Diritto dell'informazione Mezzi, contenuti e tecnologie della comunicazione: dalle normative di settore alla convergenza I diritti sugli eventi sportivi
Diritto dell'informazione La Costituzione italiana e la libertà despressione Art. 2:Privacy (Diritto alla riservatezza) Art. 15 segretezza della comunicazione Art. 21 libertà di stampa e dei media Art. 41: concorrenza: e libertà dimpresa Art. 33 libertà dellarte e proprietà intellettuale
Diritto dell'informazione Costituzione della Repubblica Italiana Articolo 21 - Libertà despressione Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Diritto dell'informazione Art. 41 Costituzione - Libertà dell'iniziativa economica privata L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Diritto dell'informazione Diritti connessi Principali tipologie di diritti connessi Diritti dei produttori di fonogrammi Diritti degli artisti interpreti o esecutori (attori, cantanti, orchestrali, ballerini, ecc.) Diritti dei produttori di opere cinematografiche, audiovisive e di sequenze di immagini in movimento Diritti degli organismi di emissioni radiotelevisiva Diritti sugli eventi sportivi Hanno una durata di cinquanta anni dalla prima pubblicazione
Diritto dell'informazione Linserimento dei diritti audiovisivi sportivi nella legge sul diritto dautore 1. Al titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 78-ter è inserito il seguente capo: «Capo I-ter DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI Art. 78-quater. Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.
Diritto dell'informazione Da Sepang al Meazza, dal calcio al "Fiandre" Il giorno più lungo del teleutente sportivo Repubblica, 4 aprile 2009 Si comincia alle 10 con il pre-gara della Formula uno. Poi comincia la giornata "spezzatino" del campionato: un match alle 13, sette alle 15, una alle 19 e una alle 21. Senza dimenticare i tornei esteri e la grande classica di ciclismo di ANTONIO DIPOLLINA ROMA - Per una di quelle combinazioni astrali che ogni tanto si manifestano e fanno pesare se stesse, domenica il telespettatore sportivo professionista subirà una delle prove più impegnative di tutti i tempi. Succede nella giornata che per questioni di fuso orario complicato fa iniziare alle 10 del mattino il Gran premio di Malesia della Formula Uno, seconda prova del Mondiale, particolarmente attesa dopo l'avvio quanto meno turbolento, solo una settimana fa. Per l'appassionato tipico, quello che apprezza soprattutto il calcio e la Formula 1, non a caso gli sport più visti in tv, è l'inizio della sarabanda …
Diritto dell'informazione I diritti esclusivi in sintesi Esecuzione (pubblico presente) Riproduzione (una o più copie) Distribuzione (esemplari fisici) Elaborazione-Sincronizzazione-adattamento Comunicazione al pubblico (a distanza) comprendente diffusione/trasmissione e messa a disposizione
Diritto dell'informazione Lacquisizione dei diritti sportivi Chi è il titolare dei diritti su un torneo professionistico Quali sono i diritti e quali le eccezioni Chi può trattare con le televisioni Che effetti ha la presenza degli eventi sportivi sulla concorrenza tra emittenti radiotv Quale ruolo per la mutualità A chi restano i diritti sulle riprese degli eventi Come regolare i diritti sulle nuove piattaforme trasmissive
Diritto dell'informazione I diritti sugli eventi sportivi Legge 19 luglio 2007, n. 106 Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"
Diritto dell'informazione Oggetto della protezione Trasmissione in diretta e differita sintesi, replica immagini salienti Interviste a bordo campo Diritti darchivio Limitata eccezione per diritto di cronaca
Diritto dell'informazione Titolarità dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi L'organizzatore della competizione (es. Lega Calcio) e gli organizzatori degli eventi (es. squadre) sono contitolari dei diritti audiovisivi La titolarità del diritto darchivio su ciascun evento spetta in esclusiva allorganizzatore (squadra ospitante); la squadra ospite esercita il diritto darchivio a condizioni di reciprocità La proprietà delle riprese, anche in deroga alla legge sul diritto dautore, spetta all'organizzatore dell'evento
Diritto dell'informazione Diritti esclusivi audiovisivi sugli eventi sportivi fissazione e riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente comunicazione al pubblico di riprese, fissazioni e riproduzioni Distribuzione, noleggio e prestito dell'originale e delle copie di riprese, fissazioni o riproduzioni elaborazione o riproduzione,anche parziali, delle emissioni per nuove trasmissioni o per nuove fissazioni Utilizzazioni pubblicitarie e promozionali Conservazione in archivio (dopo otto giorni dallevento)
