L’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria
Controlli sulla dichiarazione
CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE (il controllo avviene in 2 fasi)
Controlli automatici Articolo 36-bis Dpr 600/73 Operazioni di mera liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni (articolo 36-bis dpr 600/73). Gli Uffici sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, provvedono mediante procedure automatizzate ad effettuare le seguenti attività: Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte dei contributi e dei premi; Correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; Ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; Ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; Ridurre i crediti d’imposta indicati in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; Controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Controllo formale vero e proprio articolo 36-ter Dpr 600/73 È finalizzato a verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione a quelli desunti dal contenuto delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta e forniti da enti previdenziali, banche ecc.. Gli Uffici possono svolgere le seguenti operazioni: Escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti o dalle certificazioni richieste ai contribuenti; Escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi inviati dalle imprese di assicurazioni e dagli enti previdenziali; Escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti ; Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti ; Liquidare la maggiore imposta Irpef e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; Correggere gli errori materiali o di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Dichiarazioni presentate (artt. 36 bis e 36 ter del DPR n 600/73) Rimborso Art.36-bis Liquidazione automatizzata della dichiarazione pervenuta per via telematica (a tappeto ) entro l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo Comunicazione di regolarità o di irregolarità della dichiarazione Iscrizione a ruolo Art.36-ter Controllo di oneri deducibili , detrazioni ed altri elementi non direttamente desumibili dalla dichiarazione (a campione) entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Richiesta di documenti al contribuente Comunicazione formale al contribuente
L’attività di accertamento
Accertamento Con la parola Accertamento è possibile intendere due differenti concetti anche se collegati tra loro. 1. (Attività di accertamento) - l’accertamento è ricollegabile a tutte le attività, i poteri e le procedure che l’amministrazione effettua ed utilizza nel contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale. 2. (Atto di accertamento o avviso di accertamento) - l’accertamento si può anche identificare con l’atto impositivo che l’ufficio finanziario redige per determinare la pretesa tributaria erariale.
Attività di Accertamento L’accertamento rappresenta l’insieme delle attività di controllo che l’amministrazione può esercitare, entro un termine di decadenza, sulle dichiarazioni e sugli atti utilizzati dal contribuente per l’autodeterminazione dell’imposta al fine della sua liquidazione. Tale controllo può consistere in un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate dai contribuenti (cd. controllo formale sulle dichiarazioni) o, invece, concretarsi in un’attività di indagine più incisiva sull’attività svolta dagli stessi (cd. Controllo di merito, che può essere analitico, induttivo, ecc..).
POTERI ISTRUTTORI DEGLI UFFICI Artt POTERI ISTRUTTORI DEGLI UFFICI Artt. 32, 33 DPR 600/73; 51 e 52 DPR 633/72 RICHIESTE DI DOCUMENTI PRESSO GLI UFFICI ACCESSI ISPEZIONI VERIFICHE PRESSO IL CONTRIBUENTE
RICHIESTE DI DOCUMENTI E CHIARIMENTI PRESSO GLI UFFICI Artt RICHIESTE DI DOCUMENTI E CHIARIMENTI PRESSO GLI UFFICI Artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 Inviti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti Invio di questionari – redatti su appositi stampati – con invito a restituirli compilati e firmati (mod. 55) Invito ad esibire o trasmettere atti e documenti Richieste di dati e notizie ad Amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione e a quelli che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria Richieste di copie di atti depositati presso notai, procuratori del registro, conservatori di registri immobiliari e altri pubblici ufficiali Richieste ad istituti di credito ed all’amministrazione postale di copia dei conti intrattenuti con il contribuente (indagini bancarie)
segue: RICHIESTE DI DOCUMENTI E CHIARIMENTI PRESSO GLI UFFICI Richieste ai soggetti sottoposti ad accertamento dell’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende e istituti di credito, amministrazione postale, società fiduciarie o altri intermediari finanziari, sia in corso sia estinti da non più di 5 anni Richieste a soggetti obbligato alla tenuta di scritture contabili di dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in periodi determinati nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati Invito di ogni altro soggetto a esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti relativi a specifici rapporti intrattenuti con il contribuente, ed a fornire chiarimenti esplicativi Richieste agli amministratori di condominio di dati notizie e documenti relativi alla gestione condominiale Scambio di informazioni con le altre autorità competenti degli Stati membri UE
ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE Artt. 33 DPR 600/73 e 52 DPR 633/72 Si tratta di indagini svolte presso il contribuente da parte della Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza E’ consentito all’A.F. di entrare nei luoghi in cui è svolta l’attività commerciale agricola artistica o professionale per procedere ad ispezioni documentali, verifiche, ricerca di atti e documenti utili ai fini dell’accertamento L’accesso deve essere autorizzato dal capo dell’Ufficio dal quale dipendono coloro che lo pongono in essere, ovvero dal Comandante di reparto della Guardia di Finanza In caso di accesso in locali diversi da quelli sopra indicati, è necessaria la autorizzazione della Procura (come per le perquisizioni personali e apertura di plichi chiusi, casseforti, posta, eccetera, nonché per opposizione al segreto professionale) Delle operazioni di accesso deve essere redatto processo verbale di constatazione, sottoscritto dal contribuente o da un suo rappresentante, in cui sono indicati i rilievi a carico dello stesso
segue: ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE L’ispezione documentale consiste nell’esame delle regolarità delle scritture, libri, registri e documenti reperiti; i documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa. Le verifiche consistono nell’esame della documentazione contabile e nel riscontro dei dati, mediante il confronto con documenti e situazioni di fatto.
