b) Categorie speciali di azioni SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO anno accademico 2011/2012 Prof. Mario Campobasso Società per azioni Le azioni a) Azioni e capitale b) Categorie speciali di azioni
Rappresentatività del capitale Le azioni sono quote di partecipazione alla società, omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito Rappresentatività del capitale Uguaglianza dei diritti Caratteristiche della partecipazione azionaria Libera trasferibilità Circolazione secondo principi cartolari
I) PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’ DEL CAPITALE Art. 2348. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. NOMINALE VALORE DELLE AZIONI DI BILANCIO DI MERCATO
GLOBALMENTE SOTTO LA PARI DIVIETO DI EMISSIONE GLOBALMENTE SOTTO LA PARI Art. 2346, 4° e 5° comma. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.
Azioni senza valore nominale Art. 2346, 2° e 3°comma. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. Art. 2354. I titoli azionari devono indicare: 3) Il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l’ammontare del capitale sociale.
Indivisibilità delle azioni Omogeneità delle partecipazioni azionarie. Corollari Indivisibilità delle azioni Art. 2347. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106. Inscindibilità delle azioni E’ il divieto (implicito) sia per la società, sia per il socio, di attribuire a soggetti diversi la titolarità dei singoli diritti sociali, salvo che non si tratti di diritti di credito già maturati verso la società. Frazionamento e Raggruppamento Il problema della formazione dei resti
Frazionamento e Raggruppamento Il problema della formazione dei resti Società α Rapporto di Cambio 2 azioni vecchie = 1 azione nuova Socio A 6 azioni Socio A 3 azioni Socio B 3 azioni Socio B 1 azioni + conguaglio Socio C 1 azione Socio C 0 azioni; solo conguaglio
I diritti sociali L’uguaglianza dei diritti conferiti dal possesso dalla partecipazione azionaria va intesa in senso oggettivo… Indipendenti dal numero di azioni possedute: Diritto di intervento in assemblea (art. 2270) Proporzionali al numero di azioni possedute: Voto in assemblea (art. 2351, 1° comma) DIRITTI SOCIALI Dipendenti dal possesso di determinate percentuali di capitale: Impugnazione deliberazioni assembleari (art. 2377, 3° comma)
I diritti sociali … e relativo Art. 2348, 2° e 3° comma. Si possono […] creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi […]. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
Categorie speciali di azioni: Limiti Vecchia disciplina Divieto di patto leonino (art. 2256) Divieto di azioni a voto plurimo (art. 2351, 3° comma) Solo le società quotate possono emettere azioni senza voto (145 Tuf) Le limitazioni dei diritti amministrativi devono essere compensate da privilegi patrimoniali (art. 2351) Le azioni speciali con limitazione del diritto di voto non possono superare la metà del capitale (art. 2351) Nuova disciplina Confermato Confermato (art. 2351, 4° comma) Soppresso (art. 2351, 2° comma) Confermato (art. 2351, 2° comma)
Nuove categorie speciali di azioni Con diversa incidenza delle perdite (art. 2348, 2° comma) DOTATE DI SPECIALI DIRITTI PATRIMONIALI Privilegiate o sfavorite nella partecipazione agli utili e nella percezione della quota di liquidazione Correlate (art. 2350, 2° comma)
Nuove categorie speciali di azioni Con voto limitato, condizionato, su particolari materie, senza voto DOTATE DI SPECIALI DIRITTI AMMINISTRATIVI Azioni di risparmio (art. 145 Tuf) Le azioni a voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale (art. 2351, 2° comma).
Azioni a voto scalare, tetti al diritto di voto (solo società chiuse): art. 2351, 3° comma Emesse 100 azioni Ciascun socio ha un voto per azione fino al 25% del capitale, ed un voto ogni due azioni per l’eccedenza… Peso in assemblea: Tot. 87 voti
Assemblee speciali (art. 2376) Se esistono diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie. Art. 147-bis Tuf (Assemblee di categoria) 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea
(Emissioni delle azioni) Azioni di risparmio Art. 145 Tuf (Emissioni delle azioni) 1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.
Organizzazione degli azionisti di risparmio Esegue deliberazioni ass. speciale Tutela interesse azionisti di risparmio nei rapporti con la società Può assistere all’assemblea generale e impugnarne le deliberazioni. Rappresentante degli azionisti di risparmio Nomina rappresentante Approva delibere pregiudizievoli e le transazioni con la società Costituisce fondo spese Assemblea speciale
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Art. 2346, 6° comma: Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Altre previsioni: Art. 2349, 2° comma: S.F. a favore di prestatori di lavoro; Art. 2447-ter, lett. e: S.F. di partecipazione ad uno specifico affare Art. 2526, 2° comma: S.F. emessi da cooperative.
Diritti patrimoniali Necessaria partecipazione al rischio d’impresa ? Art. 2411, 3° comma. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società.
Diritti amministrativi Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano Hanno diritto di impugnare le delibere a cui partecipano ? Applicazione disciplina sull’assemblea speciale (art. 2376, 1° comma)
Procedimento di emissione Art. 2346: viene fissato dall’atto costitutivo, sia per l’individuazione dell’organo competente, sia per la determinazione di modalità e condizioni di emissione. Art. 2349, 2° comma: l’emissione di strumenti finanziari a favore dei lavoratori è deliberata dall’assemblea. Art. 2420-bis: Gli strumenti convertibili in azioni sono emessi con deliberazione dell’assemblea straordinaria. Ulteriori limiti per gli strumenti finanziari dotati di diritto di voto ?