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Prof. Marco Fava Art.1 comma 104 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)

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Presentazione sul tema: "Prof. Marco Fava Art.1 comma 104 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)"— Transcript della presentazione:

1 Prof. Marco Fava favamarco1@yahoo.it Art.1 comma 104 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)

2 Determinazione del reddito Il reddito sia per i professionisti sia per le imprese si determina solo con il principio di cassa.

3 Sulla base di tale principio, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo dimposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta. sopravvenienzeattive passive La circolare n. 73/E ha precisato che rilevano a anche le sopravvenienze attive e, per coerenza sistematica, quelle passive.

4 STOP ALLA PROCEDURA DI AMMORTAMENTO

5 In applicazione del principio di cassa il costo sostenuto per lacquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo dimposta in cui è avvenuto il pagamento. Se nel 2008 acquisto un computer per.2.400 (iva inclusa), tutto il costo (compresa liva indetraibile) sarà deducibile nellesercizio 2008 se il relativo pagamento avviene tutto nel 2008. niente ammortamento

6 Se il computer lo pago in 24 rate da.100 (iva inclusa), parteciperanno alla determinazione del reddito solo le rate pagate nellesercizio di riferimento. Le successive parteciperanno alla determinazione del reddito del periodo in cui verranno pagate Se il computer lo pago in 24 rate da.100 (iva inclusa), parteciperanno alla determinazione del reddito solo le rate pagate nellesercizio di riferimento. Le successive parteciperanno alla determinazione del reddito del periodo in cui verranno pagate

7 In applicazione del principio di cassa Detta plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo dimposta in cui è percepito il corrispettivo la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari allintero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo dimposta in cui è percepito il corrispettivo Perciò, se il computer me lo rivendo a.1000 nel 2009, tra i componenti positivi del 2009 dovrò inserire 1000 euro, ovviamente se li avrò incassati nel 2009, altrimenti nei periodi in cui avviene lincasso

8 Dimmi un po, ma per i beni strumentali acquistati prima dellentrata nel regime e per i quali non è terminata la procedura di ammortamento, come mi devo comportare?

9 leventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime leventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dellesercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.

10 valore contabile (1) In altri termini al 31.12.2007, per chi applicherà questo regime dal 2008, si determinerà una cristallizzazione del valore contabile (1) di tutti i beni strumentali. valore contabile Questo valore contabile sarà la base per il calcolo della PLUS o MINUS VALENZA, allorquando si procederà alla cessione dei beni negli di vigenza del REGIME DEI MINIMI (1) VALORE CONTABILE 2007 = COSTO STORICO – FONDO AMM.TO AL 31.12.2007 Ti faccio un esempio Supponiamo di aver acquistato nel 2005 un computer a.2400 e di rivenderlo nel 2009 a 700 euro

11 QUESTO OVVIAMENTE SE LINCASSO DI 700 EURO AVVIENE TUTTO NEL 2009

12 E se il cliente mi paga a rate e del corrispettivo complessivo di.700 mi da: nel 2009 200 euro e nel 2010 500 euro? Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo. Circ.73/E punto 4.1 pag.22

13 Hai capito come si fa!

14 Faccio un esempio di plusvalenza Supponiamo di aver acquistato nel 2005 sempre lo stesso computer a.2400 e di rivenderlo nel 2009 a 1.800 euro

15 QUESTO OVVIAMENTE SE LINCASSO DI 1.800 EURO AVVIENE TUTTO NEL 2009

16 E se il cliente mi paga a rate e del corrispettivo complessivo di.1.800 mi da: nel 2009 1000 euro e nel 2010 800 euro?

17 Hai capito come si fa!

18 Proprio perché il reddito per i CONTRIBUENTI MINIMI si determina secondo il PRINCIPIO DI CASSA e non secondo il PRINCIPIO DI COMPETENZA non vè alcuna necessità per i CONTRIBUENTI MINIMI di procedere al calcolo delle PRIMANENZE FINALI

19 Un problema però riguarda la deducibilità delle rimanenze finali relative all'ultimo esercizio prima dell'entrata nel regime

20 a causa dell'imposizione delle medesime rimanenze iniziali in caso di vendita delle merci o in caso di vendita del prodotto per la costruzione del quale sono state utilizzate le materie prime Infatti se nell'anno precedente all'entrata nel regime si avessero delle rimanenze di merci e/o materie prime, la semplice applicazione del regime stesso, porterebbe il contribuente minimo ad essere tassato 2 volte. Per effetto dell'indeducibilità delle rimanenze iniziali relative al primo anno di applicazione del regime 11 22

21 Per fortuna ci vengono in soccorso … … le rimanenze finali costituiscono un componente negativo che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto lopzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati. Leventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole. … le rimanenze finali costituiscono un componente negativo che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto lopzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati. Leventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole. Circ.73/E punto 4.1 pag. 23 … a) i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime … a) i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime Art.4 comma 1 lett. a) del DECRETO

