PIANIFICAZIONE FISCALE DEGLI INCENTIVI

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PIANIFICAZIONE FISCALE DEGLI INCENTIVI Relatore: Grazia Biora Genova, 9 ottobre 2008

Sistemi di incentivazione ai dipendenti Nel PACCHETTO RETRIBUTIVO DEI DIPENDENTI i modelli di incentivazione possono concretizzarsi in: erogazione di fringe benefit come forma di solidarismo verso i dipendenti incentivo fiscale sulle componenti variabili della retribuzione 2 2

Sistemi di incentivazione ai dipendenti I PACCHETTI DI INCENTIVAZIONE possono essere costruiti utilizzando: forme retributive partecipative ai risultati aziendali forme retributive partecipative al capitale 3 3

Stock option REGIME FISCALE AGEVOLATO (art. 51, co. 2, lett. g-bis) del TUIR – ABROGATO) La differenza fra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente se: Il prezzo di esercizio delle opzioni è almeno pari al valore normale delle azioni alla data dell’offerta L’investimento azionario complessivo non supera il 10% dei diritti di voto o il 10% del capitale L’opzione è esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione Al momento in cui l’opzione è esercitabile la società risulta quotata in mercati regolamentati Il beneficiario non cede né da in garanzia per 5 anni un investimento nei titoli oggetto di opzione che non sia inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto

Stock option LE MODIFICHE APPORTATE DAL DL N. 112/2008 Abrogazione della lettera g-bis) dell’art. 51 comma 2 del TUIR La differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente costituisce reddito di lavoro dipendente ed è assoggettata ad imposizione

Stock option LE MODIFICHE APPORTATE DAL DL N. 112/2008 (segue) La legge di conversione del decreto ha modificato il regime previdenziale prevedendo l’esclusione dalla base imponibile previdenziale dei redditi da lavoro dipendente derivanti dai piani di stock option (modificato art. 27 del DPR 30 maggio 1955 n. 797) Prima: imponibile fiscale = imponibile contributivo Dopo la modifica: esercizi di stock option esclusi dalla base imponibile.

Stock option DECORRENZA Le nuove disposizioni fiscali e previdenziali si applicano agli esercizi effettuati a decorrere dal 25 giugno 2008

Stock option (schema sinottico) Attribuzione delle opzioni Esercizio delle opzioni Rivendita delle azioni GRANT Periodo di maturazione (vesting) EXERCISE SALE Attribuzione delle azioni Realizzo monetario Data in cui viene effettuata la promessa dal datore al lavoratore Vantaggio ottenuto (BENEFIT): Valore – prezzo pagato Imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie (CAPITAL GAIN TAX) su INCASSATO – PREZZO PAGATO NESSUN RILIEVO FISCALE E CONTRIBUTIVO se l’opzione non è trasferibile quindi non negoziabile Assoggettamento ad imposizione fiscale Qualificate: 40% del capital gain a tassazione ordinaria Non qualificate 12,5% 8

Stock option DEFINIZIONE “AMPIA” Attribuzione, con promessa unilaterale da parte di un datore di lavoro, del diritto all’acquisto (potenziale) di un certo numero di azioni di una determinata società, o di altra facente parte del medesimo gruppo, a soggetti che a quella medesima società sono legati da un rapporto di dipendenza, collaborazione o di amministrazione 9 9

Prestazioni alberghiere e di ristorazione REGIME IVA Il DL 112/2008 ha soppresso la lett. e) dell’art. 19-bis1, comma 1 del DPR 633/72: eliminata l’indetraibilità oggettiva dell’IVA assolta sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione. Quindi IVA detraibile su tali prestazioni se le relative spese sono state sostenute nell’esercizio d’impresa (principio di inerenza)

Prestazioni alberghiere e di ristorazione PRESUPPOSTI DELLA DETRAZIONE possesso della fattura annotazione del documento nel registro acquisti nesso di inerenza DECORRENZA Il nuovo regime si applica alle operazioni effettuate a partire dall’1.9.2008 (vale a dire alle prestazioni pagate e/o fatturate da tale data)

Prestazioni alberghiere e di ristorazione PRESTAZIONI FRUITE DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL COMMITTENTE (DIPENDENTI IN TRASFERTA) Se le prestazioni alberghiere e di ristorazione sono fruite da un soggetto diverso dal committente la detrazione compete se la fattura reca l’intestazione anche di tale soggetto Il datore di lavoro, per detrarre l’IVA relativa alle prestazioni fruite dai propri dipendenti in trasferta, deve risultare cointestatario della fattura

Prestazioni alberghiere e di ristorazione Rimane indetraibile l’IVA relativa: all’acquisto “diretto” o all’importazione di alimenti e bevande, ove estranea all’attività d’impresa alle spese di rappresentanza

Prestazioni alberghiere e di ristorazione DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE Il DL 112/2008 ha modificato l’art. 109, comma 5, del TUIR: deducibilità ridotta al 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. DECORRENZA A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (2009 per gli esercizi “solari”) Le nuove disposizioni si applicano nella determinazione degli acconti per il 2009

Prestazioni alberghiere e di ristorazione SPESE DI RAPPRESENTANZA la limitazione della deducibilità opera anche in relazione a tali spese (circ. Agenzia Entrate n. 53/2008) SPESE RELATIVE ALLE TRASFERTE la limitazione non opera con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute dalle imprese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di collaborazioni coordinate e continuative. (valgono, infatti, i limiti previsti dall’art. 95 del TUIR)