Lo scambio di emissioni dei gas effetto serra nel trasporto aereo VII Corso di Formazione Giuridico - Amministrativa “IL COMPARTO AEROSPAZIALE NEL SISTEMA DUALE” III Sessione – Le novità giurisprudenziali Roma, 15 dicembre 2012 Dott. ing. Pierluigi Pireddu 1
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO I cambiamenti climatici … Temperature medie crescenti ed eventi meteorologici estremi quali grosse siccità ed inondazioni hanno caratterizzato gli scenari climatici degli ultimi 20 anni. Seppur ieri con qualche difficoltà,oggi la maggior parte della comunità scientifica internazionale riconosce nell’innalzamento della concentrazione atmosferica dei gas ad effetto serra una delle principali cause di tali cambiamenti. Tra i principali gas ad effetto serra vi sono l’anidride carbonica, il protossido di azoto ed il metano. Pur esistendo in natura i gas ad effetto serra, è al loro aumento associato con emissioni da attività antropiche che vengono attribuiti i cambiamenti climatici. Le attività antropiche maggiormente coinvolte sono le attività energetiche di combustione di combustibili fossili ma anche i processi industriali. Dott. ing. Pierluigi Pireddu 2
CONTESTO DI RIFERIMENTO … hanno attivato risposte dei governi… Elemento caratterizzante del fenomeno dei gas serra è che i loro effetti di alterazione della temperatura terrestre si manifestano a prescindere dal luogo d’emissione dei gas. L’approccio è quindi arginare il problema limitando le quantità di gas serra immesse in atmosfera dai sistemi economici mondiali. La prima risposta ai cambiamenti climatici è stata la Convenzione sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) nell’ambito della quale si mirava a stabilizzare la concentrazione atmosferica dei gas serra. Per avviare operativamente l’implementazione della UNFCCC è stato sviluppato il Protocollo di Kyoto. Dott. ing. Pierluigi Pireddu 3
PROTOCOLLO DI KYOTO I principali elementi… L’individuazione di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso l’assegnazione di quote d’emissione a livello nazionale per i paesi industrializzati. La definizione di un sistema di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi posti insieme ad un sistema sanzionatorio internazionale. Nel raggiungimento degli obiettivi, in alternativa alla riduzione delle emissioni nazionali, la possibilità di aumentare le proprie quote attraverso l’acquisto di quote vendute da altri Stati o l’ottenimento di crediti generati da progetti di riduzione delle emissioni nei paesi in via di sviluppo. Dott. ing. Pierluigi Pireddu 4
LE AZIONI DELLA UNIONE EUROPEA Nel 2009 è stato definitivamente approvato il c.d. “pacchetto 20-20-20”, o Green Package, ovvero le misure di politica energetica e ambientale finalizzate a raggiungere simultaneamente, nel 2020, l’obiettivo di: Riduzione dei consumi del 20% (efficienza energetica); Sviluppo delle fonti rinnovabili (20% sul totale dei consumi di energia con un minimo del 10% per l’utilizzo di biocombustibili nel trasporto); Riduzione delle emissioni di gas climalteranti (– 20% rispetto al livello del 1990). ). Dott. ing. Pierluigi Pireddu 5
LE AZIONI DELLA UNIONE EUROPEA Il Green Package è articolato in quattro Direttive: • Direttiva che istituisce obiettivi nazionali vincolanti riguardanti l’aumento della percentuale di fonti rinnovabili nell’ambito del mix energetico (Direttiva 2009/28/CE); • Direttiva che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Unione Europea (EU ETS) (Direttiva 2003/87/CE e smi); • Decisione sulla “condivisione degli oneri” che fissa obiettivi nazionali vincolanti per le emissioni dei settori che non rientrano nel sistema EU ETS comunitario (Decisione della Commissione europea del 24 dicembre 2009 che determina, a norma della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio); • Direttiva che istituisce un quadro giuridico finalizzato a garantire un utilizzo sicuro e compatibile con l’ambiente delle tecnologie di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (Direttiva 2009/31/CE). Dott. ing. Pierluigi Pireddu 6
COSA PREVEDE LA DIRETTIVA 2003/87/CE A partire dal primo periodo di assegnazione (2005 – 2007) gli impianti fissi ricadenti nei settori industriali interessati operano in un contesto che prevede: Un’Autorizzazione all’emissione di gas serra; Un Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione (Piano di Monitoraggio) approvato dalla ANC che deve indicare le modalità con cui il gestore determina le proprie emissioni di gas serra; Un Piano di Assegnazione che prevede assegnazioni gratuite di Quote d’emissioni a ciascun impianto; ogni quota da diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente; Una posizione sul Registro Quote in cui avvengono tutte le operazioni sulle quote da parte di figure designate dalla Azienda; l’Obbligo di rendere, entro il mese di aprile, un numero di quote (o diritti) d’emissione pare alle emissioni di gas serra rilasciate durante l’anno solare precedente e certificate da un soggetto terzo accreditato. Questo contesto è rimasto sostanzialmente invariato anche nel secondo periodo di allocazione (2008 – 2012). Dott. ing. Pierluigi Pireddu 7
IL CICLO DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE Rendicontazione anno solare N Entro febbraio anno N + 1 vengono trasferite nella posizione del conto le assegnazioni anno corrente Entro 31 marzo comunicare alla ANC i dati certificati delle emissioni dell’anno N Entro 30 aprile restituzione alla ANC un numero di quote pari a quelle certificate anno N L’operatore è libero di effettuare operazioni di trading sulle quote Dott. ing. Pierluigi Pireddu 8