22 Esempio

23 I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Sono inoltre deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge I contributi dovranno essere dedotti in via principale dal reddito determinato secondo il Regime dei Minimi. Leventuale eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo del contribuente I contributi dovranno essere dedotti in via principale dal reddito determinato secondo il Regime dei Minimi. Leventuale eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo del contribuente Circ.73/E punto 4.1 pag. 23

24 Il titolare potrà dedurre dal reddito dellimpresa minima anche i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico secondo le regole sopra viste. Potrà inoltre dedurre anche i contributi versati per i familiari non a carico attestando di non aver effettuato la rivalsa sugli stessi

25 nel caso di imprese familiari limposta è dovuta dal titolare dellimpresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori. Sul reddito determinato secondo le regole illustrate si applica una imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali 20% pari al

26 Il reddito minimo, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Sembrerebbe una specie di tassazione separata, tuttavia … Circ.73/E punto 4.1 pag. 24

27 Il reddito soggetto allimposta sostitutiva non deve essere considerato nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di cui allarticolo 13 del TUIR. Però Perciò se il reddito minimo non deve essere considerato ai fini ad es. delle detrazioni per lavoro dipendente, di pensione ecc.

28 Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti Art.1 comma 106 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)

29 i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello di applicazione del regime dei minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito del periodo dimposta precedente lapplicazione del regime, solo per limporto della loro somma algebrica che eccede lammontare di 5.000 euro. Tuttavia, se limporto risultante dalla predetta somma algebrica non eccede il limite di 5.000 euro, lo stesso importo può essere computato nella determinazione del reddito di esercizio solo se esprime un componente negativo di reddito.

30 Nel 2006 abbiamo conseguito una plusvalenza di 25.000 euro che abbiamo deciso di rateizzare ai sensi dellart.86 tuir Sempre nel 2006 abbiamo sostenuto spese di manutenzione e riparazione eccedenti il 5% per 2.000 euro

31 Esempio n.1 Esempio n.1

32 Esempio n.2 Esempio n.2 Plusvalenza 2006 = 20000 Spese mant.2006 = 12000

33 Esempio n.3 Esempio n.3 Plusvalenza 2006 = 5000 Spese mant.2006 = 6000

34 Volendo sintetizzare una regola generale si può dire: Se il risultato di tale somma algebrica: -è superiore a 5.000 euro, leccedenza rispetto ad euro 5.000 – sia essa riferita ad un componente positivo o negativo di reddito - dovrà concorrere alla formazione del reddito del medesimo periodo dimposta; -è inferiore ad euro 5.000, non assumerà rilevanza nella determinazione del reddito se trattasi di componente positivo di reddito; -è inferiore a euro 5.000, il relativo importo potrà essere portato integralmente in deduzione solo se rappresentativo di un componente negativo di reddito.

35 Il trattamento fiscale delle perdite Art.1 comma 107 L.244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)

36 1 Perdite conseguite in periodi precedenti lentrata nel Regime dei Minimi 1 Perdite conseguite in periodi precedenti lentrata nel Regime dei Minimi 2 Perdite conseguite in periodi successivi lentrata nel Regime dei Minimi 2 Perdite conseguite in periodi successivi lentrata nel Regime dei Minimi

37 1 Perdite conseguite in periodi precedenti lentrata nel Regime dei Minimi 1 Perdite conseguite in periodi precedenti lentrata nel Regime dei Minimi Le perdite fiscali conseguite dopo i primi 3 anni di attività, possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime dei minimi, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir. Le perdite fiscali conseguite prima che siano decorsi 3 anni di attività potranno essere portate in deduzione dai relativi redditi di impresa o di lavoro autonomo (sempre con riferimento alle perdite prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) prodotti nel corso di applicazione del regime dei minimi per limporto che in essi trova capienza, senza tener conto di eventuali limiti temporali di riporto

38 le perdite prodotte nel corso dellapplicazione del regime sono computate in diminuzione dei redditi di impresa o di lavoro autonomo prodotti nei successivi periodi dimposta ma non oltre il quinto. Se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi di imposta in cui viene esercitata lattività, resta ferma – anche a beneficio dei contribuenti minimi - la possibilità di applicare la disposizione contenuta nellarticolo 84, comma 2, del Tuir riguardante il riporto illimitato delle perdite. 2 Perdite conseguite in periodi successivi lentrata nel Regime dei Minimi 2 Perdite conseguite in periodi successivi lentrata nel Regime dei Minimi

39 Ritenuta dacconto I contribuenti in Regime dei Minimi continuano, secondo la disciplina loro applicabile (professionisti, agenti e rappresentanti ) ad essere soggetti a ritenuta dacconto Lart.6 del decreto precisa che … Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


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