Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Mario Campobasso Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi
Rappresentatività del capitale Le azioni sono quote di partecipazione alla società, omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito Rappresentatività del capitale Uguaglianza dei diritti Caratteristiche della partecipazione azionaria Libera trasferibilità Circolazione secondo principi cartolari
I) PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’ DEL CAPITALE Art. 2348. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Azioni senza valore nominale Art. 2346, 2° e 3°comma. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. Art. 2354. I titoli azionari devono indicare: 3) Il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l’ammontare del capitale sociale
Indivisibilità delle azioni Omogeneità delle partecipazioni azionarie Corollari Indivisibilità delle azioni Art. 2347. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106. Inscindibilità delle azioni E’ il divieto (implicito) sia per la società, sia per il socio, di attribuire a soggetti diversi la titolarità dei singoli diritti sociali, salvo che non si tratti di diritti di credito già maturati verso la società. Frazionamento e Raggruppamento Il problema della formazione dei resti
Frazionamento e Raggruppamento Il problema della formazione dei resti Società α Rapporto di Cambio 2 azioni vecchie=1 azione nuova Socio A 6 azioni Socio A 3 azioni Socio B 3 azioni Socio B 1 azioni + conguaglio Socio B 1 azioni Socio B 0 azioni; solo conguaglio
Categorie speciali di azioni Limiti Vecchia disciplina Divieto di patto leonino (art. 2256) Divieto di azioni a voto plurimo (art. 2351, 3° comma) Solo le società quotate possono emettere azioni senza voto (145 Tuf) Le limitazioni dei diritti amministrativi devono essere compensate da privilegi patrimoniali (art. 2351) Le azioni speciali con limitazione del diritto di voto non possono superare la metà del capitale (art. 2351) Nuova disciplina Confermato Confermato (art. 2351, 4° comma) Soppresso (art. 2351, 2° comma) Confermato (art. 2351, 2° comma)
Nuove categorie speciali di azioni Con diversa incidenza delle perdite (art. 2348, 2° comma) DOTATE DI SPECIALI DIRITTI PATRIMONIALI Privilegiate o sfavorite nella partecipazione agli utili e nella percezione della quota di liquidazione Correlate (art. 2350, 2° comma)
Nuove categorie speciali di azioni Con voto limitato, condizionato, su particolari materie, senza voto DOTATE DI SPECIALI DIRITTI AMMINISTRATIVI Azioni di risparmio (art. 145 Tuf) Azioni a voto scalare, tetti al diritto di voto (solo società chiuse): art. 2351, 3° comma) LIMITI GENERALI AL DIRITTO DI VOTO
Clausole di limitazione del controllo A) Limiti statutari al possesso azionario (validi se operano per tutti i soci); B) Tetti di voto, solo per società chiuse (art. 2351, 3° comma) C) Voto scalare, solo per società chiuse (art. 2351, 3° comma) D) Clausole di riscatto. Emissione di azioni riscattabili (art. 2437-sexies)
Art. 104-bis Tuf Regola della neutralizzazione in caso di OPA N.B. dopo le modifiche apportate dal d.l. 185/2008, convertito con legge 2/2009, la regola opera solo per le società quotate diverse dalle cooperative e solo se lo statuto lo prevede (regola opt-in) 2° comma, Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104 (passivity rule), le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali.
Art. 104-bis Tuf Regola della neutralizzazione in caso di OPA 3° comma, Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto (…), nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza non hanno effetto: a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali; b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto
Art. 104-bis Tuf Regola della neutralizzazione in caso di OPA 4° comma. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.
Azioni di godimento (art. 2353) Salva diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.
Assemblee speciali (art. 2376) Se esistono diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie. Art. 147-bis (Assemblee di categoria) 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea
Art. 146, 3° comma, T.u.f. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Art. 2346, 6° comma: Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Altre previsioni: Art. 2349, 2° comma: S.F. a favore di prestatori di lavoro; Art. 2447-ter, lett. e: S.F. di partecipazione ad uno specifico affare Art. 2526, 2° comma: S.F. emessi da cooperative.
Diritti patrimoniali Necessaria partecipazione al rischio d’impresa ? Art. 2411, 3° comma. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società.
Strumenti finanziari di raccolta Delibera CICR, 19 luglio 2005, n. 1058 Art. 3. Strumenti finanziari di raccolta 1. Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 1.
Delibera CICR, 19 luglio 2005, n. 1058 Art. 4. Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta 1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, effettuate da societa' per azioni e in accomandita per azioni e da societa' cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile; alle suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso articolo del codice civile. Art. 5. Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta 1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000.
Diritti amministrativi Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano Hanno diritto di impugnare le delibere a cui partecipano ? Applicazione disciplina sull’assemblea speciale (art. 2376, 1° comma)
Procedimento di emissione Art. 2346: viene fissato dall’atto costitutivo, sia per l’individuazione dell’organo competente, sia per la determinazione di modalità e condizioni di emissione. Art. 2349, 2° comma: l’emissione di strumenti finanziari a favore dei lavoratori è deliberata dall’assemblea. Art. 2420-bis: Gli strumenti convertibili in azioni sono emessi con deliberazione dell’assemblea straordinaria. Ulteriori limiti per gli strumenti finanziari dotati di diritto di voto ?
Strumenti di partecipazione allo specifico affare (art. 2447-ter) Differiscono dagli strumenti finanziari partecipativi previsti dall’art. 2346, 6° comma, perché: -Non richiedono una previsione statutaria, bensì dell’atto di costituzione del patrimonio destinato; -Salvo diversa disposizione dello statuto sono emessi dall’organo amministrativo, competente a deliberare la costituzione del patrimonio destinato; -In base all’art. 2351, 5° comma, non possono essere dotati di diritto di voto e del potere di nomina delle cariche sociali.