LA DIRETTIVA 2003/87/CE NEL TRASPORTO AEREO Il 24 Ottobre 2008 il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno adottato la Direttiva 2008/101/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra. (recepita con il D.Lgs 257/2010). Tutti gli operatori che esercitano una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della Direttiva sono inclusi nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (tutti i voli in arrivo ed in partenza dagli aeroporti della UE, con l’esclusione dei voli esenti come indicati nel suddetto allegato). Sono stati definiti moduli standard specifici per il Piano di Monitoraggio e la Comunicazione gestiti dalla ANC (Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto – di seguito Comitato). Dott. ing. Pierluigi Pireddu 9
ASSEGNAZIONE QUOTE NEL TRASPORTO AEREO Il Comitato ha adottato la Deliberazione 10/2011 e la Deliberazione n. 15/2011 recanti le modalità per la presentazione della domanda da parte degli operatori aerei delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il periodo compreso tra il 1 Gennaio 2012 ed il 31 Dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio a partire dal 1 Gennaio 2013, la domanda è stata trasmessa secondo il formato elettronico standard predisposto dal Comitato corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo svolte nell’anno 2010, monitorati, verificati e comunicati secondo specifiche modalità. Il 26 Settembre 2011 la Commissione UE ha adottato la Decisione 2011/638/UE, che ha stabilito i parametri di riferimento per il calcolo delle quote di emissione gratuite da assegnare agli operatori aerei per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012 e per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2020 (0,000679695907431681 quote per tonnellata-chilometro) Dott. ing. Pierluigi Pireddu 10
ASSEGNAZIONE QUOTE NEL TRASPORTO AEREO tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante dove: “distanza” è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km; “carico pagante” è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata. Dott. ing. Pierluigi Pireddu 11
ASSEGNAZIONE QUOTE NEL TRASPORTO AEREO Sulla base dei parametri fissati dalla Commissione europea e delle domande pervenute, il Comitato ha calcolato la quantità di quote da assegnare a titolo gratuito per entrambi i periodi di riferimento agli operatori aerei amministrati dall’Italia aventi diritto. Il 29 dicembre 2011 è stata approvata la Deliberazione 36/2011 relativa all’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’Art. 3-sexies del D. Lgs. 216/2006, come modificato dal D. Lgs. 257/2010. All’interno degli allegati 1 e 2 della citata Deliberazione sono riportate le quote determinate per ciascun operatore avente diritto, rispettivamente in riferimento al 2012 ed al periodo 2013-2020. La prima restituzione delle quote deve essere effettuata dagli operatori aerei amministrati dall’Italia entro il 30 Aprile 2013, in riferimento alle emissioni prodotte nel corso del 2012. Dott. ing. Pierluigi Pireddu 12
EVOLUZIONE QUADRO DI RIFERIMENTO Periodo di allocazione I & II Periodo allocazione III Periodo di allocazione (2013 – 2020) CAP Nazionale CAP fisso nel periodo 3 + 5 anni di periodo Limitata la vendita all'asta (< 4 %) Allocazione gratuita per industria e produzione energia elettrica Assegnazione gratuita basata sulle emissioni a livello di impianto Assegnazione gratuita basata sulle emissioni storiche Riferimenti: • Direttiva 2003/87/EC • Piani di allocazione nazionale • Approvazione Piani Nazionali • Decisione allocazione nazionale CAP a livello europeo CAP con riduzione annuale 8 di periodo Principio asta fondamentale Meccanismo transitorio di assegnazione gratuita per le emissioni industriali (non per la produzione di elettricità) Allocazione gratuita basata su fattori specifici a livello di prodotto Allocazione gratuita calcolata attraverso benchmarks • Revisione Direttiva 2003/87/EC • Misure di attuazione a livello comunitario (CIMs) • Misure nazionali di implementazione (NIMs) Dott. ing. Pierluigi Pireddu 13
EVOLUZIONE QUADRO DI RIFERIMENTO La direttiva ETS applicata al settore aereo comprendeva tutti i voli in arrivo o in partenza da un aeroporto europeo, con l’obbligo innanzitutto di tenere una contabilità delle emissioni e in secondo luogo di partecipare al meccanismo ETS. Paesi terzi come gli Stati Uniti, la Russia e la Cina hanno tuttavia fortemente protestato contro questa decisione. Pertanto la Commissione ha esentato temporaneamente i voli non europei dall’Emission Trading Scheme (ETS) in attesa dello sviluppo delle negoziazioni in corso in ambito International Civil Aviation Authority (ICAO), che prevedono una presa di posizione entro l’autunno 2013. La Direttiva continuerà ad applicarsi a tutti i voli all'interno e tra i 30 paesi europei nell'ambito del sistema ETS. Dott. ing. Pierluigi Pireddu 14
EVOLUZIONE QUADRO DI RIFERIMENTO Relativamente al periodo di applicazione 2013 – 2020 del sistema ETS al settore aereo, ovvero a partire dal 1 Gennaio 2013, entrerà in vigore il nuovo Regolamento 601/2012 della Commissione europea in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni dei gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva. Gli operatori aerei amministrati dall’Italia saranno pertanto tenuti a presentare nuovi piani di monitoraggio ed a monitorare le emissioni ed i dati sulle tonnellate-chilometro ai sensi del sopracitato nuovo Regolamento. Dott. ing. Pierluigi Pireddu 15