Le operazioni sul capitale SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO anno accademico 2011/2012 Prof. Mario Campobasso Le operazioni sul capitale L’aumento di capitale
AUMENTO RIDUZIONE REALE Aumento reale Riduzione volontaria NOMINALE Aumento nominale Riduzione per perdite
CONDIZIONI AUMENTO REALE Integrale liberazione del capitale precedentemente emesso (art. 2348) (Eventuale esecuzione della riduzione di capitale obbligatoria)
Procedimento aumento reale 1. Delibera assemblea straordinaria. Controllo notarile. 2. Sottoscrizione delle azioni e versamento dei conferimenti iniziali. (min. 30 gg. dalla pubblicazione) 3. Iscrizione dell’attestazione nel Registro delle imprese e menzione negli atti della società (30 gg. dalla sottoscrizione) 3. Scioglimento delle sottoscrizioni e restituzione dei conferimenti versati
Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440-2443) [D.lgs.142/2008, modificato con d. lgs. 224/2010]
L’aumento di capitale Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010] Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342 terzo e quinto comma, e 2343. L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui all’articolo 2343-ter e 2343-quater
L’aumento di capitale Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2441) [D.lgs.224/2010] La relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale ovvero la documentazione indicata dall’art. 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. (art. 2441, 6° comma).
1) Valori mobiliari quotati conferiti a prezzo di mercato Art. 2343-ter 1) Valori mobiliari quotati conferiti a prezzo di mercato 2) Beni conferiti al valore equo risultante da un bilancio certificato 3) Beni conferiti valore di precedente stima
ADEGUAMENTI PROCEDIMENTALI CASO I. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
Strumenti finanziari quotati L’aumento di capitale Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010] Strumenti finanziari quotati Ai fini dell’applicazione dell’art. 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’art. 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.
ADEGUAMENTI PROCEDIMENTALI CASO II. Fair value da precedente bilancio Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento
L’aumento di capitale Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010] Fair value da precedente bilancio Qualora trovi applicazione l’art. 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.
ADEGUAMENTI PROCEDIMENTALI CASO III. Relazione non giurata b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità
L’aumento di capitale Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010] Valutazione non giurata Qualora trovi applicazione l’art. 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito […] nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.
Verifica degli amministratori L’aumento di capitale Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010] Verifica degli amministratori La verifica prevista dall’art. 2343-quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’art. 2343-quater, terzo comma è allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444 .
Nuova stima su richiesta della minoranza L’aumento di capitale Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010] Nuova stima su richiesta della minoranza Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal quanto comma procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, secondo comma.
Aumento delegato di capitale Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2443, 4° comma) [D.lgs.224/2010] Aumento delegato di capitale Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all’art. 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all’art. 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all’art. 2343-quater, terzo comma.
Aumento delegato di capitale. Nuova stima su richiesta della minoranza Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2443, 4° comma) [D.lgs.224/2010] Aumento delegato di capitale. Nuova stima su richiesta della minoranza Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all’art. 2444 la dichiarazione prevista all’art. 2343-quater, terzo comma, lettera d)
IL DIRITTO DI OPZIONE E’ il diritto dei soci di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento di capitale 2441. (Diritto di opzione). Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
Funzione patrimoniale del diritto di opzione: Prima: Attivo ----- Passivo Patrimonio netto Capitale 1.000 Riserve 1.000 __________ Debiti ------ Patrimonio netto: 2000 Azioni emesse: 1000 Valore contabile delle azioni: 2 Valore nominale delle azioni: 1 Aumento di capitale: emissione di 1000 nuove azioni al prezzo di sottoscrizione di 1 Dopo: Attivo ----- Passivo Patrimonio netto Capitale 2.000 Riserve 1.000 __________ Debiti ------ Patrimonio netto: 3000 Azioni emesse: 2000 Valore contabile delle azioni: 1,5 Valore nominale delle azioni: 1
Azioni non optate Non Quotate: Diritto di prelazione nella sottoscrizioni agli altri soci che ne abbiano fatto richiesta al momento dell’esercizio dell’opzione. Quotate: I diritti di opzione sono offerti nel mercato per almeno cinque sedute e il ricavato va a beneficio della società. In seguito : Le nuove azioni possono essere liberamente collocate dagli amministratori.
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE (Art. 2441) Conferimenti in natura Perizia di stima Relazione amministratori Relazione sindaci sul prezzo di emissione Soprapprezzo Interesse della società Relazione amministratori Relazione sindaci sul prezzo di emissione Soprapprezzo Approvazione 50%+1 capitale ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE (Art. 2441) Azionariato dei dipendenti Quorum 50%+1 capitale richiesto solo per esclusione dell’opzione in misura rilevante Esclusione statutaria Solo società quotate Max 10 % capitale preesistente Emissione al prezzo di mercato Certificazione della società di revisione
Aumento gratuito di capitale 2442. (Passaggio di riserve a capitale). L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.