Tfr al F.P. e rivalutazione Tfr devoluto al FPc: deducibile senza alcun limite Rivalutazione ( prima esente): Tipo di tassazione: imposta sostitutiva Aliquota: 11% Base imponibile: rivalutazione annua Giugno 2000

Il Tfr “in azienda” Tipo di tassazione: tassazione separata Aliquota: quella IRPEF corrispondente al redd. di riferimento. - reddito di riferimento = [ (Tfr presso impresa (comprensivo della rivalutazione) + Tfr devoluto al FP): anni contr.] •12 Base imponibile: Tfr liquidato dal datore di lavoro al netto della rivalutazione - la sola parte capitale- Giugno 2000

Deduzioni e detrazioni • E’ stata eliminata la deduzione di 600.000 sulla base imponibile del Tfr (è stata invece conservata per le indennità equipollenti). • E’ prevista una “temporanea” detrazione di 120.000 per i rapporti di lavoro di durata non superiore a 2 anni e per tutti i rapporti in corso fino all’entrata in vigore della rif. sul Tfr ed in ogni caso fino al 31/12/2005 Giugno 2000

Riscossione dell’imposta si effettua un “acconto di ritenuta” a cui segue una riliquidazione sulla base dell’ aliquota media degli ultimi 5 anni Giugno 2000

Decorrenza del nuovo regime Il Tfr e le anticipazioni sul Tfr maturati fino al 31/12/2000 vengono tassati secondo il vecchio regime Il Tfr e le anticipazioni sul Tfr maturati a partire dal 1/01/2001 vengono tassati secondo il nuovo regime Giugno 2000

Liquidazione dell’imposta L’imposta liquidata in via provvisoria dai sostituti di imposta viene riliquidata successivamene dagli uffici finanziari in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Giugno 2000

Problemi aperti e punti critici della riforma PARTE QUINTA Problemi aperti e punti critici della riforma Giugno 2000

Problemi aperti Modifiche statuti e schede informative per prestazioni: in particolare relativamente alla nuova disciplina in materia di prestazioni di capitale; mobilità: il trasferimento ad altra forma pensionistica ex art.10, comma 1 lett.b è stato modificato.e’ possibile operare il trasf. anche a favore di forme di prev. attuate attr. adesione a Fp aperti (ex art.9-bis) e contratti di assicurazione sulla vita (ex 9-ter); contributi: gli statuti devono prevedere la possibilità di versare anche contributi ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in caso contrario potrebbe vanificarsi l’effetto favorevole dell’innnalzamento del plafond. Giugno 2000

Punti critici Problema dei “riscatti per pensionamento” considerati dal decreto come realizzi di tipo finanziario da tassare come un mero riscatto Il problema di equità fiscale è aggravato dall’applicazione a livello statutario dell’art.7 del D.Lgs.124/93. Gli statuti dei F.P hanno elevato notevolmente il periodo di permanenza minimo (pari a 5 anni) stabilito dal decreto legislativo del 1993. Giugno 2000

Segue…..punti critici Riscatti a causa di licenziamento: sono considerati modalità di realizzo di tipo finanziario da tassare in modo ordinario (aliquota marginale); non si prende in considerazione l’involontarietà della richiesta…. Giugno 2000

Altri problemi... Anagrafe fiscale necessità di ricostruire la “posizione contributiva” dei soggetti che hanno richiesto l’anticipazione. Necessità, per il FPc, di conservare tutte le informazioni sulla “posizione contributiva” degli aderenti in modo da poter creare flussi informativi con i fondi in cui il lavoratore dovesse eventualmente trasferirsi. Giugno 2000

CENNI SULLE FORME DI PREVIDENZA INDIVIDUALE Sezione II Giugno 2000

I destinatari Lavoratori autonomi Lavoratori dipendenti Soggetti non titolari di alcun reddito o soltanto di redditi da fabbricati o di capitale, anche se non titolari di previdenza obbligatoria Giugno 2000

Peculiarità del terzo pilastro La misura della contribuzione può, anche se fissata in misura fissa, essere variata successivamente; i regolamenti dei fondi aperti possono prevedere la prosecuzione volontaria non oltre i cinque anni dal raggiungimento dell’età pensionabile; In caso di morte dell’iscritto ad una forma di previdenza individuale la posizione è riscattata dagli eredi. Giugno 2000