Corso Donne, Politica e Istituzioni III edizione.

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Corso Donne, Politica e Istituzioni III edizione

RISCHI IN MEDICINA DEL LAVORO CHIMICO FISICO BIOLOGICO

RISCHI IN MEDICINA DEL LAVORO PSICOSOCIALE Gli aspetti di progettazione del lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono arrecare danni fisici o psicologici (Cox & Griffiths, 1995). I rischi psicosociali possono incidere sia sulla salute fisica che psichica, direttamente e indirettamente, attraverso lesperienza di stress.

Molestia psicologica, esercitata con intenzionalità lesiva, ripetuta in modo iterativo, con la finalità di estromettere il soggetto dal suo posto di lavoro.

La violenza morale è esercitata generalmente da un superiore contro: 1. La persona del lavoratore 2. Il lavoro svolto 3. La funzione lavorativa ricoperta 4. Lo status del lavoratore

Alcune volte il mobber è codiuvato da dinamiche di gruppo complesse, intrecciate e gestite da un coro di colleghi che concorre alla violenza psicologica.

Il lavoratore è continuamente: 1. Umiliato 2. Offeso 3. Isolato 4. Ridicolizzato (anche per la vita privata)

Il suo ruolo viene declassato Le sue capacità personali e professionali messe in discussione

Il suo lavoro è : Criticato continuamente o sabotato Deprezzato Svuotato di contenuti

Con elevato coinvolgimento nellattività svolta. Con ridotte capacità lavorative. Diversi. Onesti. Creativi.

Fra gli elevati costi - individuali, aziendali, sociali- di particolare rilevanza sono le conseguenze sulla salute riscontrate dopo un periodo variabile di mobizzante esposizione alla condizione mobizzante

La diagnosi viene formulata da una équipe multidisciplinare : Medico del Lavoro Psicologo del Lavoro Medico Psichiatra Psicologo clinico

Significativa incidenza di comportamenti molesti nei luoghi di lavoro; Esigenza di recepire quanto raccomandato dalle Direttive europee finalizzate a prevenire e lottare le molestie negli ambienti di lavoro; Dare attuazione a quanto previsto dal CCNL relativamente alladozione di codici di condotta. Perché?Perché? Codice di condotta

Dott.G.Spatari

Funzioni Prevenire comportamenti molesti attraverso attività di sensibilizzazione, informazione e formazione atte a promuovere comportamenti coerenti con la tutela della dignità della persona indirizzate a tutto il personale; Garantire lefficacia di unazione di contrasto da espletare nei casi in cui i dipendenti o gli studenti ritenessero di essere o essere stati vittime di comportamenti molesti. Consulente di fiducia

Dott.G.Spatari

Lavori o studi nellUniversità di Messina? Sei oggetto di molestie sessuali? Sei vittima di comportamenti lesivi della tua dignità personale? Hai bisogno di consulenza? di assistenza? Puoi rivolgerti, nella massima riservatezza, alla fax martedì, dalle ore alle orario di ricevimento: tutti i martedì, dalle ore alle 16.00, in via Consolato del Mare n.41- 1° p.(ex Palazzo delle Poste)

Le Condizioni di Lavoro nellUnione Europea della Fondazione Europea hanno evidenziato che il 58% dei lavoratori intervistati riteneva che il lavoro svolto influisse sulla propria salute. I problemi di salute connessi al lavoro, cui si fa riferimento con maggiore frequenza, sono: Disturbi muscolo scheletrici (39%) Lo stress (28%)

E la reazione adattiva generale di un organismo, attivato da stimoli esterni di svariata natura Ovvero La risposta non specifica dellorganismo davanti a qualsiasi sollecitazione si presenti, innestando una normale reazione di adattamento che può arrivare ad essere patologica in situazioni estreme.

