La tassazione delle banche LEZIONE 7

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La tassazione delle banche LEZIONE 7 Tassazione internazionale delle società - PARTE II Clamep Economia della tassazione e della regolazione dei mercati finanziari-Clamfim 4 crediti – 30 ore 8.11.2008- 15.12.2008

Imposte e mercati finanziari Sono molteplici le imposte che possono influire sulla struttura e sull’evoluzione dei mercati: Tassazione di dividendi, interessi, plusvalenze e prodotti derivati, interni ed esteri Tassazione del risparmio gestito e di altri circuiti di intermediazione, considerata nei suoi tra aspetti fondamentali: raccolta, gestione, erogazione Imposte sulle società, a cui sono solitamente assoggettate le banche e altre società di intermediazione Imposte indirette e altri oneri specifici Forme di tassazione implicita: Adempimenti fiscali Regole amministrative

In linea di principio non ci sono differenze con altre società Tassazione banche In linea di principio non ci sono differenze con altre società Imposte: IRES 27,5% IRAP: 4,25% (in passato più elevata); maggiorazioni in alcune regioni (assieme a comparto assicurativo) Base imponibile: IRES: non vi sono norme specificamente settoriali, a parte art. 106 c.3 Tuir su svalutazione crediti e accantonamento rischi su crediti IRAP: regole ad hoc per banche e altri enti e società finanziarie

Determinazione reddito imponibile IRES Come per tutti i soggetti IRES, il punto di partenza per la determinazione della base imponibile è il risultato di bilancio su cui vengono apportate specifiche variazioni previste dal legislatore fiscale (variazioni in diminuzione e in aumento) Finanziaria 2008: importanti novità; soprattutto riconoscimento dei criteri contabili internazionali (IAS) adottati dalle banche (art.83 Tuir)

Art 83 Tuir Testo: in vigore dal 01/01/2008 modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1 1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

I crediti L’attività di erogazione del credito è centrale nell’attività bancaria e su questo aspetto (trattamento dei crediti) il legislatore è intervenuto spesso. Essendo l’unica previsione della normativa fiscale specifica per il settore del credito, è stata oggetto di ripetuti interventi e modifiche (se si vuole intervenire sul solo sistema bancario si agisce su questa norma) Intervento più recente (restrittivo): manovra estiva 2008 Art. 106 Tuir

Testo: in vigore dal in vigore dal 25/06/2008 Art 106 Tuir c.3 Testo: in vigore dal in vigore dal 25/06/2008 3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 [ndr: prima era 0,40 e prima ancora, da 2004 a 2005, 0,60] per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento e' deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi [ndr: prima era 9]. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Titoli e partecipazioni Dopo i crediti, tra le componenti di maggior rilievo del bilancio bancario vi sono i titoli, detenuti sia come “proprietà” che per intermediazione LF 2008: importanti novità per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS: si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione per i titoli di trading (sia azionari che obbligazionari) si prevede il riconoscimento delle operazioni di valutazione effettuate (in base al fair value). Ciò implica che la tassazione delle plusvalenze e la deduciblità delle minusvalenze non siano rinviate al momento della realizzazione, evitando complessi disallineamenti contabili.

Interessi passivi: art.96 Tuir Testo: in vigore dal 22/08/2008 c.1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.…. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonche' alle societa‘ capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. ….

Interessi passivi: art.96 Tuir Testo: in vigore dal 22/08/2008 c.5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato…..

IRAP Per lungo tempo aliquote differenziate, più onerose su banche e assicurazioni (5,4%, poi progressivamente ridotta). Sentenza corte costituzionale n.21/2005 ha convalidato la scelta operata dal legislatore. Adesso vi sono maggiorazioni regionali: es Lombardia: 5,25% sin dal 2002. Base imponibile (BI): LF 2008 ha apportato una radicale revisione della base imponibile, al fine di renderla il più simile possibile alla definizione di valore della produzione adottata dalla contabilità nazionale.

