Lezione 18 gennaio 2012 Strumenti di pagamento e conto corrente

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Lezione 18 gennaio 2012 Strumenti di pagamento e conto corrente Argomenti trattati: Assegno bancario Assegno circolare Cambiale Carte di credito e di debito Internet banking bonifici bancari IBAN Conto corrente (normativa: deposito e fido) Data contabile, valuta e disponibile Interessi attivi e passivi

Assegno bancario L’assegno bancario è un titolo di credito e costituisce uno strumento di pagamento di chi ha fondi disponibili presso una banca. Contiene ordine incondizionato, rivolto dal traente ad una banca (trattario), di pagare una somma determinata in favore di un determinato soggetto (prenditore).

Assegno bancario L’assegno bancario è strettamente legato al deposito bancario che il traente ha presso la banca trattaria. Il traente deve: avere le somme disponibili presso il trattario (rapporto di provvista) poter disporre di tali somme a mezzo di assegno (convenzione di assegno)

Assegno bancario: requisiti essenziali L’assegno bancario deve contenere i seguenti requisiti: Denominazione di «assegno bancario» Ordine incondizionato di pagare la somma specificata Indicazione della banca trattaria Indicazione del luogo di pagamento Data e luogo di emissione Sottoscrizione autografa del cliente

Assegno bancario: circolazione L’assegno bancario può essere emesso «all’ordine» o «al portatore»: Assegno «all’ordine»: trasferimento mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo Assegno «al portatore»: solo consegna del titolo

Assegno bancario: clausola non trasferibilità Per consentire maggiore sicurezza: Clausola «non trasferibile» rende l’assegno non girabile, né cedibile. Se rubato o smarrito, il ladro o ritrovatore non possono esigere somma. È obbligatoria per assegni di importo uguale o superiore a 1.000,00 € (decreto 201 Salva Italia 06/12/11 art.12) La clausola è generalmente prestampata, se non la si vuole, bisogna espressamente chiederlo alla banca (solo per importi fino a 1.000,00 con indicato codice fiscale traente oltre che firma, comportano imposta di bollo € 1,50).

Assegno bancario

Assegno circolare L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine, formale, emesso da un istituto di credito autorizzato contenente la promessa di pagare – a vista – al prenditore, presso uno qualsiasi dei recapiti indicati, la somma su di esso indicata. Funzione è di consentire pagamenti senza il rischio dello spostamento materiale della moneta, cui l’assegno circolare è equiparato perché incorpora un credito di sicura esigibilità.

Assegno circolare L’emissione dell’assegno circolare deve essere correlata all’esistenza di somme disponibili presso l’istituto emittente (provvista); l’assegno deve essere all’ordine, cioè intestato a una persona determinata. La provvista è costituita generalmente con il versamento in contanti nelle casse dell’istituto di credito per un importo corrispondente a quello indicato nell’assegno (copertura garantita)

Assegno circolare

Cambiale La cambiale è un titolo all’ordine, formale ed astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata. La cambiale è titolo esecutivo: consente al legittimo possessore, in caso di inadempimento, di evitare il processo di cognizione e di promuovere immediatamente l’espropriazione forzata contro i beni del debitore

Cambiale: requisiti La cambiale deve avere i seguenti requisiti (forma richiesta ad substantiam): Denominazione di «cambiale» Ordine incondizionato o promessa incondizionata di pagare una somma determinata Nome, luogo e data di nascita, ovvero codice fiscale del trattario, se si tratta di cambiale tratta Nome del primo prenditore Data di emissione Sottoscrizione autografa dell’emittente o del traente Luogo e data di nascita ovvero codice fiscale dell’emittente (nel pagherò).