E il risultato di un processo di adattamento che coinvolge lindividuo durante la sua interazione con lambiente: dopo aver valutato levento (impegni lavorativi, conflitti familiari ecc.) cerca una strategia per farvi fronte.

se il soggetto è capace a reagire alle pressioni cui è sottoposto nel breve termine, utilizzando le proprie strategie e risorse. Tali pressioni sono positive perché determinano lo sviluppo delindividuo stesso.

Se le condizioni sfavorevoli superano le capacità e le risorse proprie o sono prolungate nel tempo e lindividuo è incapace di reagire e offre risposte poco adattive

Stressori: stimoli da affrontare Tensione: prima reazione fisica, psicologica o comportamentale agli stressori Effetti: conseguenze della tensione a livello individuale Coping: strategie e processi cognitivi messi in atto dallindividuo per affrontare gli stressori

Lindividuo vive in uno stato di salute se le sollecitazioni esterne sono proporzionali alle sue capacità di risposta!

Il lavoro occupa gran parte del tempo di ognuno di noi e quindi è fondamentale nello sviluppo della personalità e realizzazione dei propri bisogni. Quando le richieste dellambiente di lavoro superano le capacità del soggetto di affrontarle si manifesta lo stress.

Dagli studi condotti risulta che oltre la metà dei lavoratori europei riferisce di lavorare a ritmi molto serrati e dover rispettare scadenze tassative. Più di 1/3 non è in grado di influire sulle mansioni assegnate e più di ¼ non ha la possibilità di determinare il proprio ritmo di lavoro.

45% riferisce di svolgere lavori monotoni; 44% non può usufruire della rotazione dei compiti; 50% è addetto a compiti ripetitivi. Tali fattori stressanti contribuiscono allinsorgenza di sintomi quali: Cefalea (13%) Dolori muscolari (17%) Affaticamento (20%) Stress (28%) Rachialgia (30%)

A livello aziendale: Aumento dellassenteismo Frequente avvicendamento del personale Scarso controllo dei tempi di lavorazione Problemi disciplinari Vessazioni Danno dellimmagine aziendale

A livello di prestazioni individuali: Riduzione della produttività Riduzione della qualità del prodotto o del servizio Infortuni Errori

La Commissione europea ha introdotto negli ultimi 15 anni provvedimenti per garantire sicurezza e salute dei lavoratori. Direttiva 89/391 del Consiglio del I datori di lavoro devono garantire che i lavoratori non siano danneggiati dallattività che svolgono, dagli effetti dei rischi psicosociali legati allattività lavorativa. È necessario valutare i rischi lavorativi anche per gli aspetti che possono generare rischi psicosociali, e definire le misure di prevenzione conseguenti.

Art. 2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Art. 2-ter. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Art. 2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai Comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione a un reclamo o una azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne

nella cultura organizzativa e atmosfera aziendale nelle prestazioni richieste nelle relazioni sul luogo di lavoro nel cambiamento organizzativo nel tipo di sostegno nella formazione nei fattori individuali

È importante la precoce rilevazione di sintomi fisici, comportamentali e psico- emozionali in quanto segnali di allarme di situazioni di rischio anche per intervenire in modo tempestivo sulle condizioni di salute dellindividuo

Ridefinizione del lavoro Gestione partecipata Programmi di lavoro flessibili Sviluppo di carriera Progettazione dellambiente fisico

Valutazione epidemiologica del fenomeno Aspetti diagnostici Tutela medico-legale Informazione-formazione-ruolo dei lavoratori, dei dirigenti, delle associazioni sindacali e di categoria

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Avendo individuato lesigenza di unazione comune specifica in relazione a questo problema e anticipando una consultazione sullo stress da parte della Commissione, le parti sociali europee hanno inserito questo tema nel programma di lavoro del dialogo sociale Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dellazienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- confindustria europea; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) Bruxelles 8 ottobre 2004

Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- confindustria europea; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP – associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) Bruxelles 8 ottobre 2004

Art. 4 Data la complessità del fenomeno stress, questo accordo non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Tuttavia, un alto assenteismo o unelevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. Accordo Europeo 2004

VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.