IRAP: base imponibile In particolare, per le banche e gli altri enti e società finanziari la BI è determinata dalla somma delle seguenti voci del conto economico: margine di intermediazione ridotto del 50% dei dividendi, ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo del 90%, altre spese amministrative per un importo del 90%. Inoltre, in base a quanto previsto della manovra estiva 2008, il 3% degli interessi passivi (4% a regime)…

Imposte indirette IVA: regime di esenzione per servizi finanziari L’assoluta prevalenza di operazioni esenti fa si che il pro-rata Iva (rapporto fra operazioni che danno luogo a detrazione e operazioni complessive, incluse cioè quelle esenti) sia prossimo a zero, sicchè molte imprese hanno esercitato l’opzione (art.36-bis decreto Iva, Dpr 633/72) secondo cui il contribuente che abbia dato preventiva comunicazione all’amministrazione finanziaria è dispnsato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, perdendo però ogni residua detraibilità dell’Iva “a monte” Disomogeneità nel contesto europeo (anche nella definizione dei servizi finanziari esenti) Imposta di bollo: l’imposta di bollo risulta dovuta per il semplice fatto di essere titolari di un rapporto di conto corrente o di deposito titoli (assente in molti paesi…) Imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari (sostitutiva di bollo, registro, ipotecarie e catastali..) ….

Oneri “impliciti” Ruolo delle banche nei confronti del fisco, non come contribuente proprio, ma come soggetto terzo Esistono diversi tipi di adempimento, alcuni specifici per le banche , altri comuni a tutte le imprese, ma di particolare rilievo per le banche Gli adempimenti fiscali possono comprendere le segnalazioni nominative (dipende dalle norme; a volte si mantiene anonimato, a volte no; ma comunque la ns normativa non prevede segreto bancario)

Oneri “impliciti” Svolgimento di compiti che altrimenti dovrebbero essere svolti dall’amministrazione o dal contribuente Corretta individuazione delle fattispecie oggetto dei predetti adempimenti Responsabile in proprio per eventuali sanzioni nel caso di inesattezze (coinvolgimento del contribuente previsto se contestazione riguarda la base imponibile) Gli obblighi sono imposta dalla normativa e non sono remunerati (né dallo stato, né dal contribuente)

Collaborazione “obbligatoria” Obblighi relativi alla applicazione delle imposte dovute da dipendenti, collaboratori ed altri prestatori di servizi (fiscalità del lavoro) Obblighi di applicazione delle imposte connesse ai proventi delle operazioni finanziarie svolte dalla clientela bancaria (fiscalità dell’intermediazione); Svolgimento di attività di ausilio all’amministrazione finanziaria per fini di accertamento relative alla clientela (anagrafe, monitoraggio, etc.) (strumenti per l’accertamento) Adempimenti imposti dalla normativa comunitariA (Direttiva sul risparmio) Adempimenti richiesti ai fini dell’imposta di successioni e donazioni)

Fiscalità del lavoro La normativa che regola gli adempimenti dovuti come sostituti di imposta per i redditi di lavoro non è una peculiarità del sistema bancario…, ma riguarda la generalità delle imprese. Non vi sono regole specifiche per le banche.. ma le banche possono presentare particolari complessità…

Fiscalità dell’intermdiazione Principali istituti impositivi che rientrano in quest’ambito: Regime delle ritenute alla fonte per quei prodotti emessi dalla banca che ancora sono soggetti a questa forma di imposizione (es. depositi e c/c bancari, CD, ..) Regime delle ritenute alla fonte per prodotti emessi da altri soggetti ma per i quali compete alla banca applicare tale forma di imposizione (dividendi esteri, proventi di fondi comuni di diritto estero, etc..) Regime dell’imposta sostituiva applicata da banche e altri intermediari su titoli di stato e altre obbligazioni; adempimenti ai fini del riconoscimento dell’esenzione per i soggetti non r Regime del risparmio amministrato per plusvalenze e altri redditi diversi; Regime del risparmio gestito per plusvalenze, altri redditi diversi e redditi di capitale. A seconda della tipologia gi adempimenti sono diversi: in alcuni casi semplici e meccanici (es. ritenute su dep.) in altri complessi (es risparmio gestito et.c.)

Banche come ausiliarie per l’accertamento Occorre distinguere fra: Segnalazioni effettuate in via automatica dalle banche Esempi: segnalazioni dovute sulla base del cd monitoraggio fiscale dei soggetti residenti (oggetto di segnalazione sono le movimentazioni di denaro e altri flussi di carattere finanziario da e per l’estero; direttiva sul risparmio. Segnalazioni effettuate su richiesta dell’Amministrazione Indagini riguardanti uno specifico cliente (dati notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata dal cliente (indagini tributarie) Segnalazioni dirette all’anagrafe dei rapporti con gli operatori finanziari Decreto “Bersani” luglio 2006 (operativo dal 2007): sono oggetto di segnalazione i dati anagrafici e CF del soggetto che intrattiene il rapporto