Carte di credito Le Carte di credito permettono al titolare di acquistare (tramite POS = Point of Sale) beni e/o servizi presso qualsiasi esercizio aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite ATM = Automatic Teller Machine) con addebito posticipato. Le operazioni prevedono generalmente un massimale di utilizzo (plafond) definito nel contratto. Il titolare della carta, a seconda del contratto e del tipo di carta, pagherà in un’unica soluzione, di solito ogni mese con addebito su conto corrente (carta di credito classica) oppure a rate, con gli interessi (carta di credito revolving)

Carte di debito Le Carte di debito permettono al titolare, in base a un contratto con la propria banca, di acquistare (tramite POS) beni e/o servizi presso qualsiasi esercizio aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite ATM = Automatic Teller Machine) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla banca. Le carte più diffuse sono le carte Bancomat e Postamat.

Internet banking L’internet banking è molto comodo perché offre la possibilità di accedere ai servizi bancari dal proprio computer: informazioni e operazioni dispositive (es. bonifici, pagamenti utenze e bollettini postali, dichiarazioni su modello unificato F24, trading online, ecc.) La sicurezza è garantita da: credenziali di accesso (codice utente + pw) + dispositivo di firma digitale per confermare le operazioni (PIN). PIN = Personal Identification Number

Internet banking Una delle operazioni più frequenti sull’internet banking è il bonifico, con il quale si trasferiscono le somme da un conto corrente all’altro, anche di banche diverse. Chi invia la somma è l’ordinante, mentre chi la riceve è il beneficiario. Quando il trasferimento avviene tra conti della stessa banca, il bonifico si chiama giroconto. Per effettuare un bonifico via internet banking è necessario avere, oltre alle credenziali, il dispositivo di firma digitale e le coordinate bancarie del beneficiario o IBAN.

IBAN Le coordinate bancarie (IBAN) Dal 1 gennaio 2008 è in uso e, dal 30 giugno 2008 è obbligatorio per effettuare bonifici, il codice IBAN (International Bank Account Number), cioè la codifica internazionale che permette di identificare univocamente a livello internazionale un conto bancario (rappresentano l’”indirizzo” del conto). Il sistema è in uso nei Paesi della zona Euro, in Svizzera, Islanda, Danimarca e Gran Bretagna. L’Iban è un codice alfanumerico definito a livello internazionale e consiste in: Sigla Internazionale rappresentante la nazione (2 lettere) (IT = Italia) Numeri di controllo (2 cifre) CIN (Control Internal Number) = è un codice di controllo che viene generato dai codici CAB, ABI e dal numero di conto corrente ABI (Associazione bancaria Italiana) = è un codice composto da 5 cifre con il quale l’ABI individua la banca (non la singola filiale, bensì l’azienda bancaria). CAB (Codice di Avviamento Bancario) è un numero composto da 5 cifre e rappresenta l’agenzia o la filiale della banca. Numero di conto corrente (c/c) = è un codice alfanumerico, composto da 12 caratteri, che identifica il conto corrente presso la filiale. Se il numero di conto si compone di meno di 12 caratteri, il codice deve essere preceduto da zeri.

IBAN (International Bank Account Number) In Italia il codice IBAN è lungo 27 caratteri. Il codice è raggruppato in: 6 stringhe da 4 caratteri e un’ultima di 3 caratteri oppure è espresso mantenendo separate le componenti ESEMPIO: Sigla internazionale secondo lo standard ISO 3166: IT Numeri di controllo: 02 CIN: V ABI: 02193 CAB: 05265 Numero di Conto corrente: 000000001009 IT02 V021 9305 2650 0000 0001 009 IT 02 V 02193 05265 000000001009

IBAN (International Bank Account Number) Il codice BIC (Bank Identifier Code) è un codice utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la banca del beneficiario per effettuare trasferimenti di denaro mediante bonifico internazionale (SWIFT). Il BIC si compone di 8 - 11 caratteri alfanumerici (es. CREGIT10C).

