Seminario di diritto processuale civile

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Seminario di diritto processuale civile I MEZZI DI IMPUGNAZIONE ORDINARI

Artt. 339 – 359 c.p.c. L’APPELLO Milano, 6 dicembre 2006

I CARATTERI GENERALI dell’appello: È un’impugnazione dall’EFFETTO DEVOLUTIVO permette di sottoporre ad un giudice diverso e superiore lo stesso oggetto sul quale ha già pronunciato il giudice a quo Limite: TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUR Milano, 6 dicembre 2006

I CARATTERI GENERALI dell’appello: Ha natura SOSTITUTIVA Mira normalmente non alla mera eliminazione della sentenza impugnata bensì alla pronuncia di una nuova decisione sul merito della causa, la quale prende in ogni caso il posto della sentenza di primo grado, anche quando sia di contenuto identico (cioè quando l’appello sia stato ritenuto infondato) Milano, 6 dicembre 2006

I CARATTERI GENERALI dell’appello: Ha natura SOSTITUTIVA ECCEZIONE: CASI DI CUI AGLI ARTT. 353- 354. La sentenza impugnata viene solo annullata (fase rescindente). Il giudizio rescissorio sarà compiuto da un altro giudice (giudice di primo grado) Milano, 6 dicembre 2006

I CARATTERI GENERALI dell’appello: È un’impugnazione a CRITICA LIBERA è utilizzabile a fonte di qualunque vizio della sentenza di primo grado, sia in procedendo sia in iudicando Milano, 6 dicembre 2006

Astrattamente sono configurabili due modelli teorici per questo mezzo di impugnazione: Appello come NOVUM IUDICIUM Appello come REVISIO PRIORIS ISTANTIAE prosecuzione del giudizio di primo grado, nel quale le parti possono liberamente dedurre, entro i confini tracciati dalla domanda originaria, nuove difese, nuove eccezioni e nuove prove ed il giudice è potenzialmente investito, con cognizione piena e per effetto della sola impugnazione, della medesima controversia sottoposta al primo giudice e la sua decisione può differire dalla precedente anche a prescindere dall’errore del giudice a quo giudizio circoscritto al riesame e al controllo dell’operato del primo giudice e finalizzato, dunque, all’eliminazione degli errori da questi commessi, con l’esclusione di nuove allegazioni o prove Milano, 6 dicembre 2006

APPELLABILITA’ DELLE SENTENZE ART. 339 I comma : possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l’appello non sia escluso dalla legge dall’accorso delle parti Milano, 6 dicembre 2006

SENTENZE INAPPELLABILI ovvero SENTENZE IN UNICO GRADO Le sentenze pronunciate secondo equità su concorde richiesta delle parti riguardo diritti disponibili, a norma dell’art. 114 – art. 339 II comma - le sentenze del tribunale sulla sola competenza (soggette al regolamento di competenza necessario) Milano, 6 dicembre 2006

SENTENZE INAPPELLABILI le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 II co. (cause di valore non eccedente 1100€) salvo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o violazione dei principi regolatori della materia – art. 339 III co. come sostituito dal d.lgs. 40/2006 Milano, 6 dicembre 2006

SENTENZE INAPPELLABILI le sentenze nei cui confronti le parti si siano accordate per omettere l’appello e impugnare direttamente (per saltum) con ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, II co.) Le sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanze di ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative (art. 23 l. 689/1981) Milano, 6 dicembre 2006

SENTENZE INAPPELLABILI le sentenze che hanno pronunciato su un’opposizione agli atti esecutivi le sentenze per le quali la legge prevede, quale rimedio di carattere generale, un’”opposizione” dinnanzi allo stesso ufficio giudiziario (es. sentenza dichiarativa di fallimento – art. 18 l. fall.) Milano, 6 dicembre 2006

IL GIUDICE D’APPELLO – Art. 341 cpc Competente per il giudizio d’appello è il giudice immediatamente superiore a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata TRIBUNALE (in composizione monocratica – art. 350) per le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace CORTE D’APPELLO per le sentenze pronunciate dal Tribunale Milano, 6 dicembre 2006

LA COMPETENZA TERRITORIALE del GIUDICE D’APPELLO – Art. 341 Competente per territorio nel giudizio d’appello è l’ufficio giudiziario (tribunale o corte d’appello) nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (giudice di pace o tribunale) Milano, 6 dicembre 2006

ART. 359 cpc: RINVIO ALLE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE “Nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo” Milano, 6 dicembre 2006

Art. 342 cpc: FORMA DELL’APPELLO “L’appello si propone con CITAZIONE contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell’art. 163. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’art. 163 bis” Milano, 6 dicembre 2006

Art. 347 cpc: FORMA e TERMINI della COSTITUZIONE IN APPELLO “La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell’art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado ” Milano, 6 dicembre 2006

