Tutela giurisdizionale In alternativa alla tutela stragiudiziale Diritto processuale civile La tutela giurisdizionale è la continuazione della tutela sostanziale
Forme di tutela 1. tutela restitutoria (principalmente dei diritti assoluti) 2. tutela satisfattoria (far conseguire al titolare l’utilità che avrebbe dovuto ricevere) 3. tutela risarcitoria, comune ad entrambe, x riparare il patrimonio leso
Nel processo: Azione: proposizione della domanda Eccezione: arma della difesa Principio del contraddittorio art. 101 cpc
prova Onere della prova è su chi agisce In sede contrattuale: prova del titolo In sede extracontrattuale: prova del fatto illecito, del nesso di causalità e del danno subito Presunzioni : è intervento del legislatore che dà per avverato un fatto; RELATIVE se ammettono prova contraria; ASSOLUTE non la ammettono
Tipi di prova 1. DOCUMENTALE o precostituite: atto pubblico (art.2699-2701 c.c.) e scrittura privata (art. 2702 ss.c.c.); sono prove legali cioè il giudice deve dare x accertati i fatti ivi indicati 2. TESTIMONIALE o semplice: non è mai prova legale e il giudice può liberamente valutarne il contenuto; è affidata alla discrezionalità del giudice la sua ammissibilità (art. 2721 c.c.). Limiti ex art. 2724 c.c.
continua La confessione: prova semplice con efficacia legale (art.2730 c.c.) Il giuramento: decisorio o supplettorio Presunzioni semplici: regole di ragionamento del giudice che da un fatto noto ne desume uno ignoto purchè gli elementi siano gravi precisi e concordanti.
sentenze 1. di mero accertamento 2. di condanna 3. costitutive Giudizio di merito o legittimità Cosa giudicata
Esecuzione forzata La sentenza di condanna fonda il processo esecutivo 2 tipi di esecuzione f.: a) per espropriazione b) in forma specifica Fasi in comune: munirsi di un titolo esecutivo e notificarlo insieme al precetto In seguito: e. x espropriazione(tipica di obbligazioni pecuniarie): 1. pignoramento, 2. vendita forzata E. in forma specifica: tutela diritti alla consegna o attuazione obblighi di fare Art. 49 l. n.69/09 art. 614 bis fissazione su istanza di parte la somma di denaro dovuta per ogni violazione successiva o ogni ritardo (mezzo di coercizione indiretta)