Conferimenti Società per azioni Prof. Mario Campobasso SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO anno accademico 2012/2013 Prof. Mario Campobasso Società per azioni Conferimenti
I CONFERIMENTI NELLA S.P.A. PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DEL CAPITALE garantire che i conferimenti vengano effettivamente acquisiti dalla società; garantire che il valore ad essi assegnato sia veritiero.
Conferimenti in denaro Versamento 25% depositati in banca prima della stipula; Integrale versamento del soprapprezzo (arg. ex art. 2439) Costituzione unipersonale: integrale versamento dei conferimenti. Costituzione 25% versati alla società prima della sottoscrizione; Integrale versamento del soprapprezzo (art. 2439) Aumento
Le azioni non interamente liberate devono essere nominative e devono recare sul titolo l’indicazione dei versamenti ancora dovuti (2354, 3° comma, n. 3). L’alienante risponde in solido con l’acquirente per tre anni: art. 2356. Gli amministratori possono richiamare in qualsiasi momento i conferimenti ancora dovuti rispettando il principio di parità di trattamento.
Socio moroso (art. 2344) Azione coattiva di adempimento Diffida in G.U. 15 gg. Sospensione del voto Vendita in danno. Offerta ai soci per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti dovuti Decadenza del socio con trattenimento delle somme versate Vendita a terzi a mezzo banca o intermediario di borsa. Prezzo ? Entro il medesimo esercizio le azioni devono essere rimesse in circolazione oppure vanno annullate
Conferimenti in natura Art. 2342, 5° comma: Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi Art. 2342, le azioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Integrale liberazione significa che il socio deve porre in essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del bene conferito al momento della sottoscrizione. L’integrale liberazione non è esclusa dal permanere di obblighi accessori di collaborazione da parte del socio.
Entità conferibili ESCLUSE AMMESSE Beni futuri Diritti di godimento ? Beni immateriali ? Beni generici Know how ? Beni altrui Prestazioni periodiche di dare
Il procedimento di stima (art. 2343, 1° comma) Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.
La revisione della stima (art. 2343, 3° comma) Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi, dovono procedere alla revisione della stima Riduzione del capitale con annullamento delle azioni scoperte Minusvalenza oltre il quinto Conguaglio in denaro Recesso del socio (ex nunc ?) con eventuale restituzione del bene apportato
Metodi alternativi di valutazione Artt. 2343-ter e –quater (introdotti dal d.lgs.4-08-2008, n. 142 in attuazione della dir. 2006/68/CE, modificati dal d.lgs. 29-11-2010, n. 224 )
Art. 2343-ter 1) Valori mobiliari quotati conferiti a prezzo di mercato
Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
Art. 2343-ter 1) Valori mobiliari quotati conferiti a prezzo di mercato 2) Beni conferiti al fair value risultante da un bilancio certificato
Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’art. 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello nel quale è effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento.
Nuovo 5° comma. Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.
Art. 2343-ter 1) Valori mobiliari quotati conferiti a prezzo di mercato 2) Beni conferiti al fair value risultante da un bilancio certificato 3) Beni conferiti valore di precedente stima
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano, individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sull società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità
PROCEDIMENTO Il socio sottoscrive le azioni ed effettua il conferimento, e presenta la documentazione comprovante il valore e le condizioni per l’esonero da stima Entro trenta giorni gli amministratori verificano il valore e le condizioni del conferimento senza stima. Gli amministratori iscrivono la dichiarazione dell’art. 2343-quater e svincolano le azioni Gli amministratori chiedono una nuova valutazione
Richiesta di nuova valutazione Art. 2343-quater 1) Fatti che incidono sul valore degli strumenti finanziari quotati 2) Fatti sopravvenuti alla stima o all’approvazione del bilancio 3) Mancanza di professionalità o indipendenza dell’esperto
IL PROBLEMA DELLA COMPENSAZIONE DEL DEBITO DA CONFERIMENTO - Non è assimilabile al conferimento di credito - Non comporta lesione dell’integrità e dell’effettività del capitale - Può essere utile per ristrutturare l’esposizione debitoria della società
Gli acquisti pericolosi (art. 2343-bis) Presupposti 2 anni dall’iscrizione della società controvalore non inferiore al 10% del capitale acquisti da soci, promotori, fondatori, amministratori Cautele: Autorizzazione assembleare Perizia giurata dell’esperto nominato dal Tribunale Sanzioni Responsabilità degli amministratori e dell’alienante
Gli acquisti pericolosi (art. 2343-bis) Esenzioni: acquisti a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti acquisti su mercati regolamenti o effettuati sotto controllo di autorità giudiziaria e amministrativa. Contratto di opera o servizi ?
Le prestazioni accessorie (Art. 2345) Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni. Limiti alla circolazione Le modifiche all’unanimità Sanzioni per l’inadempimento