Il patto di famiglia
GENERALITA Introdotto con l. 14 febbraio 2006, n. 55 (in vigore dal 16 marzo 2006). Artt. 768bis – 768octies NOZIONE 768-bis 1. È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
FUNZIONE: fornire allimprenditore uno strumento giuridico adeguato per programmare x tempo il passaggio generazionale evitando le caratteristiche proprie della donazione (collazione ed azione di riduzione) che costituiscono un impedimento al trasferimento della ricchezza ed un pregiudizio per la continuità dellimpresa e le ragioni delleconomia.
Principali caratteristiche 1. lazienda o le partecipazioni sociali vengono attribuite ad uno o più familiari; 2. compensazione a favore dei legittimari esclusi; 3. assetto destinato ad essere stabile.
Natura giuridica Tesi della DONAZIONE MODALE: liberalità avente ad oggetto lazienda o le partecipazioni sociali realizzata a favore di uno o più discendenti accompagnata dallonere, stabilito dalla legge, di liquidare le quote dei legittimari non assegnatari, da determinarsi al momento della conclusione del contratto. Critica: non cè animus donandi + obbligo di liquidazione derivante dalla legge + il riferimento allatto di donazione contenuto in alcuni progetti di legge è scomparso Tesi della CAUSA UNITARIA di FAMIGLIA:negozio tipico con causa propria in analogia ai c.d. accordi in sede di separazione e di divorzio. Tesi della CAUSA DIVISORIA: collocazione sistematica (capo Vbis che chiude la disciplina dedicata alla divisione ereditaria); la tecnica di liquidazione dei legittimari è simile a quella prevista dal 720 per la divisione di immobili indivisibili + necessaria partecipazione di tutti i legittimari. Tesi della CAUSA MISTA: contratto con funzione tipica, di natura complessa: divisionale (estromissione anticipata del bene azienda dalla comunione ereditaria), transattiva – divisoria (non si applicano le norme in tema di collazione e riduzione, così realizzandosi una definitiva stabilizzazione della successione aziendale), di liberalità, solutoria (con riguardo ai rapporti tra assegnatario e legittimari non assegnatari).
CARATTERI CONTRATTO (per quanto non previsto, si applica la disciplina del contratto in generale) TIPICO, a FORMA SOLENNE (atto pubblico ex art. 768ter – problema circa la necessaria presenza di testimoni), CONSENSUALE, INTER VIVOS (effetti immediati e non subordinati allevento morte del disponente), a TITOLO GRATUITO, con FINALITA DIVISIONALE.
SOGGETTI DISPONENTE: imprenditore o titolare di partecipazioni societarie. Deve rivestire la qualifica di imprenditore ex art c.c. o può essere anche un semplice titolare? Cè un minimo di partecipazione societaria? ASSEGNATARI/O Discendenti del disponente. CONIUGE e LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI
STRUTTURA Tesi del CONTRATTO PLURILATERALE (funzione divisoria): la partecipazione del coniuge e degli ulteriori legittimari costituisce elemento costitutivo essenziale oltre, naturalmente, a quella del disponente e degli assegnatari. Se uno dei legittimari non assegnatari non può o non vuole intervenire allatto, non potrà procedersi con il PdF. Notaio deve verificare la partecipazione di tutti i legittimari allatto. In mancanza: nullità ex art comma 1. Tesi del CONTRATTO BILATERALE (donazione modale): parti essenziali sono solo il disponente ed i legittimari assegnatari. Coniuge e altri legittimari sono assimilabili ai beneficiari nel contratto a favore di terzo (possono solo dichiarare di voler profittare della stipulazione). Non vi è nullità. Al momento della successione, potrà esperire azione di riduzione e chiedere la collazione dei beni facenti parte dellazienda.
OGGETTO AZIENDA o RAMO di AZIENDA, senza pregiudizio per i partecipanti allimpresa familiare (in particolare, diritto alla liquidazione e diritto di prelazione). PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: è necessario rispettare le differenti tipologie societarie (es. art. 2252; clausole di prelazione e di gradimento; divieto di trasferimento)
OBBLIGO DI LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI 768-quater 2. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
MODALITA DI LIQUIDAZIONE: (a) adempimento immediato dellobbligazione (pagamento delle somme o, in alternativa, trasferimento dei beni in natura ai potenziali legittimari) (b) rinunzia (totale o parziale) dei legittimari non assegnatari (c)differimento dellassegnazione ex art. 768quater, comma 3. (difficoltà, per lassegnatario, di reperire i mezzi).
Diritti dei legittimari sopravvenuti alla stipulazione del patto 768-sexies. Rapporti con i terzi. 1. All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'art. 768-quater, aumentata degli interessi legali. Soggetti che hanno acquisito la qualità di legittimario dopo la conclusione del patto: figli nati successivamente al patto o successivamente riconosciuti, il coniuge che ha successivamente contratto matrimonio. Il soggetto che perde la qualifica di legittimario?