Aspetti fondamentali introdotti dallo Statuto del Contribuente: DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE ART. 12 L. 24 luglio 2000 n. 212 Aspetti fondamentali introdotti dallo Statuto del Contribuente: Esistenza di una effettiva necessità di indagine Diritto di informazione Diritto del contribuente ad esaminare i documenti presso l’Ufficio o il professionista Obbligo di dare atto nel processo verbale delle osservazioni e e rilievi del contribuente Osservazioni e richieste del contribuente dopo la notifica del processo verbale
L’avviso di accertamento Qualora le indagini fiscali rilevino irregolarità nell’adempimento degli obblighi tributari del contribuente, l’ente impositore (’Agenzia delle Entrate, Comune,ecc.) emette un atto denominato “avviso di accertamento” si tratta di un: “provvedimento amministrativo vincolato che viene emanato per statuire in ordine all’esistenza del debito d’imposta”. O anche un “atto impositivo che l’Ufficio Finanziario redige per determinare la pretesa tributaria erariale”.
L’avviso di accertamento Il contenuto dell’avviso di accertamento : l’indicazione dell’ufficio che ha emesso l’atto; il dispositivo; la motivazione; il responsabile del procedimento; l’organo giurisduzionale presso cui è possibile ricorrere. Contenuto del dispositivo: L’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l’imposte sui redditi prevede: L’indicazione dell’ imponibile accertato e delle aliquote applicate, la determinazione dell’imposta al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta
AVVISO DI ACCERTAMENTO Deve essere notificato al contribuente (ai sensi dell’art. 60 DPR 600/73 che richiama le regole del c.p.c.) entro i termini di decadenza di cui agli artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72
AVVISO DI ACCERTAMENTO È bene ricordare che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure entro il 31 dicembre del quinto anno se la dichiarazione è omessa. Tuttavia per i contribuenti che non si sono avvalsi di una delle regolarizzazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge (finanziaria 2003) n. 289 del 2002, e cioè concordato anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, per le annualità antecedenti al 2003 i termini di decadenza previsti per i controlli sono prorogati di 2 anni.
La Motivazione Obiettivo della motivazione è far comprendere al contribuente ed ai terzi (il giudice tributario) le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria. Infatti, è necessario che il soggetto accertato possa comprendere, con cognizione di causa, le ragioni che hanno indotto l’Ufficio finanziario a ritenere non veritiero quanto dichiarato. diversamente, in assenza di tali informazioni, lo stesso sarebbe “di fatto” impossibilitato a valutare se ricorrere o meno avverso l’atto impositivo
La Motivazione L’avviso di accertamento come tutti i provvedimenti amministrativi deve essere motivato: L’art. 3 della legge n. 241 del 1990 afferma che ogni atto amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Tale precetto è stato reiterato dall’art.7 dello Statuto dei contribuenti
La motivazione dell’avviso di accertamento Presupposto di fatto: occorre stabilire come si sono verificati degli eventi e se un’ipotesi è o meno sufficientemente probabile; Ragioni di diritto: si individua la corretta applicazione della disposizione normativa Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato (articolo 7 Legge 121/2000) all’atto che lo richiama (motivazione per relationem)
Qual è l’importanza della motivazione Qual è l’importanza della motivazione? L’atto di accertamento, di rettifica o di valutazione è nullo se l’amministrazione non assicura l’effettiva conoscenza, da parte del contribuente, dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto che determinano il recupero a tassazione di materia imponibile non dichiarata. Pertanto qualsiasi attività istruttoria , anche eccellente, non si tradurrà in un atto legittimo ed esecutivo se, nella sua motivazione, l’amministrazione non riesce a rappresentare, in modo chiaro ed esaustivo, il percorso di indagine svolto e la consequenziale pretesa impositiva.
L’avviso nullo, annullabile e l’avviso inesistente Un provvedimento viziato è definito nullo quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione, quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza Atto inesistente: atto che presenti vizi talmente gravi da non poter essere considerato giuridicamente esistente. Non esiste una precisa indicazione normativa delle cause di inesistenza, comunque si può affermare che comportano inesistenza: intestazione a soggetto inesistente; mancata notificazione;