Principali aspetti contabili fiscali relativi agli intangibles Maura BENVENUTI
Individuazione degli Intangibles Definizioni: Codice Civile, OIC, IAS SOMMARIO Individuazione degli Intangibles Definizioni: Codice Civile, OIC, IAS Rilevazione e rappresentazione in Bilancio Profili Fiscali Bonus Ricerca e Sviluppo
Immobilizzazioni Immateriali Premesse La gestione degli Intangibles Gli investimenti si sono progressivamente spostati dalle Immobilizzazioni Tecniche ai Beni Immateriali quali fattori critici del successo aziendale e del livello di redditività futura, occorre pertanto analizzare l’impatto sui risultati di bilancio e sulla determinazione del carico fiscale nei moderni contesti aziendali.
Immobilizzazioni Immateriali Premesse L’individuazione degli Intangibles Rilevazione, valutazione e rappresentazione nel Bilancio CODICE CIVILE PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC 24 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS 38
Immobilizzazioni Immateriali CODICE CIVILE Art. 2424 bis “Gli elementi patrimoniali utilizzati durevolmente devono essere iscritti nelle immobilizzazioni”. Art. 2424 (Contenuto dello stato Patrimoniale) ATTIVO B - IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: B.I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre.
Immobilizzazioni Immateriali OIC n.24 Sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Entrano a far parte del patrimonio dell’impresa o mediante l’acquisizione dall’esterno o mediante produzione all’interno. Condizioni di iscrizione Riferibilità a costi effettivamente sostenuti Produrre utilità che non si esaurisca in un solo esercizio Manifestare la capacità di produrre benefici futuri
Intangibles Assets - Attività Immateriali Condizioni per la rilevazione IAS 38 Identificabilità Controllo Benefici economici futuri può essere separata o divisa dalle altre e venduta, trasferita, data in licenza, affittata o scambiata; deriva da diritti contrattuali o legali. sono i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività da parte dell’impresa. poter usufruire dei benefici economici derivanti dalla stessa; limitare l’accesso a tali benefici da parte di terzi; spesso la capacità di controllare una risorsa deriva dalla legge (diritti tutelati giuridicamente)
Beni Immateriali e Costi Pluriennali Identificabilità e Individualità propria; Rappresentati da diritti giuridicamente tutelati che permettono di sfruttare i benefici economici attesi; Autonomia di qualificazione e valutazione economica indipendente dagli altri beni aziendali. Spiccato carattere di indeterminatezza; Mancanza di collegamento all’acquisizione ovvero alla produzione interna di un bene o di un diritto; Non esauriscono l’utilità nell’esercizio in cui sono state sostenuti.
Intangibles Assets - Attività Immateriali iscrizione nell'attivo: obbligo o facoltà? BENI IMMATERIALI COSTI PLURIENNALI I Beni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati in 5 anni.
Intangibles Assets - Attività Immateriali Problematiche principali Per poter essere iscrivibili in bilancio: Rilevazione di attività immateriali; Valutazione iniziale; Valutazione successiva.
Intangibles Assets - Attività Immateriali Problematiche principali OBBLIGO di iscrizione nell’attivo patrimoniale per i beni soggetti a tutela giuridica e per l’avviamento. FACOLTA’ di iscrizione per gli Oneri Pluriennali. Non sono consentite rivalutazioni se non in applicazione di leggi speciali. CODICE CIVILE OIC 24 La possibile capitalizzazione è molto più limitata. Alcune tipologie di costi, capitalizzabili secondo la normativa nazionale, devono essere obbligatoriamente addebitate al conto economico (es. Spese di Impianto e ampliamento) La Vita Utile non può eccedere i 20 anni. IAS 38
Intangibles Assets - Attività Immateriali iscrizione nell'attivo: obbligo o facoltà? VALORE di ISCRIZIONE (OIC 24, par. D.I) - costo di acquisto, incluso gli oneri accessori, o di produzione, compreso i costi direttamente imputabili. LIMITE: il valore di iscrizione (al costo) non può superare il valore recuperabile. Valore Recuperabile = il maggiore tra il presumibile valore di realizzo e il suo valore d’uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione).
Immobilizzazioni Immateriali AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI CIVILISTICO (art.2426 c.c.) FISCALE (art. 103 del Tuir) B.I.3) Diritti di brevetto, diritti di utilizzo opere di ingegno Ammortamento sistematico, in base alla residua vita utile (per i marchi max 20 anni) Deducibilità annua non superiore a ½ (50%) *Per i brevetti fino al 3.7.2001 resta 1/3 (33,33%). Per diritti d’autore invece la deducibilità massima è sempre di ½ (50%) B.I.4) Marchi Deducibilità annua non superiore a 1/18 (5,56%) *Fino all’esercizio in corso al 4.7.2006 era massimo 1/10 (10%) B.I.4) Concessioni, licenze e altri diritti simili Minimo 18 anni (=max 5,56%) * Fino al periodo d’imposta precedente quello in corso al 31.12.2005 era il 10% (1/10) e fino al 1997 20% (1/5). .
