Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 12 marzo 2013.

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Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 12 marzo 2013

Oggetto della lezione di oggi XIX I titoli di credito in generale. XX La cambiale. VIII. Deposito nei magazzini generali.   Norme: artt. 1992-2032; L. cambiaria; 1787-1797. Assegnamenti: Vol. III, § VIII; §§ XIX-XX.

Titoli di credito: fattispecie normativa Art. 2002. Documenti di legittimazione e titoli impropri. Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. Art. 1992. Adempimento della prestazione. Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

Titoli di credito: fattispecie normativa Art. 1993. Eccezioni opponibili. Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo. Art. 1994. Effetti del possesso di buona fede. Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.

Titoli di credito: fattispecie normative dubbie Titoli rappresentativi di merci Titoli azionari Art. 1996. Titoli rappresentativi. I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo Titoli di deposito Titoli di trasporto (segue)

Titoli rappresentativi di merci Titoli di deposito Fede di deposito e nota di pegno «tengo in poter mio» Titoli di trasporto Polizza di carico Ordine di consegna proprio Lettera di vettura aerea e ferroviaria

Titoli azionari: causalità, letteralità Art. 2354. Titoli azionari. I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore. I titoli azionari devono indicare: 1) la denominazione e la sede della società; 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta; 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale; 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate ; 5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati. Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.

Titoli azionari: circolazione (dematerializzazione) Art. 2355. Circolazione delle azioni. Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo. Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci. Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022. Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.

La cambiale Struttura: tratta e pagherò (v. slide successiva) Titolo astratto per eccellenza La cambiale in bianco La girata Le garanzie Le azioni e le eccezioni

La cambiale: eccola!

1. BENEFICIARIO. 2. SCADENZA 3. DOMICILIAZIONE 4. FIRMA. 5. AVALLO 6 1. BENEFICIARIO. 2. SCADENZA 3. DOMICILIAZIONE 4. FIRMA. 5. AVALLO 6. IL BOLLO = Il bollo è necessario per l'esecutività della cambiale. Attenzione: se il bollo viene calcolato in difetto la cambiale perde le sue caratteristiche di titolo esecutivo e non viene accettata allo sconto dalle Banche. 7. IMPORTO = L'ammontare della somma da pagare espresso in cifre. In caso di discordanza vale l'importo scritto in lettere. 8. GIRATA = La cambiale è un titolo di credito all'ordine e come tale può essere trasferito, ossia ceduto in pagamento. Il trasferimento si attua mediante la girata. La girata si fa sul retro della cambiale: non può essere parziale (cioè limitata ad una parte dell'importo) non può essere sottoposta a condizioni può essere in pieno o in bianco. Questa la formula che si usa per fare la girata "in pieno": E per me pagate al signor .................................. (nominativo di chi riceve la cambiale - giratario) data ...................... firma di chi fa la girata (girante) ............................ Per fare la girata in bianco è sufficiente la firma del girante. 9. ORDINE DI PAGAMENTO 10. DATI DEL DEBITORE 11. DATA E LUOGO DI EMISSIONE DEL TITOLO

La cambiale

Concorrenza Concorrenza perfetta Concorrenza imperfetta Oligopolio Monopolio Art. 2597. Obbligo di contrattare nel caso di monopolio. Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.

Disciplina antimonopolistica (antitrust) Abuso della posizione dominante Intese restrittive della concorrenza Concentrazioni (Aiuti di Stato) L. 10 ottobre 1990, n. 287 – artt. 81 – 87 Trattato UE AGCM Autorità garante della concorrenza e del mercato Commissione Europea

Concorrenza sleale (fattispecie) Art. 2598. Atti di concorrenza sleale. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Concorrenza sleale (disciplina) Art. 2599. Sanzioni. La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti. Art. 2600. Risarcimento del danno. Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.