Il conto corrente c/c: contratto atipico Il conto corrente di corrispondenza o bancario è uno strumento di larghissimo uso nella gestione aziendale, grazie alle caratteristiche di flessibilità e semplicità che lo distinguono nell’effettuare operazioni di gestione della liquidità. Il conto corrente è un contratto atipico. Parzialmente disciplinato dal Codice Civile, agli articoli da 1852 a 1857, il c/c è regolato in gran parte dalle norme bancarie uniformi. Si tratta di un contratto che accoglie due contratti tipici, esplicitamente previsti cioè dal Codice Civile: il deposito bancario e l’apertura di credito bancario.

c/c (deposito) Il deposito bancario è disciplinato agli artt. 1834 -1838 c.c. Il deposito bancario è il contratto con cui un soggetto deposita una somma di denaro presso una banca, che ne acquista la proprietà, restando obbligata a restituirla a richiesta del depositante e fatta salva l’osservanza di un preavviso, se pattuito. Con il deposito bancario, il cliente depositante assume la posizione di creditore della banca e la banca di debitore nei confronti del cliente. Sul deposito matura un interesse attivo per il cliente e un interesse passivo per la banca.

c/c (apertura di credito) L’apertura di credito bancario è disciplinato dagli artt. 1842 – 1845 c.c. L’apertura di credito in c/c è quel contratto con il quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’accreditato una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Sull’apertura di credito matura un interesse passivo per il cliente e un interesse attivo per la banca.

c/c (apertura di credito) Con l’apertura di credito in c/c la banca (creditore) concede al cliente (debitore) un fido, cioè la disponibilità immediata di una somma, che il cliente può prelevare totalmente o parzialmente in varie riprese. Benché si tratti di un contratto a tempo indeterminato, il cliente è obbligato alla restituzione delle somme prelevate in apertura di credito, comprensive degli interessi maturati come stabilito da contratto. L’apertura di credito in c/c rappresenta una strumento che permette grande flessibilità di utilizzo per il cliente, che può disporre della cifra esposta senza preavviso e in quantità non predeterminate (sempre entro i limiti concessi). È proprio questa caratteristica di flessibilità, che per la banca si traduce in indeterminatezza e, quindi, in rischio, che questa operazione risulta costosa per il cliente rispetto ad altre soluzioni. L’erogazione effettiva del prestito non è data dalla concessione del fido, ma dall’effettivo suo utilizzo.

c/c: interessi DEPOSITO interesse attivo per il cliente (tasso creditore – “RICAVO”) interesse passivo per la banca (COSTO) Quando il cliente deposita in banca un importo, il cliente della banca usufruisce di un interesse attivo. Per la banca si tratta di un’operazione di raccolta che genera un interesse passivo, che rappresenta il prezzo che la banca deve pagare per poter disporre del denaro depositato dal cliente

c/c: interessi APERTURA di CREDITO interesse passivo per il cliente (tasso debitore – “COSTO”) interesse attivo per la banca (RICAVO) Quando il cliente utilizza un fido concesso, si avvale di denaro preso a prestito dalla banca e questo rappresenta un servizio a pagamento, remunerato con un interesse passivo per il cliente e, specularmente, attivo per la banca. Per la banca questa è una tipica operazione di investimento.

c/c: in pratica Il c/c si configura come un conto, tenuto presso la banca stessa, in cui sono annotati tutti i rapporti reciproci tra cliente e banca. Dalla somma algebrica degli addebitamenti e accreditamenti deriva l’ammontare del credito del quale il cliente può disporre in qualsiasi momento. La disponibilità iniziale è, quindi, data o da un deposito bancario o da un’apertura di credito.

c/c: in pratica La banca che gestisce il c/c svolge anche un servizio di cassa. La banca esegue, nel limite delle disponibilità di conto, gli ordini di pagamento e di incasso: bonifici pagamenti periodici pre-autorizzati con delega permanente (RID: Rapporti Interbancari Diretti) incassi di assegni ricezione di bonifici in accredito gestione delle ricevute bancarie ecc.

c/c: in pratica Ogni accredito che richieda un’attività di incasso della banca è effettuato con riserva di verifica dell’esito dell’operazione La clausola è detta salvo buon fine (s.b.f.) pertanto, il correntista può disporre della cifra solo dopo che la banca ha verificato l’esecuzione definitiva dell’incasso, cioè ha verificato che l’operazione sia andata a “buon fine”.