Art. 345 cpc: DOMANDE ed ECCEZIONI NUOVE 1° comma: “Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa” Milano, 6 dicembre 2006

Art. 345 cpc: DOMANDE ed ECCEZIONI NUOVE 2° comma: “Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio”. 3° comma: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio” Milano, 6 dicembre 2006

I cd. NOVA in appello DOMANDE NUOVE Riguardanti : - INTERESSI FRUTTI ACCESSORI RISARCIMENTO DANNI Riguardanti FATTI VERIFICATISI PRIMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA INAMMISSIBILI VENUTI A ESISTENZA DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA N.B. referente temporale è l’udienza di precisazione delle conclusioni AMMISSIBILI Milano, 6 dicembre 2006

I cd. NOVA in appello ECCEZIONI NUOVE ECCEZIONI IN SENSO STRETTO (rilevabili solo su istanza di parte) ECCEZIONI IN SENSO LATO (rilevabili anche d’ufficio dal giudice) Relative : alla SENTENZA IMPUGNATA alle DOMANDE NUOVE AMMISSIBILI ai FATTI SOPRAVVENUTI allo IUS SUPERVENIENS Relative a FATTI OGGETTO DI GIUDIZIO IN PRIMO GRADO AMMISSIBILI INAMMISSIBILI AMMISSIBILI Milano, 6 dicembre 2006

I cd. NOVA in appello PROVE PRECOSTITUITE PROVE COSTITUENDE NUOVI MEZZI DI PROVA PROVE PRECOSTITUITE PROVE COSTITUENDE INDISPENSABILI AI FINI DELLA DECISIONE NON INDISPENSABILI AI FINI DELLA DECISIONE DOCUMENTI GIURAMENTO DECISORIO ALTRE PROVE AMMISSIBILI AMMISSIBILI INAMMISSIBILI AMMISSIBILE In senso contrario Cass. 20 aprile 2005 n. 8202 non proposte nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte AMMISSIBILI Milano, 6 dicembre 2006

Art. 346 cpc: DECADENZA DALLE DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE “Le domande e le eccezioni NON ACCOLTE (= domande NON ESAMINATE perché ASSORBITE e eccezioni sia RIGETTATE sia NON ESAMINATE perché ASSORBITE) nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate” Milano, 6 dicembre 2006

DOMANDE RIGETTATE: APPELLO INCIDENTALE – ART. 343 CPC “L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166. Se l’interesse a proporre appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si popone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa” Milano, 6 dicembre 2006

DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE DOMANDE RIGETTATE DOMANDE o ECCEZIONI ASSORBTE e ECCEZIONI RIGETTATE APPELLO INCIDENTALE RIPROPOSIZIONE NELLA COMPARSA DI RISPOSTA Depositata in cancelleria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione Depositata anche all’udienza di comparizione Milano, 6 dicembre 2006

Art. 344 cpc: INTERVENTO IN APPELLO “Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’INTERVENTO DI TERZI CHE POTREBBERO PROPORRE OPPOSIZIONE A NORMA DELL’ART. 404 cpc” Milano, 6 dicembre 2006

RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO (Artt. 353 – 354 cpc) REGOLA: se il giudice d’appello accoglie l’impugnazione decide nel merito ECCEZIONI TASSATIVE: nei casi previsti dagli artt.353 -354 il giudice d’appello rimette la causa al giudice di primo grado Milano, 6 dicembre 2006

RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO (Artt. 353 – 354 cpc) LA SENTENZA DI 1°GRADO IL GIUDICE D’APPELLO Aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario Aveva dichiarato irritualmente la contumacia del convenuto Riconosce la giurisdizione del giudice ordinario Dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo & & Milano, 6 dicembre 2006

RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO (Artt. 353 – 354 cpc) LA SENTENZA DI 1°GRADO IL GIUDICE D’APPELLO Era stata pronunciata senza che fossero stati chiamati in causa tutti i litisconsorti Era stata pronunciata dopo l’estromissione di una parte Riconosce che doveva essere integrato il contraddittorio Riconosce che non doveva essere estromessa una parte & Deve trattarsi di ipotesi di LITISCONSORZIO NECESSARIO & Milano, 6 dicembre 2006

RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO (Artt. 353 – 354 cpc) LA SENTENZA DI 1°GRADO IL GIUDICE D’APPELLO E’ priva della sottoscrizione del giudice o è comunque inesistente Aveva pronunciato l’estinzione del processo Dichiara la nullità – inesistenza della sentenza di primo grado Dichiara che non si era verificata la causa di estinzione del processo & & Milano, 6 dicembre 2006

RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO (Art RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO (Art. 353, II e III comma) “Nei casi previsti dagli artt.353 -354 il giudice d’appello pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al giudice di primo grado. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto” Milano, 6 dicembre 2006

Art. 354 IV comma “Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’art. 356” Milano, 6 dicembre 2006