Diritto dell'informazione Eccezioni e limitazioni ai diritti dautore e ai diritti connessi libertà di espressione,di informazione e di critica Diritto di cronaca e di satira Libertà di Riassunto, citazione e discussione
Diritto dell'informazione Limiti ai diritti esclusivi audiovisivi sugli eventi sportivi Diritto di cronaca: non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi Comprende la trasmissione di immagini salienti per il resoconto di attualità nei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, dopo non meno di tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento Regolamento AGCom per disciplinare limiti temporali e modalità di esercizio del diritto di cronaca
Diritto dell'informazione Eventi di particolare rilevanza per la società Direttiva TV senza frontiere decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Elenco AGCom
Diritto dell'informazione Gestione individuale e gestione collettiva Diritto esclusivo/gestione individuale: il titolare può autorizzare o proibire le utilizzazioni senza dover dare motivazioni; il prezzo del consenso è fissato di volta in volta; non ci costituisce una posizione dominante Diritto esclusivo/gestione collettiva: le condizioni dellautorizzazione sono standardizzate; il prezzo è prevedibile e uniforme a parità di condizioni oggettive; si può costituire una posizione dominante o di monopolio e si ha conseguenza obbligo di contrattare; di solito è collegata ad un rapporto associativo
Diritto dell'informazione La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi La Lega emana linee guida per la commercializzazione dei diritti della stagione o della competizione che sono sottoposte allapprovazione dellAGCom 1) Distinzione tra diritti primari diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi 2) Offerta di vendita di pacchetti separati per piattaforma trasmissiva 3) pacchetti devono essere equilibrati in modo che tutti contengano eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti 4) È vietato acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette 5) La procedura competitiva per la vendita può essere affidata ad un intermediario 6). I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono offerti su base non esclusiva
Diritto dell'informazione Ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti audiovisivi Una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse è attribuita in parti uguali alle squadre partecipanti Una quota è attribuita in base del risultato sportivo Una quota è attribuita in base del bacino d'utenza. I criteri sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto In prima applicazione (2010: 40 per cento in parti uguali tra tutte le squadre del campionato di serie A, 30 per cento sulla base dei risultati sportivi e 30 per cento secondo il bacino di utenza
Diritto dell'informazione Definizione: risultato sportivo Suddivisione ammontare relativo al criterio Risultato sportivo: nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947 nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.
Diritto dell'informazione Definizione Bacino di utenza La suddivisione della quota relativa al criterio bacino di utenza è determinata: nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuna squadra, come individuati da indagini demoscopiche commissionate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.
Diritto dell'informazione La mutualità Commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi dei campionati di calcio di serie A e B Quota introiti per sviluppo dei settori giovanili, sostegno degli investimenti per la sicurezza degli impianti sportivi, finanziamento di almeno due progetti per anno per discipline sportive diverse da quelle calcistiche E istituita la «Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre»
Diritto dell'informazione Utilizzazioni multimediali Off line (CD Rom, DVD, altri supporti) Diritto di riproduzione e di distribuzione Diritto di comunicazione, se utilizzati in luogo pubblico (bar, discoteca, ecc) 2. On –line (Siti Web; raccolte; giornali telematici) Diritto di riproduzione (uploading) Diritto di messa a disposizione del pubblico in luogo e tempo scelti individualmente Diritto di riproduzione (downloading)
Diritto dell'informazione Alcune utilizzazioni multimediali on-line Streaming Simulcasting Podcasting Blogging e videoblogging Telefonia mobile Download Download a tempo Subscription services Musica di sottofondo in siti promozionali N.B. Tutte le utilizzazioni rientrano nel diritto dautore, indipendentemente dallo scopo (a pagamento oppure gratuito). Lelenco delle eccezioni e limitazioni ai diritti è tassativo