c/c: disponibilità L’effettiva disponibilità a effettuare pagamenti e prelievi con il proprio c/c dipende dai diversi saldi (contabile, valuta, disponibile) Data contabile, la data valuta e la data di saldo disponibile: Data contabile = data in cui la banca registra l’operazione Data disponibile = data dalla quale si può utilizzare l’importo indicato per effettuare pagamenti e prelievi Data valuta = data dalla quale le somme depositate iniziano a produrre interessi per il cliente e quelle prelevate cessano di produrli

c/c: valute Per disposizione normativa, data contabile e data valuta devono coincidere con riferimento a versamenti di contante, assegno circolare emesso dalla stessa banca, assegno bancario tratto sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento. Le valute su versamenti e prelevamenti, come anche i termini di disponibilità degli importi accreditati, devono essere disciplinati nel contratto sottoscritto. In caso di accredito di assegni bancari, lo slittamento della disponibilità è riconducibile al completamento dei tempi tecnici necessari alla banca per verificare la sussistenza di fondi presso il conto corrente della persona che ha emesso l’assegno stesso.

Saldo contabile, liquido e disponibile. c/c: saldo La differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti effettuati fino ad una certa data, è espressa in modo sintetico dal saldo del conto corrente. Come per addebiti e accrediti, sussistono tre tipologie di saldo: Saldo contabile, liquido e disponibile. Il significato non muta rispetto a quanto già detto nella sezione relativa alle date. La modifica riguarda solo il fatto che il saldo si riferisce a un complesso di operazioni registrate fino ad un certo momento e non, invece, a un singolo accredito o addebito. I conti correnti hanno di solito un saldo creditore, ossia esprimono un credito per il cliente e di converso un debito per la banca. Le somme che permangono inutilizzate (giacenza) fruttano interessi, da calcolare sulla base di un tasso di interesse detto appunto creditore.

c/c: saldo Un caso particolare di scoperto è quello per valuta che ricorre qualora il cliente abbia effettuato un versamento a fronte di un pagamento rispettando la stessa data contabile (entrambe le operazioni sono registrate sul conto contemporaneamente), ma la data valuta di quest'ultimo precede quella del primo. E' pertanto possibile che si verifichino saldi contabili a credito con saldi liquidi a debito. È consigliabile controllare con una certa frequenza l'entità del saldo, soprattutto in prossimità della scadenza di pagamenti periodici (affitti, rate di mutuo). Interventi tempestivi consentono di evitare oneri elevati.

c/c: scoperto di conto Nel caso in cui l'importo degli addebiti ecceda quello degli accrediti, il conto assume un saldo debitore per il cliente. Ciò significa che la banca ha anticipato a quest'ultimo le somme necessarie ad eseguire pagamenti e si verifica di conseguenza lo scoperto di conto. Lo scoperto di conto va distinto dallo sconfinamento che ricorre quando il c/c è assistito da un fido. Lo scoperto di conto ha carattere episodico e necessita il pronto rimborso delle somme utilizzate a debito.

c/c: CMS E' esclusa la possibilità di applicare la commissione di massimo scoperto (CMS) a fronte di utilizzi in assenza di fido; si consente, a determinate condizioni, l'applicazione della CMS per i conti affidati con saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni; si ammette un corrispettivo per la messa a disposizione di fondi proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento purché predeterminato con un patto scritto non rinnovabile tacitamente; si richiede l'inclusione di questi oneri nel calcolo del tasso ai fini antiusura. La CMS non è legittima nel caso in cui non sia stato riconosciuto al cliente alcun fido e, anche in questo caso, è nulla se il saldo del conto corrente resta a debito per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi.

c/c: ISC L’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è una misura sintetica del costo totale del conto corrente. Dipende dai profili standard di operatività individuati dalla Banca d’Italia: Profilo Giovani Profilo famiglia con operatività bassa Profilo famiglia con operatività media Profilo famiglia con operatività elevata Profilo pensionati con operatività bassa Profilo pensionati con operatività media Profilo Operatività bassa (conti a consumo)