LE PRIME VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

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LE PRIME VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI GENOVA LE PRIME VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Livio Masero Genova, 19 dicembre 2012

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Art. 71, comma 11 “… il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL (INAIL) che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13…”

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Art. 71, comma 12 “Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL (INAIL) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.”

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Art 71, comma 13 “Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto …”

Decreto ministeriale 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. (G.U. 29 aprile 2011, n. 98, S.O.) In vigore dal 23 maggio 2012

Decreto ministeriale 11 aprile 2011 - Compiti dell’INAIL Banca dati informatizzata Attività amministrativa Effettuazione delle prime verifiche periodiche Controllo dell’operato dei soggetti abilitati

Decreto ministeriale 11 aprile 2011 Attrezzature di cui all’allegato VII Gruppo SC sollevamento materiali e idroestrattori a forza centrifuga Gruppo SP sollevamento persone Gruppo GVR gas, vapore, riscaldamento

Decreto ministeriale 11 aprile 2011 Verifica periodica E’ finalizzata ad accertare: la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso; lo stato di manutenzione e conservazione; il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro; l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Decreto ministeriale 11 aprile 2011 Prima verifica periodica E’ la prima delle verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro (oltre che del verbale).

Obblighi del datore di lavoro Al momento della messa in servizio Presentare all’INAIL la denuncia di messa in servizio/immatricolazione. L’INAIL assegna il numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro Almeno 60 giorni prima della scadenza prevista dall’allegato VII Presentare all’INAIL la richiesta di prima verifica periodica indicando un soggetto abilitato scelto nell’elenco regionale dell’INAIL (Attualmente sono 11). Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro, nel caso di attrezzature noleggiate senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata anche dal noleggiatore o dal concedente in uso.

Obblighi del datore di lavoro Le apparecchiature già sottoposte a verifica periodica da parte di ASL/ARPA prima del 23 maggio 2012 seguono il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Obblighi del datore di lavoro Decorsi inutilmente i 60 giorni senza che l’INAIL (soggetto abilitato) abbia effettuato la verifica Conferire l’incarico ad un soggetto abilitato scelto nell’elenco nazionale fra quelli abilitati per la Regione e comunicare al dipartimento INAIL il nominativo del soggetto scelto.

Obblighi del datore di lavoro Altri obblighi Comunicare alla sede INAIL competente la cessazione dall’esercizio, il trasferimento di proprietà, lo spostamento dell’attrezzatura. Durante le verifiche mettere a disposizione il personale occorrente , sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Come comunicano datore di lavoro e INAIL PUNTO CLIENTE - SISGA (UNICO DA LUGLIO 2013) INAIL DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Punto Cliente - SISGA

Punto Cliente - SISGA

Punto Cliente - SISGA

Punto Cliente - SISGA Denuncia di impianto di terra Denuncia di impianto scariche atmosferiche Immatricolazione apparecchi di sollevamento Richiesta prima verifica periodica per: -Sollevamento -Apparecchi a pressione -Impianti termici E’ possibile inoltre: - visualizzare lo stato della pratica - visualizzare e stampare il MAV per il pagamento della prestazione, ove previsto.

Dipartimento territoriale Utilizzare la modulistica scaricabile dal sito INAIL. www.inail.it Sicurezza sul lavoro Verifica impianti e attrezzature: - Punto cliente - Modulistica - Elenco dei soggetti abilitati

Quando l’INAIL si avvale del soggetto abilitato Il dipartimento INAIL: incarica il soggetto indicato dal datore di lavoro nel più breve tempo possibile (possibilmente entro 15 giorni) via PEC; informa il datore di lavoro. Il soggetto abilitato è obbligato a rispettare il termine dei 60 giorni. Ogni tre mesi i soggetti abilitati inviano all’INAIL un registro informatizzato con l’attività svolta (sia su incarico dell’INAIL che su incarico diretto del datore di lavoro) utilizzando l’apposito portale .

Termine dei 60 giorni Decorrenza I termini decorrono dalla data della richiesta COMPLETA (il problema riguarda in particolare le richieste non inviate tramite Punto Cliente, ma direttamente al dipartimento). Se la richiesta è incompleta l’ufficio deve rispondere al richiedente per chiedere il completamento, con conseguente perdita di tempo e rischio per il datore di lavoro di superare la data di scadenza della verifica fissata dall’allegato VII. Al momento il Ministero del Lavoro e P.S. non ha previsto per le prime verifiche, come invece è avvenuto per le successive, la possibilità di effettuare richieste cumulative e di indicare nella richiesta una data da cui far decorrere i termini posteriore a quella della richiesta (differimento dei termini temporali).

Termine dei 60 giorni Interruzione I termini si interrompono se il titolare della funzione (soggetto abilitato) non può effettuare la verifica per ragioni indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell’attrezzatura del personale occorrente o dei mezzi necessari per l’esecuzione delle prove, cause di forza maggiore). Le cause devono essere comprovabili e documentate. Sarà necessario fare una nuova richiesta di verifica.

Termine dei 60 giorni Sospensione I termini si sospendono quando nel corso della verifica si renda necessario acquisire dell’ulteriore documentazione oppure effettuare controlli non distruttivi, indagini supplementari, ecc. Il verificatore deve richiedere per iscritto quanto necessario per completare la verifica con sospensione dei termini sino a quando sia stato fatto quanto richiesto. Se a sospendere i termini è un soggetto abilitato deve informare il titolare della funzione.

Termine dei 60 giorni Periodi di inattività La periodicità prevista dall’allegato VII del d.lgs. 81/08 non è interrotta; se, quando si vuole rimettere l’attrezzatura in attività, i termini risultano trascorsi si dovrà richiedere la verifica prima del riutilizzo dell’attrezzatura. Spostamento In caso di spostamento mentre si è in attesa della verifica, il datore di lavoro deve comunicarlo al dipartimento INAIL.

Fatturazione - tariffe Verifiche effettuate nel termine dei 60 giorni L’INAIL fattura la prestazione (MAV, bollettino C/C). Se la verifica viene effettuata da un soggetto abilitato, l’INAIL gli corrisponde l’85% della tariffa. Verifiche effettuate dai soggetti abilitati su incarico ricevuto direttamente dal datore di lavoro (trascorsi i 60 giorni) Il soggetto abilitato corrisponde il 5% della tariffa all’INAIL; le tariffe applicate non possono differire in eccesso o in difetto di più del 15% della tariffa applicata dal titolare della funzione.

Fatturazione - tariffe NOVITA’ Le verifiche periodiche eseguite dall’INAIL o delegate ai soggetti abilitati sono soggette ad IVA (parere dell’Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2012). In data 29 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto dirigenziale 23 novembre 2012 con le nuove tariffe per le verifiche periodiche. Le nuove tariffe sono entrate in vigore il 30 novembre 2012 e saranno applicate alle richieste pervenute a partire da tale data.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA Dipartimento di Genova Competenza territoriale per le province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona Via Serra, 8 - 16122 Genova Tel. 010-64.20.769 - Fax. 010-64.20.770 e-mail : genova.r.dipartimento@inail.it - Posta certificata: genova-ricerca@postacert.inail.it GRAZIE PER L’ATTENZIONE