Immobilizzazioni Immateriali AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI CIVILISTICO (art.2426 c.c.) FISCALE (art. 108 del Tuir) B.I.1) Costi di Impianto e Ampliamento Massimo 5 anni consenso degli organi di controllo (collegio sindacale, ove esistenti) Quota imputabile a ciascun esercizio. Le spese di impianto, sono ad esempio, quelle sostenute per la costituzione dell’azienda (atto costitutivo, consulenze, licenze, autorizzazioni, studi preparatori, ricerche di mercato, ecc.) Le spese di ampliamento sono ad esempio, quelle sostenute per la costituzione di nuovi rami di attività. B.I.2) Spese per studi e ricerche E’ capitalizzabile, a certe condizioni, solo la ricerca finalizzata (o applicata) e non quella di base. In quote costanti (da 1 a 5 a scelta). .
Immobilizzazioni Immateriali Iscrizione in Bilancio AMMORTAMENTO SOFTWARE Iscrizione in Bilancio Trattamento Fiscale SOFTWARE DI BASE (è considerato costo accessorio all’hardware) B.II.4) Altri Beni “Beni Materiali” (art.102 Tuir) ammortamento insieme all’hardware SOFTWARE STANDARD B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali SOFTWARE APPLICATIVO IN PROPRIETA’ o IN LICENZA D’USO A TEMPO INDETERMINATO B.I.3) Diritti di utilizzazione delle opere di ingegno “Diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” (art.103, co. 1, Tuir) ammortamento in quote non superiori a un ½ (50%) SOFTWARE APPLICATIVO IN IN LICENZA D’USO A TEMPO DETERMINATO B.I.4) Concessioni, licenze marchi e diritti simili “Diritti di concessione” (art.103, co.2, Tuir) ammortamento in quote costanti per il periodo di durata dela licenza SOFTWARE APPLICATIVO PRODOTTO INTERNAMENTE (NON BREVETTATO) B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali “Spese relative a più esercizi” (art.108, co. 1, Tuir) ammortamento per la quota imputabile all’esercizio oppure in 5 esercizi. .
Spese di Ricerca e Sviluppo Distinzione in base alla finalità: OIC n.24 Distinzione in base alla finalità: La ricerca di base è l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che sono da considerarsi di utilità generica per l’impresa. La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo consiste invece, nell’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto. Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per l’acquisizione di materiali, strumenti, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.
Bonus Fiscale Ricerca e Sviluppo DECORRENZA periodo d’imposta successivo al 31.12.2006 e fino al 31.12.2009 esercizi: 2007 – 2008 – 2009 CREDITO d’IMPOSTA pari al 10% dei costi sostenuti, fino al 31.12.2009; elevato al 40% nel caso si riferiscano a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. AMMONTARE € 50 milioni per ciascun periodo d’imposta. Non concorre alla formazione né del reddito, né della base imponibile Irap UTILIZZO compensazione ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e versamenti Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a partire dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Riferimenti normativi: Art. 1, co. 280-283, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), come modificato dall’art.1, co. 66, L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dall’art. 1, co.1, L. 28.2.2008, n. 31. D.Lgs. 28.3.2008, n.76
Bonus Ricerca e Sviluppo NOVITA’ del DECRETO “ANTI-CRISI” Art. 29, D.L. 29.11.2008 n.185, convertito con modificazioni con la L. 28.1.2009, n. 2 L’acquisizione del diritto al credito non è più automatica, ma soggetta ad autorizzazione da parte dell’Agenzia Entrate dal 29.11.2008 assoggettamento alla procedura di monitoraggio dei crediti per il controllo del gettito dell’Erario rispetto alla copertura stanziata invio telematico di apposito FORMULARIO Attività di ricerca avente data certa, prima del 29.11.2008, comunicazione a valore Dichiarativo, ai fini della copertura finanziaria Attività di ricerva iniziate successivamente al 29.11.2008, comunicazione come Prenotazione, per l’accesso alla fruizione del credito
Bonus Fiscale Ricerca e Sviluppo INVIO TELEMATICO DEL FORMULARIO attività iniziate prima del 29.11.2008 DICHIARAZIONE dal 22/4 ore 10:00 e fino al 22/5 ore 24:00 Pena decadenza del credito maturato, ancorché già utilizzato in compensazione Rilascio del Nulla Osta, ai fini della disponibilità della copertura finanziaria, per la comunicazione del periodo d’imposta nel corso del quale può essere utilizzato il credito. dopo il 29.11.2008 PRENOTAZIONE Ordine cronologico dei formulari pervenuti Entro 90 giorni rilascio del Nulla Osta, o evenutuale diniego. Nel caso di accoglimento il credito è utilizzabile entro 6 mesi dal termine ultimo posto per il sostenimento delle spese ed in ogni caso nei limiti max: 30% nel 2009 e residuo nel 2010.
Bonus Fiscale Ricerca e Sviluppo Mod. “CREDITOFRS” Attività avviata entro il 28.11.2008 Attività avviata dal 29.11.2008 Data di avvio Risultante da atti e documenti a prova certa
Bonus Fiscale Ricerca e Sviluppo Mod. “CREDITOFRS” Bonus Fiscale Ricerca e Sviluppo 2007 2008 TIPOLOGIA dei COSTI Ricercatori e tecnici Attrezzature e strumenti di laboratorio Fabbricati per centri di ricerca Ricerca contrattuale e brevetti Servizi di consulenza Spese generali Materiali 2009
grazie per l'attenzione maura.benvenuti@gmail.com